CASS
Sentenza 6 giugno 2023
Sentenza 6 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/06/2023, n. 24188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24188 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OMORUY3 KH nato a [...]( NIGERIA) il 25/07/1985 avverso l'ordinanza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette/sgatita le conclusioni del PG Q5c, obLe Penale Sent. Sez. 4 Num. 24188 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 02/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Omoruyj Ovbokhan, a mezzo del difensore, ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma che ha rigettato la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta in relazione al procedimento penale relativo ai reati di tentata estorsione e tentato omicidio ai danni di Akhabum AS. 1.2.11 Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone convalidava l'arresto dell'istante sulla base della gravità indiziaria desunta dalla conforme prospettazione offerta dalla persona offesa e dalla moglie, secondo la quale l'odierno ricorrente e il correo, HO TH, dopo aver tentato di estorcere la somma di mille euro all'Akhabum, lo avevano spinto giù dal terzo piano del palazzo ove questi abitava. 1.3.11 Tribunale aveva ritenuto inattendibili le versioni fornite dalla persona offesa e dalla moglie per via delle contraddizioni emerse nel corso dibattimentale, anche alla luce della delle stesse da parte dì testi estranei alla vicenda (agi AG e MA ET), di talché il Giudice di primo grado pervenivagconclusione di ipotizzare che la vittima, nell'ambito di un maldestro tentativo di fuga, utilizzato una delle grondaie per calarsi dal piano e che, 1,7 rfAi in quel frangente, pi aver perso la presa ed essere caduto da un'altezza inferiore a quella che aveva dichiarato. Fermo restando, comunqug che l'istante, insieme al correo, erano presenti sul luogo, ancorché fuori dall'abitazione della persona offesa, impegnati a chiamarla a gran voce per farsi aprire la porta. 2.11 Giudice della riparazione ha ritenuto sussistente la condotta colposa, ostativa all'invocato indennizzo, nelle modalità violente e minacciose, messe in atto dall'istante per la riscossione del credito, avendo lo stesso Tribunale reputato ravvisabile, nei confronti dei due imputati, la fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen., pur pervenendo alla loro assoluzione. 3. Il ricorrente lamenta che sia stato disatteso l'art. 314 cod. proc. pen., laddove prevede che siano ostative alla riparazione unicamente lì‘ le condotte che abbiano dato o concorso a dare causa alla detenzione, per avere la Corte di appello valorizzato, ai fini del rigetto della domanda, una condotta che non ha costituito il presupposto dell'applicazione della misura. Invero, gli argomenti utilizzati per affermare la sussistenza di un'azione violenta e minacciosa per la riscossione del credito si fondano su elementi che non esistevano al momento della valutazione del Gip perché, come ricorda la stessa ordinanza impugnata, la ricostruzione secondo cui l'istante e il coindagato avrebbero agito in maniera violenta e minacciosa si fonda sulle dichiarazioni dei testimoni agi AG e MA, mai sentiti prima del dibattimento. È evidente, quindi, come la asserita condotta minacciosa e violenta nella riscossione del credito non abbia potuto minimamente incidere sulla valutazione del Gip, essendo emersa solo in dibattimento. Il Tribunale, peraltro, non ha accertato l'anzidetta condotta da parte degli imputati, ritenendo, 2 all'opposto, che della stessa non vi sia prova;
ed è questa la ragione per cui non ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art 393 cod. pen. 4. In data 04/01/2023, l'Avvocatura generale dello Stato chiede che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato. È noto, infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso / intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria. È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. 2.1. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto della decisione, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione 3 (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, TA ed altri). 3. Tanto premesso, il Collegio osserva che la motivazione posta a base dell'addebito di colpa grave risulta immune da censure. Il Giudice della riparazione ricorda che, per ottenere la restituzione della somma di denaro che HO aveva consegnato all'AS per l'acquisto di un'automobile o per ottenere la restituzione di un prestito, l'odierno ricorrente si era presentato fin dalle 5:30 - 6:00 del mattino fuori dall'appartamento di quest'ultimo, ivi permanendo fino alla caduta di costui, avvenuta verso le 09:45; e che i due imputati, quando l'AS si trovava già sull'asfalto, erano stati notati dal teste MA intenti a chiamare a gran voce il predetto e a bussare rumorosamente alla sua porta;
che il Tribunale ha ritenuto verosimile la circostanza per la quale i due imputati stessero premendo in maniera anche aggressiva per ottenere l'adempimento da parte della vittima che, per sfuggire all'insistenza minacciosa dei due, protrattasi da ore, ha preferito calarsi dal balcone e correre il rischio di precipitare da sei metri di altezza (come in effetti è avvenuto). Osserva ancora l'ordinanza impugnata che il Tribunale non aveva affatto escluso la condotta aggressiva e minacciosa dei due imputati, presenti sul luogo e nel momento in cui l'AS è stato trovato sull'asfalto: comportamenti tutti che hanno contribuito, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, a creare un quadro di gravità indiziaria a carico del ricorrente in ordine alla sua partecipazione ai delitti contestati. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che vengono liquidate in euro mille.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in euro mille. Così deciso il 2 febbraio 2023 Il Consigliere estensore
lette/sgatita le conclusioni del PG Q5c, obLe Penale Sent. Sez. 4 Num. 24188 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 02/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Omoruyj Ovbokhan, a mezzo del difensore, ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma che ha rigettato la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta in relazione al procedimento penale relativo ai reati di tentata estorsione e tentato omicidio ai danni di Akhabum AS. 1.2.11 Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone convalidava l'arresto dell'istante sulla base della gravità indiziaria desunta dalla conforme prospettazione offerta dalla persona offesa e dalla moglie, secondo la quale l'odierno ricorrente e il correo, HO TH, dopo aver tentato di estorcere la somma di mille euro all'Akhabum, lo avevano spinto giù dal terzo piano del palazzo ove questi abitava. 1.3.11 Tribunale aveva ritenuto inattendibili le versioni fornite dalla persona offesa e dalla moglie per via delle contraddizioni emerse nel corso dibattimentale, anche alla luce della delle stesse da parte dì testi estranei alla vicenda (agi AG e MA ET), di talché il Giudice di primo grado pervenivagconclusione di ipotizzare che la vittima, nell'ambito di un maldestro tentativo di fuga, utilizzato una delle grondaie per calarsi dal piano e che, 1,7 rfAi in quel frangente, pi aver perso la presa ed essere caduto da un'altezza inferiore a quella che aveva dichiarato. Fermo restando, comunqug che l'istante, insieme al correo, erano presenti sul luogo, ancorché fuori dall'abitazione della persona offesa, impegnati a chiamarla a gran voce per farsi aprire la porta. 2.11 Giudice della riparazione ha ritenuto sussistente la condotta colposa, ostativa all'invocato indennizzo, nelle modalità violente e minacciose, messe in atto dall'istante per la riscossione del credito, avendo lo stesso Tribunale reputato ravvisabile, nei confronti dei due imputati, la fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen., pur pervenendo alla loro assoluzione. 3. Il ricorrente lamenta che sia stato disatteso l'art. 314 cod. proc. pen., laddove prevede che siano ostative alla riparazione unicamente lì‘ le condotte che abbiano dato o concorso a dare causa alla detenzione, per avere la Corte di appello valorizzato, ai fini del rigetto della domanda, una condotta che non ha costituito il presupposto dell'applicazione della misura. Invero, gli argomenti utilizzati per affermare la sussistenza di un'azione violenta e minacciosa per la riscossione del credito si fondano su elementi che non esistevano al momento della valutazione del Gip perché, come ricorda la stessa ordinanza impugnata, la ricostruzione secondo cui l'istante e il coindagato avrebbero agito in maniera violenta e minacciosa si fonda sulle dichiarazioni dei testimoni agi AG e MA, mai sentiti prima del dibattimento. È evidente, quindi, come la asserita condotta minacciosa e violenta nella riscossione del credito non abbia potuto minimamente incidere sulla valutazione del Gip, essendo emersa solo in dibattimento. Il Tribunale, peraltro, non ha accertato l'anzidetta condotta da parte degli imputati, ritenendo, 2 all'opposto, che della stessa non vi sia prova;
ed è questa la ragione per cui non ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art 393 cod. pen. 4. In data 04/01/2023, l'Avvocatura generale dello Stato chiede che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato. È noto, infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso / intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria. È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. 2.1. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto della decisione, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione 3 (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, TA ed altri). 3. Tanto premesso, il Collegio osserva che la motivazione posta a base dell'addebito di colpa grave risulta immune da censure. Il Giudice della riparazione ricorda che, per ottenere la restituzione della somma di denaro che HO aveva consegnato all'AS per l'acquisto di un'automobile o per ottenere la restituzione di un prestito, l'odierno ricorrente si era presentato fin dalle 5:30 - 6:00 del mattino fuori dall'appartamento di quest'ultimo, ivi permanendo fino alla caduta di costui, avvenuta verso le 09:45; e che i due imputati, quando l'AS si trovava già sull'asfalto, erano stati notati dal teste MA intenti a chiamare a gran voce il predetto e a bussare rumorosamente alla sua porta;
che il Tribunale ha ritenuto verosimile la circostanza per la quale i due imputati stessero premendo in maniera anche aggressiva per ottenere l'adempimento da parte della vittima che, per sfuggire all'insistenza minacciosa dei due, protrattasi da ore, ha preferito calarsi dal balcone e correre il rischio di precipitare da sei metri di altezza (come in effetti è avvenuto). Osserva ancora l'ordinanza impugnata che il Tribunale non aveva affatto escluso la condotta aggressiva e minacciosa dei due imputati, presenti sul luogo e nel momento in cui l'AS è stato trovato sull'asfalto: comportamenti tutti che hanno contribuito, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, a creare un quadro di gravità indiziaria a carico del ricorrente in ordine alla sua partecipazione ai delitti contestati. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che vengono liquidate in euro mille.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in euro mille. Così deciso il 2 febbraio 2023 Il Consigliere estensore