Ordinanza presidenziale 27 maggio 2024
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 24/03/2026, n. 5459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5459 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05459/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01304/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1304 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del risultato della prova scritta sostenuta il -OMISSIS-, inerente al concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di complessivi 1188 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con Decreto del Capo della Polizia del 29.9.2022;
- della graduatoria stilata a seguito della prova scritta;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa EP AN OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha avversato gli atti meglio indicati in epigrafe, deducendo plurimi motivi di illegittimità e di eccesso di potere sotto molteplici profili e chiedendone l’annullamento.
2. Si è costituita l’amministrazione intimata, che, a seguito di ordinanza presidenziale n. -OMISSIS-del-OMISSIS-, ha prodotto documentazione.
3. Con atto depositato il 5 gennaio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato essere venuto meno l’interesse alla decisione sul ricorso.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 marzo 2026, tenutasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Per pacifica giurisprudenza, nel processo amministrativo, in quanto processo di parti, vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione ( ex multis Cons. Stato sez. II, 12 febbraio 2025, n. 1187; C.G.A. in s.g., 22 gennaio 2025, n. 63; Cons. Stato, sez. II,-OMISSIS-, n. 4670).
5.1. In forza del detto principio, avuto riguardo alle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente con atto depositato in data 5 gennaio 2026, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
6. L’esito della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
HI IN, Presidente FF
EP AN OT, Consigliere, Estensore
Marco AV, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP AN OT | HI IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.