Sentenza 2 dicembre 2010
Massime • 1
L'autorizzazione paesaggistica, il cui rilascio estingue il reato previsto dall'art. 1 - sexies, legge 8 agosto 1985, n. 431 ove si tratti di manufatto sottoposto a procedura di condono edilizio ai sensi dell'art. 39 legge 23 dicembre 1994, n. 724, non può ottenersi attraverso la formazione del silenzio - assenso nel caso in cui le opere abbiano comportato un aumento di superficie e/o di volume. (In motivazione la Corte ha precisato che, in tal caso, trova applicazione il comma ottavo e non il comma settimo dell'art. 39 della legge citata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2010, n. 7221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7221 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 02/12/2010
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 1804
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 4472/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZ EN, n. Ischia il 10.4.1924;
avverso l'ordinanza del 16.11.2009 del tribunale di Napoli, Sezione dist. Di Ischia;
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Dr. Giovanni Amoroso;
Considerato che il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, ha concluso per il rigetto del ricorso;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. AZ EN chiedeva l'annullamento o la sospensione dell'ingiunzione di demolizione di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, n. 632/95 del 15 dicembre 1995, divenuta irrevocabile il 9 gennaio 2006, con cui era stata applicata la pena di mesi otto e giorni due di reclusione e di lire duemilionicinquecentomila di multa, per la violazione della L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), in relazione alla L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies e art. 349 cpv. cod. pen., in relazione a fatti accertati in Ischia il 21 novembre 1992 e il 9 febbraio 2003. Con la richiamata sentenza era stato disposto il ripristino dello stato dei luoghi sicché la locale Procura della Repubblica, dopo il passaggio in giudicato della stessa, aveva ingiunto alla EL la demolizione delle opere abusive.
In riferimento a ciò quest'ultima ha proposto incidente di esecuzione volto all'annullamento (in via principale) ovvero alla sospensione (in via subordinata) dell'ordine di demolizione deducendo l'intervenuta presentazione di domanda di condono con il pagamento della relativa oblazione, nonché degli oneri di urbanizzazione, alla stregua delle previsioni di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 39, applicabile alla fattispecie in virtù dell'epoca di realizzazione delle opere.
Con ordinanza del 16 novembre 2009 il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza.
2. Avverso questa pronuncia l'originaria ricorrente propone ricorso per cassazione con un unico motivo.
Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso, articolato in un unico motivo, la ricorrente deduce la presentazione di domanda di condono L. n. 724 del 1994, ex art. 39 e la formazione del silenzio-assenso su di essa;
contesta l'ordinanza impugnata per aver ritenuto la incompletezza della domanda di condono: obbietta che la domanda di condono era completa e che si era formato il silenzio-assenso e che, comunque, la sentenza di condanna aveva disposto solo il ripristino dello stato dei luoghi e non anche la demolizione.
2. Il ricorso è infondato.
Come ha esattamente rilevato il P.G., l'imputazione a carico della ricorrente era quella di cui alla L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies;
per tale imputazione non è previsto il silenzio-assenso L. n. 724 del 1994, ex art. 39, comma 8.
Questa Corte (Cass., sez. 3^, 4 maggio 1999 - 11 giugno 1999, n. 7543) ha infatti affermato che l'autorizzazione paesaggistica prevista per l'estinzione del reato di cui alla L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies, in caso di realizzazione di manufatto sottoposto a procedura di condono edilizio non può ottenersi attraverso la formazione del silenzio assenso neppure nel caso in cui il Comune, subdelegato alla emissione del parere prescritto dalla L. n. 47 del 1985, art. 32, lo abbia espresso in senso favorevole, comunicandolo alla sovraintendenza.
Un'ipotesi di silenzio-assenso era eccezionalmente prevista dal L. 23 dicembre 1994 n. 724, art. 39, comma 7, disposizione non più
vigente, ma solo per opere che non avessero comportato alcun aumento di superficie e/o di volume;
per le quali invece operava la regola del successivo ottavo comma che richiedeva l'autorizzazione dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.
Nella specie la stessa ricorrente in ricorso ammette trattarsi di un ampliamento - ancorché "modesto" - di un fabbricato. È pacifico, alla stregua delle stesse argomentazioni svolte nel ricorso, che tale autorizzazione non sia mai stata rilasciata. Pertanto, non possono ritenersi integrati gli estremi di cui alla L. n. 724 del 1994 art. 39, comma 8,.
Quanto poi alla distinzione tra demolizione (disposta con l'ordinanza impugnata) e rimessione in pristino (ordinata con l'originaria sentenza sopra cit.), l'argomento svolto dalla difesa è palesemente infondato - come rilevato dal P.G. - posto che la rimessione in pristino implica la previa demolizione di quanto abusivamente realizzato, presentando la prima un contenuto più ampio di quest'ultima.
3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011