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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/11/2025, n. 8368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8368 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Simona D'Auria, pronunzia, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 28202/2024 R.G. TRA
nata a [...] il [...] Parte_1 ( res.te a Giugliano in Campania (NA) alla Via Vicinale C.F._1 Reginella, n. 25, rappresentata e difesa giusta procura alle liti apposta su foglio separato da intendersi in calce al presente atto, dall'Avv. Procolo Arciprete del Foro di Napoli ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Pozzuoli (Na), al viale Bognar, n. 1
-RICORRENTE- CONTRO
, in persona del con Controparte_1 CP_2 sede in Roma al Viale Trastevere n. 76, C.F. difeso per P.IVA_1 legge dall'Avvocatura dello Stato;
-RESISTENTE CONTUMACE- OGGETTO: Riconoscimento del diritto ad ottenere la cd. carta docenti. CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa. ______________________________ MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
La ricorrente per l'anno scolastico 2023/2024 è stata dipendente del CP_3 con contratto di lavoro a tempo determinato, sino al termine delle attività didattiche, stipulato ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 124/1999
– c.d. supplenze tempornee (doc. 8), in qualità di docente laureato, in quanto inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza come docente di scuola primaria. Ella è stata inquadrata nel profilo professionale del Docente KT05, ovvero dei docenti di scuola elementare/materna ai sensi dei CC.CC.NN.LL del Comparto Scuola vigenti ed è stata collocata, come si evince dalle buste paga allegate (doc. 7) nella posizione stipendiale 0-8 anni. II. Attualmente la ricorrente per l'anno scolastico 2024-2025 presta servizio presso l'Istituto Comprensivo IC 8 Oriani Diaz di Pozzuoli in virtù di contratto a termine con decorrenza dal 13.9.2024 e scadenza al 30.6.2025, stipulato ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 124/19 – c.d. supplenze tempornee(doc. 9). III.La ricorrente,prestando le medesime mansioni didocentedella scuola primaria svoltedaidocentidi ruolo presso scuole statali,ha sottoscritto con l'amministrazione convenutaun contrattodi lavoro a tempo determinatocon decorrenza dal 11 settembre 2023 escadenza al 30 giugno 2024 in qualità di docente supplente fino al termine delle attivitàdidattiche per un posto di sostegno psicofisico su tipologia di posto interno (doc. 8). IV.Lo svolgimento di tale attività lavorativa trova piena conferma nella documentazionedi lavoro versata in atti, dalla quale si evince che la ricorrente è stataeffettivamenteincaricatadi rendere la propria prestazionelavorativa per un numero di giornate lavorative superiorealle 180 annue, utili ai fini di quanto previsto dall'art. 489 del D. Lgs. 297/ 1994, comeintegrato dall'art. 11, comma 14, dellaL. 124/1999. V.Si osserva, quindi,la totale sovrapponibilità dellemansioni svolte dallaricorrenteperilperiododi vigenzadelcontrattoa tempo determinato con le mansioni svoltedagli altri dipendenti stabilmente immessi nei ruolidella docenza. Ciò emerge anche dalla disciplinadettata dalle parti collettiveperché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno maioperato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento deilavoratoried all'espletamento di compiti propri dell'area diappartenenza. A ciò siaggiunga,che i contrattia tempo determinatosottoscrittidalla ricorrenteprevedonoespressamenteche “le prestazioni, proprie del profilo professionale di docentedella scuola primaria, consisteranno nell'espletamento delle attività attribuite al profilo stesso dal vigenteC. ”. CP_4 VI.Anche sotto il profilo delladisciplina degli obblighi di formazionenon sussistealcuna distinzione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato,atteso chegli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, trovano applicazioneperentrambe lecategorie di personale.Giova, quindi, evidenziare che, l'art. 63 CCNLsancisce che:“La formazione costituisceuna leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale delpersonale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorseumane. L'Amministrazione è tenuta a fornirestrumenti, risorse eopportunità che garantiscano la formazione in servizio.”; e che l'art. 64 CCNLriconosce il diritto alla formazione per tutto il personaleindistintamente nei seguenti termini: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisceun diritto per il Ha chiesto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2023/2024, per la somma complessiva di € 500,00 Nonostante la regolarità delle notifiche, il Controparte_1 convenuto è rimasto contumace. Il ricorso è fondato e può, pertanto, trovare accoglimento. Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' Amministrazione convenuta che , pur ritualmente citata, non si è costituita. Nel merito, va premesso che, con riferimento al petitum, esso deve intendersi quale richiesta di riconoscimento del diritto all'attribuzione della carta docenti nei limiti riconosciuti dalla legge e consente di inquadrare in tal senso la domanda della parte medesima quale richiesta di accertamento del relativo diritto. L' art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a corsi di Controparte_5 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di
€ 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, IC e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, IC e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione di parte ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale;
invero, l'attività di insegnamento prestata appare il nucleo essenziale della attività di docente, e non è stato provato da parte resistente che vi sia stata differenza fra l'attività svolta dalla parte ricorrente e quella posta in essere dagli altri insegnanti assunti a tempo indeterminato. In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio i docenti a termine. (Conforme, di recente, altresì Sent. Corte di Giustizia Europea Causa C-123/24 del 03-07-2025). Conseguentemente, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione, atteso che parte ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'amministrazione per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 (cfr. contratti in atti), non rilevando la natura a termine degli incarichi svolti. Disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va affermato il diritto di parte istante all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, per ciascuno degli anni scolastici per cui è causa, nelle forme della cd. carta elettronica docente. A tal fine, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.); inoltre, l'assegnazione materiale deve avvenire con le medesime modalità ed alle stesse condizioni con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato anche al fine di impedire la c.d. “discriminazione alla rovescia”. Parte ricorrente, invero, invocando il principio di parità di trattamento e chiedendo la disapplicazione delle norme in esame, non può conseguire un trattamento migliore di quello riservato al tertium comparationis (categoria dei docenti con un rapporto a tempo indeterminato) (cfr. in termini la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 31149/2019). In tal senso deve reputarsi accolto il ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano così come in dispositivo.
P.Q.M.
1) accerta il diritto della ricorrente ad usufruire, nel rispetto dei vincoli di legge, con le medesime modalità ed alle stesse condizioni con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, del beneficio della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2023/2024
2) condanna il in persona del Controparte_1 Ministro pro tempore al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida nel residuo in complessivi € 1.132,00, oltre €. 21,50 per esborsi ed oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi Così deciso in Napoli, il 16/11/2025. Il Giudice del Lavoro Dr.ssa Simona D'Auria.
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Simona D'Auria, pronunzia, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 28202/2024 R.G. TRA
nata a [...] il [...] Parte_1 ( res.te a Giugliano in Campania (NA) alla Via Vicinale C.F._1 Reginella, n. 25, rappresentata e difesa giusta procura alle liti apposta su foglio separato da intendersi in calce al presente atto, dall'Avv. Procolo Arciprete del Foro di Napoli ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Pozzuoli (Na), al viale Bognar, n. 1
-RICORRENTE- CONTRO
, in persona del con Controparte_1 CP_2 sede in Roma al Viale Trastevere n. 76, C.F. difeso per P.IVA_1 legge dall'Avvocatura dello Stato;
-RESISTENTE CONTUMACE- OGGETTO: Riconoscimento del diritto ad ottenere la cd. carta docenti. CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa. ______________________________ MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
La ricorrente per l'anno scolastico 2023/2024 è stata dipendente del CP_3 con contratto di lavoro a tempo determinato, sino al termine delle attività didattiche, stipulato ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 124/1999
– c.d. supplenze tempornee (doc. 8), in qualità di docente laureato, in quanto inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza come docente di scuola primaria. Ella è stata inquadrata nel profilo professionale del Docente KT05, ovvero dei docenti di scuola elementare/materna ai sensi dei CC.CC.NN.LL del Comparto Scuola vigenti ed è stata collocata, come si evince dalle buste paga allegate (doc. 7) nella posizione stipendiale 0-8 anni. II. Attualmente la ricorrente per l'anno scolastico 2024-2025 presta servizio presso l'Istituto Comprensivo IC 8 Oriani Diaz di Pozzuoli in virtù di contratto a termine con decorrenza dal 13.9.2024 e scadenza al 30.6.2025, stipulato ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 124/19 – c.d. supplenze tempornee(doc. 9). III.La ricorrente,prestando le medesime mansioni didocentedella scuola primaria svoltedaidocentidi ruolo presso scuole statali,ha sottoscritto con l'amministrazione convenutaun contrattodi lavoro a tempo determinatocon decorrenza dal 11 settembre 2023 escadenza al 30 giugno 2024 in qualità di docente supplente fino al termine delle attivitàdidattiche per un posto di sostegno psicofisico su tipologia di posto interno (doc. 8). IV.Lo svolgimento di tale attività lavorativa trova piena conferma nella documentazionedi lavoro versata in atti, dalla quale si evince che la ricorrente è stataeffettivamenteincaricatadi rendere la propria prestazionelavorativa per un numero di giornate lavorative superiorealle 180 annue, utili ai fini di quanto previsto dall'art. 489 del D. Lgs. 297/ 1994, comeintegrato dall'art. 11, comma 14, dellaL. 124/1999. V.Si osserva, quindi,la totale sovrapponibilità dellemansioni svolte dallaricorrenteperilperiododi vigenzadelcontrattoa tempo determinato con le mansioni svoltedagli altri dipendenti stabilmente immessi nei ruolidella docenza. Ciò emerge anche dalla disciplinadettata dalle parti collettiveperché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno maioperato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento deilavoratoried all'espletamento di compiti propri dell'area diappartenenza. A ciò siaggiunga,che i contrattia tempo determinatosottoscrittidalla ricorrenteprevedonoespressamenteche “le prestazioni, proprie del profilo professionale di docentedella scuola primaria, consisteranno nell'espletamento delle attività attribuite al profilo stesso dal vigenteC. ”. CP_4 VI.Anche sotto il profilo delladisciplina degli obblighi di formazionenon sussistealcuna distinzione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato,atteso chegli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, trovano applicazioneperentrambe lecategorie di personale.Giova, quindi, evidenziare che, l'art. 63 CCNLsancisce che:“La formazione costituisceuna leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale delpersonale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorseumane. L'Amministrazione è tenuta a fornirestrumenti, risorse eopportunità che garantiscano la formazione in servizio.”; e che l'art. 64 CCNLriconosce il diritto alla formazione per tutto il personaleindistintamente nei seguenti termini: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisceun diritto per il Ha chiesto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2023/2024, per la somma complessiva di € 500,00 Nonostante la regolarità delle notifiche, il Controparte_1 convenuto è rimasto contumace. Il ricorso è fondato e può, pertanto, trovare accoglimento. Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' Amministrazione convenuta che , pur ritualmente citata, non si è costituita. Nel merito, va premesso che, con riferimento al petitum, esso deve intendersi quale richiesta di riconoscimento del diritto all'attribuzione della carta docenti nei limiti riconosciuti dalla legge e consente di inquadrare in tal senso la domanda della parte medesima quale richiesta di accertamento del relativo diritto. L' art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a corsi di Controparte_5 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di
€ 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, IC e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, IC e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione di parte ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale;
invero, l'attività di insegnamento prestata appare il nucleo essenziale della attività di docente, e non è stato provato da parte resistente che vi sia stata differenza fra l'attività svolta dalla parte ricorrente e quella posta in essere dagli altri insegnanti assunti a tempo indeterminato. In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio i docenti a termine. (Conforme, di recente, altresì Sent. Corte di Giustizia Europea Causa C-123/24 del 03-07-2025). Conseguentemente, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione, atteso che parte ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'amministrazione per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 (cfr. contratti in atti), non rilevando la natura a termine degli incarichi svolti. Disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va affermato il diritto di parte istante all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, per ciascuno degli anni scolastici per cui è causa, nelle forme della cd. carta elettronica docente. A tal fine, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.); inoltre, l'assegnazione materiale deve avvenire con le medesime modalità ed alle stesse condizioni con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato anche al fine di impedire la c.d. “discriminazione alla rovescia”. Parte ricorrente, invero, invocando il principio di parità di trattamento e chiedendo la disapplicazione delle norme in esame, non può conseguire un trattamento migliore di quello riservato al tertium comparationis (categoria dei docenti con un rapporto a tempo indeterminato) (cfr. in termini la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 31149/2019). In tal senso deve reputarsi accolto il ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano così come in dispositivo.
P.Q.M.
1) accerta il diritto della ricorrente ad usufruire, nel rispetto dei vincoli di legge, con le medesime modalità ed alle stesse condizioni con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, del beneficio della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2023/2024
2) condanna il in persona del Controparte_1 Ministro pro tempore al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida nel residuo in complessivi € 1.132,00, oltre €. 21,50 per esborsi ed oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi Così deciso in Napoli, il 16/11/2025. Il Giudice del Lavoro Dr.ssa Simona D'Auria.