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Sentenza 12 maggio 2026
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2026, n. 17058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17058 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ME BA nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/12/2025 del TRIBUNALE DI BARI;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale FABIO PICUTI che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1-bis e seguenti del codice di procedura penale. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Bari ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame depositata dalla difesa di SU EH per sopravvenuta carenza di interesse, essendo, l’indagato, stato rimesso medio tempore in libertà. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell'indagato. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge processuale (art. 606, lett. c, cod. proc. pen.), indicando in particolare gli artt. 178 e 97 cod. proc. pen. e 29 disp. att. cod. proc. pen., in relazione alla nomina del difensore d’udienza nonché omessa motivazione o illogicità del provvedimento del 9 dicembre 2025. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17058 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 20/03/2026 2 La carenza di interesse è stata affermata a dispetto del paventato interesse a coltivare la richiesta di riconoscimento per l’ingiusta detenzione, determinata dalla illegittimità della nomina del difensore d’ufficio e dalla mancata comunicazione dell’udienza di convalida al difensore d’ufficio inizialmente nominato ma ad altro difensore, successivamente individuato. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, sempre nel prisma della violazione processuale (art. 606, lett. c, cod. proc. pen.), la nullità dell’ordinanza cautelare per la mancata traduzione dell’ordinanza emessa il 20 novembre 2025. Il ricorrente si è dovuto difendere nei confronti di un’ordinanza tradotta solamente all’esito dell’interrogatorio, mentre la misura era stata applicata in precedenza ma non immediatamente ostesa in lingua comprensibile al EH per mancanza di interprete. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché adduce due motivi manifestamente infondati. 2. Il primo motivo, che contesta le modalità di nomina, ed ancor prima di selezione, del difensore d’ufficio, deduce una nullità del processo ex art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., identificandosi la violazione delle norme dirette ad assicurare “l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato” nella individuazione per così dire ‘progressiva’ del difensore d’ufficio, a seguito del diniego dei primi due professionisti (avv. Alesssandro Calvio ed avv. Gerardo Lopriore) di svolgere la funzione di domiciliatario dell’indagato. 2.1. A giudizio di questo Collegio, la dedotta nullità non sussiste perché, come si legge nel ricorso stesso, la nomina del (terzo) difensore di ufficio è la conseguenza della rinuncia ad assumere l’incarico da parte dei due precedenti professionisti, piuttosto che dalla decisione dell’autorità procedente. Ogni eventuale conseguenza, pertanto, si pone sul piano professionale, ed in particolare disciplinare, per il rifiuto di assumere l’ufficio, non potendo assumere refluenza sul processo. Nella medesima prospettiva va ricordato come, per giurisprudenza risalente alla vigenza del precedente codice di rito, quand’anche si volesse ritenere configurabile un’inosservanza delle formalità inerenti alla nomina del difensore d'ufficio, la circostanza in ogni caso non avrebbe refluenza sulla validità dell'assistenza difensiva (Sez. 1, n. 12097 del 29/03/1989, Sabbatino, Rv. 182043-01). 2.2. Ne consegue che la nomina di un difensore di ufficio con le modalità descritte nel ricorso non è causa di nullità (non prevista da alcuna disposizione di legge), e in particolare di quella prevista dall'art. 178 cod. proc. pen., che si riferisce all'assistenza 3 del difensore (cioè alla concreta possibilità per un difensore di prestare la propria opera professionale a favore del proprio assistito, in forza di nomina ufficiosa o fiduciaria) e non anche alle modalità della nomina. 2.3. Da qui l’affermazione del seguente principio di diritto: “La dichiarazione del difensore d’ufficio, all’atto della comunicazione della propria nomina, di rinuncia all’incarico per dichiarata indisponibilità alla domiciliazione dell’indagato presso il proprio studio configura giustificato motivo che legittima la nomina di altro difensore d’ufficio in sua sostituzione”. 2.4. Va inoltre rilevato che tanto meno la dedotta nullità può valere per contestare la legittimità del provvedimento per non aver considerato il paventato interesse ad “una possibile richiesta da avanzare in materia di ingiusta detenzione” (pg. 2), richiesta meramente ipotetica a fronte di un interesse che deve essere concreto e specifico, e che, comunque, come evidenziato nel provvedimento impugnato, era preclusa dalla mancanza, in capo al difensore, di specifica procura speciale (Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Capristo, Rv. 277567-01). 3. V’è carenza di interesse anche in relazione al secondo motivo in ragione della disposta scarcerazione del ricorrente prima della celebrazione dell’udienza ex art. 309 cod. proc. pen. (motivo, peraltro, che non era stato proposto con l’istanza di riesame, né risulta essere stato verbalizzato all’udienza tenutasi in data 9 dicembre 2025, alla quale nessuna delle parti ha partecipato). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2026 Il Consigliere relatore Il Presidente CE IT DR RI
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale FABIO PICUTI che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1-bis e seguenti del codice di procedura penale. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Bari ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame depositata dalla difesa di SU EH per sopravvenuta carenza di interesse, essendo, l’indagato, stato rimesso medio tempore in libertà. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell'indagato. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge processuale (art. 606, lett. c, cod. proc. pen.), indicando in particolare gli artt. 178 e 97 cod. proc. pen. e 29 disp. att. cod. proc. pen., in relazione alla nomina del difensore d’udienza nonché omessa motivazione o illogicità del provvedimento del 9 dicembre 2025. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17058 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 20/03/2026 2 La carenza di interesse è stata affermata a dispetto del paventato interesse a coltivare la richiesta di riconoscimento per l’ingiusta detenzione, determinata dalla illegittimità della nomina del difensore d’ufficio e dalla mancata comunicazione dell’udienza di convalida al difensore d’ufficio inizialmente nominato ma ad altro difensore, successivamente individuato. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, sempre nel prisma della violazione processuale (art. 606, lett. c, cod. proc. pen.), la nullità dell’ordinanza cautelare per la mancata traduzione dell’ordinanza emessa il 20 novembre 2025. Il ricorrente si è dovuto difendere nei confronti di un’ordinanza tradotta solamente all’esito dell’interrogatorio, mentre la misura era stata applicata in precedenza ma non immediatamente ostesa in lingua comprensibile al EH per mancanza di interprete. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché adduce due motivi manifestamente infondati. 2. Il primo motivo, che contesta le modalità di nomina, ed ancor prima di selezione, del difensore d’ufficio, deduce una nullità del processo ex art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., identificandosi la violazione delle norme dirette ad assicurare “l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato” nella individuazione per così dire ‘progressiva’ del difensore d’ufficio, a seguito del diniego dei primi due professionisti (avv. Alesssandro Calvio ed avv. Gerardo Lopriore) di svolgere la funzione di domiciliatario dell’indagato. 2.1. A giudizio di questo Collegio, la dedotta nullità non sussiste perché, come si legge nel ricorso stesso, la nomina del (terzo) difensore di ufficio è la conseguenza della rinuncia ad assumere l’incarico da parte dei due precedenti professionisti, piuttosto che dalla decisione dell’autorità procedente. Ogni eventuale conseguenza, pertanto, si pone sul piano professionale, ed in particolare disciplinare, per il rifiuto di assumere l’ufficio, non potendo assumere refluenza sul processo. Nella medesima prospettiva va ricordato come, per giurisprudenza risalente alla vigenza del precedente codice di rito, quand’anche si volesse ritenere configurabile un’inosservanza delle formalità inerenti alla nomina del difensore d'ufficio, la circostanza in ogni caso non avrebbe refluenza sulla validità dell'assistenza difensiva (Sez. 1, n. 12097 del 29/03/1989, Sabbatino, Rv. 182043-01). 2.2. Ne consegue che la nomina di un difensore di ufficio con le modalità descritte nel ricorso non è causa di nullità (non prevista da alcuna disposizione di legge), e in particolare di quella prevista dall'art. 178 cod. proc. pen., che si riferisce all'assistenza 3 del difensore (cioè alla concreta possibilità per un difensore di prestare la propria opera professionale a favore del proprio assistito, in forza di nomina ufficiosa o fiduciaria) e non anche alle modalità della nomina. 2.3. Da qui l’affermazione del seguente principio di diritto: “La dichiarazione del difensore d’ufficio, all’atto della comunicazione della propria nomina, di rinuncia all’incarico per dichiarata indisponibilità alla domiciliazione dell’indagato presso il proprio studio configura giustificato motivo che legittima la nomina di altro difensore d’ufficio in sua sostituzione”. 2.4. Va inoltre rilevato che tanto meno la dedotta nullità può valere per contestare la legittimità del provvedimento per non aver considerato il paventato interesse ad “una possibile richiesta da avanzare in materia di ingiusta detenzione” (pg. 2), richiesta meramente ipotetica a fronte di un interesse che deve essere concreto e specifico, e che, comunque, come evidenziato nel provvedimento impugnato, era preclusa dalla mancanza, in capo al difensore, di specifica procura speciale (Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Capristo, Rv. 277567-01). 3. V’è carenza di interesse anche in relazione al secondo motivo in ragione della disposta scarcerazione del ricorrente prima della celebrazione dell’udienza ex art. 309 cod. proc. pen. (motivo, peraltro, che non era stato proposto con l’istanza di riesame, né risulta essere stato verbalizzato all’udienza tenutasi in data 9 dicembre 2025, alla quale nessuna delle parti ha partecipato). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2026 Il Consigliere relatore Il Presidente CE IT DR RI