CASS
Sentenza 6 febbraio 2023
Sentenza 6 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2023, n. 5009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5009 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OL AN nato a [...] il [...] OL IN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/01/2022 del GIP TRIBUNALE di MONZA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lettehseR41te le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 5009 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 14/10/2022 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ciro Angellis, che chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'opposizione, ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., proposta da NC e IN IO avverso il provvedimento con cui lo stesso giudice aveva rigettato la loro istanza di restituzione. Nell'ordinanza si premette che: - presso la sede della società di cui i suddetti sono titolari in data 16 novembre 2017, in esecuzione di decreto di perquisizione e sequestro emesso in data 24 ottobre 2017, venivano sequestrati una scultura in marmo e un dipinto in olio che i IO riferivano di avere acquistato da AN DA nella sua qualità di amministratore di sostegno di UC IF, proprietaria delle suddette opere d'arte, indagato per tale motivo in ordine al reato di cui all'art. 323 cod. pen.; - il procedimento a carico di DA veniva archiviato dal G.i.p. in data 18 dicembre 2018 e nel decreto di archiviazione era disposta la restituzione delle opere in sequestro alla IF, per il tramite del nuovo amministratore nominato ( dr.ssa Palermo), che veniva eseguita in data 4 febbraio 2020, come da verbale di dei carabinieri della Stazione di Seregno;
- i IO in data 13 gennaio 2020 chiedevano, per il tramite del difensore di fiducia, la restituzione delle opere d'arte a loro sequestrate in qualità di terzi interessati;
- il G.i.p. in data 2 ottobre 2020 dichiarava non luogo a provvedere su tale richiesta, rilevando di avere già provveduto sulle cose in sequestro, aggiungendo che eventualmente gli istanti avrebbero potuto adire la sede civile;
- avuto contezza del provvedimento di dissequestro del G.i.p. eseguito il 4 febbraio 2020, i IO avanzavano istanza di incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. invocando, in punto di restituzione di beni sequestrati, la violazione dell'art. 263 cod. proc. pen.; - in data 2 aprile 2021 il G.i.p., in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava de plano l'istanza, rilevando che l'incidente di esecuzione «non è previsto dalla legge nel caso di provvedimento di archiviazione (che può essere oggetto di ricorso per cassazione)»; - avverso detto provvedimento veniva proposta opposizione. Tanto premesso, il Giudice dell'opposizione rileva che si vette in un caso di incidente di esecuzione promosso da terzi interessati inammissibile, in quanto non rientrante nella competenza del giudice dell'esecuzione penale. Invero, alla data di proposizione dell'incidente di esecuzione, non esistevano più beni sequestrati passibili del procedimento ex art. 676 cod. proc. pen. in relazione all'art. 263 dello stesso codice, in quanto oggetto di un provvedimento di restituzione non impugnato ed eseguito in data 4 febbraio 2020, adottato contestualmente al decreto di archiviazione. E, pertanto, dichiara inammissibili sia l'incidente di esecuzione che la susseguente opposizione. 2. Avverso detta ordinanza propongono ricorso per cassazione, tramite il proprio comune difensore, IN e NC IO. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione la difesa deduce violazione degli artt. 665 e seguenti cod. proc. pen., per avere il Giudice dell'esecuzione ritenuto non rientrante nella propria competenza l'incidente di esecuzione proposto dai suddetti. Si duole la difesa della dichiarazione di inammissibilità del Giudice dell'opposizione che non era demandato in tale fase all'accertamento di ammissibilità. Rileva che per i terzi l'incidente di esecuzione rimane l'unico strumento di tutela disponibile allorquando il procedimento penale viene definito con archiviazione. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si eccepisce violazione delle suddette norme, per avere il Giudice dell'esecuzione dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione in assenza di beni in sequestro. Osserva il difensore che tale ultima circostanza è frutto di un errore del Giudice dell'esecuzione circa l'individuazione degli aventi diritto al sequestro, e ciò peraltro in violazione dell'art. 263 cod. proc. pen., in quanto non si preoccupava di sentire i terzi in camera di consiglio. Ritengono, invero, i ricorrenti che il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto accertare l'errore contenuto nel decreto di archiviazione in ordine alla restituzione delle cose in sequestro. 2.3. Con il terzo motivo di impugnazione viene dedotta violazione dell'art. 666 cod. proc. pen., per avere il Giudice dell'esecuzione dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione fuori dei casi di inammissibilità espressamente previsti dall'ordinamento. 2.4. Col quarto motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 666 e seguenti e 263 cod. proc. pen., per non avere il Giudice dell'esecuzione provveduto alla restituzione di quanto in sequestro ai terzi aventi diritto. Ci si duole che, crollato l'impianto accusatorio nei confronti dell'avv. DA per il reato d'abuso d'ufficio, i beni sequestrati non siano stati restituiti agli aventi diritto che, proprio perché nessun reato era stato commesso, risultavano averli regolarmente acquistati e che con la mancata restituzione ne pativano un danno economico e all'immagine. Rilevano i ricorrenti che non si comprende per quale motivo si debba adire il giudice civile per un errore commesso in sede di esecuzione penale. 2.5. Con il quinto motivo di impugnazione si deduce vizio di motivazione per avere il Giudice dell'esecuzione motivato la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione facendo un generico riferimento all'inammissibilità dell'incidente di esecuzione, senza nulla motivare sull'inammissibilità dell'opposizione stessa né sul merito della questione. Il difensore insiste, pertanto, per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e in subordine per l'annullamento con rinvio della stessa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati. t Giuridicamente corretta è l'impostazione del Giudice a quo. Il giudice dell'esecuzione, invero, in forza dell'art. 676 cod. proc. pen., "è competente a decidere in ordine alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate". E' evidente che la condizione, logica prima ancora che giuridica, è che le cose non siano ancora state restituite materialmente, non avendo il giudice stesso il potere di decisione su un bene già definitivamente svincolato in seguito ad un provvedimento di restituzione mai impugnato. Come rileva lo stesso Giudice dell'opposizione nel dichiarare inammissibile l'incidente di esecuzione e conseguentemente l'opposizione, questa Corte ha già avuto modo di stabilire che in questi casi - si veda per tutte Sez. 1, n. 37612 del 04/03/2016, Cavaceppi, Rv. 267604 - eventuali contestazioni successive alla definizione del procedimento penale, non investono la competenza del giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 676 cod. proc. pen., bensì, eventualmente, quella del giudice civile, anche ai soli fini del risarcimento del danno patito da parte di chi lamenti di essere stato ingiustamente pretermesso nella restituzione dei beni sequestrati, disposta ai sensi dell'art. 263 cod. proc. pen. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2022.
lettehseR41te le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 5009 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 14/10/2022 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ciro Angellis, che chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'opposizione, ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., proposta da NC e IN IO avverso il provvedimento con cui lo stesso giudice aveva rigettato la loro istanza di restituzione. Nell'ordinanza si premette che: - presso la sede della società di cui i suddetti sono titolari in data 16 novembre 2017, in esecuzione di decreto di perquisizione e sequestro emesso in data 24 ottobre 2017, venivano sequestrati una scultura in marmo e un dipinto in olio che i IO riferivano di avere acquistato da AN DA nella sua qualità di amministratore di sostegno di UC IF, proprietaria delle suddette opere d'arte, indagato per tale motivo in ordine al reato di cui all'art. 323 cod. pen.; - il procedimento a carico di DA veniva archiviato dal G.i.p. in data 18 dicembre 2018 e nel decreto di archiviazione era disposta la restituzione delle opere in sequestro alla IF, per il tramite del nuovo amministratore nominato ( dr.ssa Palermo), che veniva eseguita in data 4 febbraio 2020, come da verbale di dei carabinieri della Stazione di Seregno;
- i IO in data 13 gennaio 2020 chiedevano, per il tramite del difensore di fiducia, la restituzione delle opere d'arte a loro sequestrate in qualità di terzi interessati;
- il G.i.p. in data 2 ottobre 2020 dichiarava non luogo a provvedere su tale richiesta, rilevando di avere già provveduto sulle cose in sequestro, aggiungendo che eventualmente gli istanti avrebbero potuto adire la sede civile;
- avuto contezza del provvedimento di dissequestro del G.i.p. eseguito il 4 febbraio 2020, i IO avanzavano istanza di incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. invocando, in punto di restituzione di beni sequestrati, la violazione dell'art. 263 cod. proc. pen.; - in data 2 aprile 2021 il G.i.p., in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava de plano l'istanza, rilevando che l'incidente di esecuzione «non è previsto dalla legge nel caso di provvedimento di archiviazione (che può essere oggetto di ricorso per cassazione)»; - avverso detto provvedimento veniva proposta opposizione. Tanto premesso, il Giudice dell'opposizione rileva che si vette in un caso di incidente di esecuzione promosso da terzi interessati inammissibile, in quanto non rientrante nella competenza del giudice dell'esecuzione penale. Invero, alla data di proposizione dell'incidente di esecuzione, non esistevano più beni sequestrati passibili del procedimento ex art. 676 cod. proc. pen. in relazione all'art. 263 dello stesso codice, in quanto oggetto di un provvedimento di restituzione non impugnato ed eseguito in data 4 febbraio 2020, adottato contestualmente al decreto di archiviazione. E, pertanto, dichiara inammissibili sia l'incidente di esecuzione che la susseguente opposizione. 2. Avverso detta ordinanza propongono ricorso per cassazione, tramite il proprio comune difensore, IN e NC IO. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione la difesa deduce violazione degli artt. 665 e seguenti cod. proc. pen., per avere il Giudice dell'esecuzione ritenuto non rientrante nella propria competenza l'incidente di esecuzione proposto dai suddetti. Si duole la difesa della dichiarazione di inammissibilità del Giudice dell'opposizione che non era demandato in tale fase all'accertamento di ammissibilità. Rileva che per i terzi l'incidente di esecuzione rimane l'unico strumento di tutela disponibile allorquando il procedimento penale viene definito con archiviazione. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si eccepisce violazione delle suddette norme, per avere il Giudice dell'esecuzione dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione in assenza di beni in sequestro. Osserva il difensore che tale ultima circostanza è frutto di un errore del Giudice dell'esecuzione circa l'individuazione degli aventi diritto al sequestro, e ciò peraltro in violazione dell'art. 263 cod. proc. pen., in quanto non si preoccupava di sentire i terzi in camera di consiglio. Ritengono, invero, i ricorrenti che il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto accertare l'errore contenuto nel decreto di archiviazione in ordine alla restituzione delle cose in sequestro. 2.3. Con il terzo motivo di impugnazione viene dedotta violazione dell'art. 666 cod. proc. pen., per avere il Giudice dell'esecuzione dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione fuori dei casi di inammissibilità espressamente previsti dall'ordinamento. 2.4. Col quarto motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 666 e seguenti e 263 cod. proc. pen., per non avere il Giudice dell'esecuzione provveduto alla restituzione di quanto in sequestro ai terzi aventi diritto. Ci si duole che, crollato l'impianto accusatorio nei confronti dell'avv. DA per il reato d'abuso d'ufficio, i beni sequestrati non siano stati restituiti agli aventi diritto che, proprio perché nessun reato era stato commesso, risultavano averli regolarmente acquistati e che con la mancata restituzione ne pativano un danno economico e all'immagine. Rilevano i ricorrenti che non si comprende per quale motivo si debba adire il giudice civile per un errore commesso in sede di esecuzione penale. 2.5. Con il quinto motivo di impugnazione si deduce vizio di motivazione per avere il Giudice dell'esecuzione motivato la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione facendo un generico riferimento all'inammissibilità dell'incidente di esecuzione, senza nulla motivare sull'inammissibilità dell'opposizione stessa né sul merito della questione. Il difensore insiste, pertanto, per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e in subordine per l'annullamento con rinvio della stessa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati. t Giuridicamente corretta è l'impostazione del Giudice a quo. Il giudice dell'esecuzione, invero, in forza dell'art. 676 cod. proc. pen., "è competente a decidere in ordine alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate". E' evidente che la condizione, logica prima ancora che giuridica, è che le cose non siano ancora state restituite materialmente, non avendo il giudice stesso il potere di decisione su un bene già definitivamente svincolato in seguito ad un provvedimento di restituzione mai impugnato. Come rileva lo stesso Giudice dell'opposizione nel dichiarare inammissibile l'incidente di esecuzione e conseguentemente l'opposizione, questa Corte ha già avuto modo di stabilire che in questi casi - si veda per tutte Sez. 1, n. 37612 del 04/03/2016, Cavaceppi, Rv. 267604 - eventuali contestazioni successive alla definizione del procedimento penale, non investono la competenza del giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 676 cod. proc. pen., bensì, eventualmente, quella del giudice civile, anche ai soli fini del risarcimento del danno patito da parte di chi lamenti di essere stato ingiustamente pretermesso nella restituzione dei beni sequestrati, disposta ai sensi dell'art. 263 cod. proc. pen. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2022.