CASS
Sentenza 6 febbraio 2023
Sentenza 6 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/02/2023, n. 4967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4967 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RR AZ nato a [...] il [...] AL DO nata a [...] il [...] IL OA DO nata a [...] il [...] EL FR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE di APPELLO di MILANO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE ER D'AQUINO, che si è riportato alla requisitoria scritta e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 16/07/2021 la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Monza emessa il 20/04/2018, appellata da IO ON, LD SA, ED DO IL, FR SP, su conforme richiesta del IL e dello SP ex art. 599 bis cod. proc. pen., rideterminava le pene agli stessi inflitte, confermando nel resto;
rideterminava altresì la pena nei confronti del ON per effetto della ritenuta continuazione fra i reati in contestazione e quelli giudicati con altre pronunce definitive;
confermava integralmente la sentenza di primo grado relativamente al SA. fr Penale Sent. Sez. 2 Num. 4967 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 29/11/2022 2. Avverso la decisione di secondo grado ricorrono i difensori di fiducia degli imputati. 2.1. Nell'interesse di IO ON, si eccepisce l'erronea qualificazione giuridica dei tre furti contestati, in concorso con altri imputati, riconducibili al reato di ricettazione, trattandosi di un'unica condotta delittuosa. 2.2. Nell'interesse di LD SA, si eccepisce il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena. 2.3. Con un unico atto, nell'interesse di ED DO IL e di FR SP, si eccepisce la nullità della sentenza per la mancata apposizione della data nell'ultima pagina, in corrispondenza della sottoscrizione del giudice e del cancelliere. 3. I ricorsi sono inammissibili, perché presentati per motivi non consentiti. 3.1 Con riferimento agli imputati IL e SP, va ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01), Di conseguenza, la questione relativa alla nullità della sentenza (per un profilo, peraltro, palesemente infondato, risultando la data non in calce ma in altra parte della sentenza) non è proponibile in cassazione. 3.2. La qualificazione giuridica dei furti (ricorso ON) è contestata su profili di accertamento in fatto della condotta, genericamente dedotti, non censurabili in sede di legittimità, in ragione dell'intangibilità nel merito della doppia pronuncia conforme di condanna;
l'entità della pena comminata a titolo di continuazione è stata contestata in termini del tutto generici. 3.3. Per quanto riguarda il ricorso del SA, il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta congruamente motivato, con riferimento alla personalità negativa di costui, desumibile dalla gravità dei fatti e dalla propensione a commettere reati;
la determinazione della pena, infine, è stata genericamente contestata, con mero rìchiamo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
PQM
2 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 29/11/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE ER D'AQUINO, che si è riportato alla requisitoria scritta e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 16/07/2021 la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Monza emessa il 20/04/2018, appellata da IO ON, LD SA, ED DO IL, FR SP, su conforme richiesta del IL e dello SP ex art. 599 bis cod. proc. pen., rideterminava le pene agli stessi inflitte, confermando nel resto;
rideterminava altresì la pena nei confronti del ON per effetto della ritenuta continuazione fra i reati in contestazione e quelli giudicati con altre pronunce definitive;
confermava integralmente la sentenza di primo grado relativamente al SA. fr Penale Sent. Sez. 2 Num. 4967 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 29/11/2022 2. Avverso la decisione di secondo grado ricorrono i difensori di fiducia degli imputati. 2.1. Nell'interesse di IO ON, si eccepisce l'erronea qualificazione giuridica dei tre furti contestati, in concorso con altri imputati, riconducibili al reato di ricettazione, trattandosi di un'unica condotta delittuosa. 2.2. Nell'interesse di LD SA, si eccepisce il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena. 2.3. Con un unico atto, nell'interesse di ED DO IL e di FR SP, si eccepisce la nullità della sentenza per la mancata apposizione della data nell'ultima pagina, in corrispondenza della sottoscrizione del giudice e del cancelliere. 3. I ricorsi sono inammissibili, perché presentati per motivi non consentiti. 3.1 Con riferimento agli imputati IL e SP, va ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01), Di conseguenza, la questione relativa alla nullità della sentenza (per un profilo, peraltro, palesemente infondato, risultando la data non in calce ma in altra parte della sentenza) non è proponibile in cassazione. 3.2. La qualificazione giuridica dei furti (ricorso ON) è contestata su profili di accertamento in fatto della condotta, genericamente dedotti, non censurabili in sede di legittimità, in ragione dell'intangibilità nel merito della doppia pronuncia conforme di condanna;
l'entità della pena comminata a titolo di continuazione è stata contestata in termini del tutto generici. 3.3. Per quanto riguarda il ricorso del SA, il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta congruamente motivato, con riferimento alla personalità negativa di costui, desumibile dalla gravità dei fatti e dalla propensione a commettere reati;
la determinazione della pena, infine, è stata genericamente contestata, con mero rìchiamo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
PQM
2 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 29/11/2022