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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2023, n. 4807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4807 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL TE IA FR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE DI APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 28 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Torino, che ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - la sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato EL ER GI Franco per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, in relazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 4807 Anno 2023 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 10/10/2022 alla società "EL s.r.l. Costruzioni Generali", dichiarata fallita il 26 febbraio 2010. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputato, in qualità di amministratore unico della società, avrebbe distratto la somma complessiva di euro 751.535,95, prelevando dalle casse sociali, senza alcuna giustificazione gestionale, la somma di euro 94.948,33 nonché utilizzando denaro della società (e, precisamente, euro 94.948,62) per pagare le spese di un'associazione facente capo alla moglie, senza che la fallita ricevesse alcuna contropartita. L'imputato, inoltre, avrebbe tenuto i libri e le altre scritture. contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società. A seguito della documentazione prodotta dalla difesa, i giudici di merito hanno ritenuto dimostrata la distrazione limitatamente alla somma complessiva di euro 473.035,95. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Sostiene che la Corte di appello avrebbe reso una motivazione del tutto apparente, omettendo di motivare in ordine ai motivi di gravame. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. Lamenta un'inadeguata valutazione dei documenti prodotti dalla difesa, dai quali emergerebbe che alcuna condotta distrattiva era stata posta in essere, con conseguente insussistenza sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo del reato. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. Lamenta l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale. A tal riguardo, evidenzia che una parte della documentazione contabile sarebbe stata immediatamente consegnata e che vi sarebbe stato un tentativo di consegna da parte dell'imputato di taluni <
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 28 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Torino, che ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - la sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato EL ER GI Franco per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, in relazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 4807 Anno 2023 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 10/10/2022 alla società "EL s.r.l. Costruzioni Generali", dichiarata fallita il 26 febbraio 2010. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputato, in qualità di amministratore unico della società, avrebbe distratto la somma complessiva di euro 751.535,95, prelevando dalle casse sociali, senza alcuna giustificazione gestionale, la somma di euro 94.948,33 nonché utilizzando denaro della società (e, precisamente, euro 94.948,62) per pagare le spese di un'associazione facente capo alla moglie, senza che la fallita ricevesse alcuna contropartita. L'imputato, inoltre, avrebbe tenuto i libri e le altre scritture. contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società. A seguito della documentazione prodotta dalla difesa, i giudici di merito hanno ritenuto dimostrata la distrazione limitatamente alla somma complessiva di euro 473.035,95. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Sostiene che la Corte di appello avrebbe reso una motivazione del tutto apparente, omettendo di motivare in ordine ai motivi di gravame. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. Lamenta un'inadeguata valutazione dei documenti prodotti dalla difesa, dai quali emergerebbe che alcuna condotta distrattiva era stata posta in essere, con conseguente insussistenza sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo del reato. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. Lamenta l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale. A tal riguardo, evidenzia che una parte della documentazione contabile sarebbe stata immediatamente consegnata e che vi sarebbe stato un tentativo di consegna da parte dell'imputato di taluni <