Sentenza 26 ottobre 1999
Massime • 1
È abnorme, e pertanto ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento, ordini al pubblico ministero di depositare stralci di dichiarazioni da lui assunte dopo la richiesta di rinvio a giudizio nell'ambito di altro procedimento, di cui si assuma la ricollegabilità alla posizione degli imputati già rinviati a giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/1999, n. 5894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5894 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 26/10/1999
1. Dott. MABELLINI ANNA Consigliere SENTENZA
2. Dott. CAMPO STEFANO " N. 5894
3. Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MACCHIA ALBERTO " N. 5894
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso CORTE ASSISE di SANTA MARIA CAPUA VETEREnei confronti di:
BB ANTONIO N. IL 23.07.1955
CALÒ GIUSEPPE N. IL 30.09.1931
LUBRANO VINCENZO N. IL 14.05.1938
LIGATO RAFFAELE N. IL 25.03.1948
avverso ordinanza del 15.03.1999 CORTE ASSISE di SANTA MARIA CAPUA VETERE sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO OSSERVA
Con ordinanza del 15 marzo 1999, la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere osservava, in sintesi, quanto segue. Premetteva la Corte che la questione sottoposta al suo esame riguardava "il diritto o meno da parte della difesa al deposito delle dichiarazioni rese sul fatti" oggetto del procedimento da tale BB TO, in epoca successiva al deposito del decreto di rinvio a giudizio. Ipotizzando esser state quelle dichiarazioni raccolte nell'ambito di un diverso procedimento e, dunque, con possibili riflessi sul segreto delle indagini, ove quel procedimento fosse risultato al momento ancora pendente nella fase investigativa, riteneva la Corte che, malgrado la peculiarità della situazione, doveva ritenersi sussistente "un concreto interesse, da parte dei difensori di questo processo, a conoscere le eventuali parti di tali verbali, se ed in quanto riferite ai fatto oggetto delle odierne imputazioni", postulandosi la necessità di assicurare una "effettiva parità conoscitiva tra le parti", in vista delle rispettive "strategie" probatorie. Peraltro rilevava ancora la Corte, non potendosi imporre al pubblico ministero - che a quelle dichiarazioni aveva fatto riferimento in sede di esposizione introduttiva - il deposito integrale delle dichiarazioni medesime, le esigenze suddette potevano essere soddisfatte mediante "gli stralci relativi a fatti collegati in via diretta o indiretta alle attuali imputazioni". Sicché la Corte disponeva il deposito, nei limiti suddetti, delle eventuali dichiarazioni rese da BB TO presso la segreteria del P.M., con avviso ai difensori degli imputati e della costituita parte civile".
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero deducendone l'abnormità, sottolineando che le nuove dichiarazioni dell'BB erano state inserite in un diverso procedimento allo stato pendente nella fase delle indagini preliminari e che tale circostanza era stata rappresentata alla Corte in sede di esposizione introduttiva.
Il ricorso è fondato. Questa Corte ha infatti reiteratamente affermato che l'atto processuale può essere qualificato abnorme sotto il profilo strutturale allorché, per la sua singolarità e la stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, sicché, non essendo previsto contro un provvedimento del genere, proprio a cagione della sua abnormità e della conseguente impossibilità per il legislatore di iscriverlo in una categoria tipica di vizi, uno specifico mezzo di gravame, l'esigenza di giustizia che esso venga annullato, in quanto contrastante con l'ordinamento giuridico, può essere appagata, ai sensi dell'art.111, secondo comma, della Costituzione, mediante l'immediato ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge (Cass., Sez. V, 15 aprile 1999, p.m. in proc. ignoti;
Cass., Sez. Un., 10 dicembre 1997, Di Battista;
Cass., Sez. III, 9 luglio 1996, p.m. in proc. Cammarata). Nella specie, l'ordinanza impugnata evoca in capo al giudice del dibattimento un potere dispositivo nei confronti del pubblico ministero che non trova referente alcuno nel panorama della legge processuale, atteggiandosi alla stregua di un "ordine di fare" impartito alla parte pubblica che crea una norma anziché limitarsi ad applicarla, così vulnerando, a tacer d'altro, lo stesso principio di legalità costituzionalmente sancito. Va d'altra parte osservato che questa Corte ha avuto modo di affermare reiteratamente che la eventuale inosservanza dell'obbligo del pubblico ministero di trasmette ex art. 416 cod. proc. pen. l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini preliminari è sanzionata esclusivamente dall'inutilizzabilità degli atti non trasmessi, non essendo prevista un'autonoma sanzione di invalidità per il mancato deposito degli atti, indipendentemente dalla loro utilizzazione o meno (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. VI, 4 giugno 1997, Finocchi;
Cass., Sez. VI, 30 marzo 1998, Pareglio). Principio che, evidentemente, opera a fortiori per l'attività integrativa di indagine di cui all'art.430 cod.proc.pen., sul quale pure si è soffermato il ricorrente, trattandosi di attività circoscritta a quella non "partecipata", finalizzata esclusivamente alle richieste da rivolgere al giudice del dibattimento, e destinata a confluire nel fascicolo del pubblico ministero, a norma dell'art. 433, comma 3, del codice di rito, solo nei limiti in cui della relativa documentazione le parti si siano servite per la formulazione di richiesta al giudice del dibattimento e quest'ultimo le abbia accolte.
L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 1999