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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 591/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI AV, Presidente
VENTURA EZIO, Relatore
ALICATA GIUSEPPE, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5910/2020 depositato il 23/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1631/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 20/07/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0118412/2017 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 21/10/2020 e depositato in data 23/10/2020 Rappresentante_1 , nata a [...] il Data_Nascita_1, quale legale rappresentante della società “Ric._1 srl”, con sede legale in Siracusa Indirizzo_1 (Fra. Fontane Bianche), codice fiscale P.IVA_1, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, propone appello contro l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Siracusa, avverso la sentenza n. 1631/20 emessa dalla C.T.P. di Siracusa in data 15/06/2020 e depositata il 20/07/2020, relativa all'avviso di accertamento catastale n. SR0118412/20017, che procede ad una nuova determinazione di classamento e rendita catastale dell'unità immobiliare sita in Siracusa al Estremi_Catastali_1
.
Nel giudizio di primo grado parte ricorrente impugna l'atto, eccependo la violazione del diritto al contraddittorio in assenza di sopralluogo, la decadenza dei termini di conclusione della procedura di rettifica, la carenza di motivazione e l'erroneo calcolo della rendita catastale.
La C.T.P. con la gravata sentenza rigetta il ricorso, rilevando la non obbligatorietà del sopralluogo, la sufficienza della motivazione, l'insussistenza della decadenza, l'inidoneità delle contestazioni di merito ad inficiare l'operato dell'Ufficio, e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Lamenta l'appellante:
● la tardività della costituzione di controparte nel giudizio di primo grado;
● la carenza assoluta di motivazione dell'atto impugnato.
Chiede, inoltre, alla Corte di valutare le ulteriori eccezioni non accolte nella Sentenza impugnata ma formulate dalla ricorrente con il ricorso introduttivo del Giudizio, e segnatamente:
● la violazione del diritto al contraddittorio ex L. 212/2000 in assenza di sopralluogo;
● la decadenza dei termini di conclusione della procedura di rettifica, in violazione dell'art. 1 comma 3 D.M.
701/1994;
● il difetto di motivazione, in violazione dei principi generali contenuti nella legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990, e dell'art. 3 comma 58 L. 662/1996;
● l'erroneo calcolo della rendita catastale operata dall'Ufficio, riportandosi alla perizia di parte depositata
(che evidenzia dati metrici diversi da quelli presenti nel DOCFA), e rilevando che il calcolo della rendita con i criteri del D.P.R. 138/1998 conferma quanto dichiarato.
Conclude perché la Corte voglia riformare la sentenza di primo grado, in quanto erronea ed illegittima per i motivi di cui in narrativa e/o per qualsivoglia altra causale e, conseguentemente annullare l'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre a favore del sottoscritto difensore antistatario.
Con controdeduzioni depositate in data 11/12/2020 si costituisce l'Agenzia delle Entrate, rilevando:
● la costituzione in giudizio è stata tempestiva, avendo l'Ufficio ha legittimamente trattato il ricorso come reclamo/mediazione; ad ogni modo è un principio di diritto consolidato quello secondo cui l'ente resistente in un giudizio tributario può costituirsi oltre il termine previsto all'art. 23 c. 1 D.lgs. 546/1992;
● la motivazione dell'avviso di accertamento è soddisfatta con la mera indicazione dei dati catastali, laddove, come nel caso di specie, non sono stati disattesi gli elementi di fatto della dichiarazione del contribuente;
● il sopralluogo costituisce una facoltà e non un obbligo per l'Amministrazione finanziaria, ancor più quando si tratta di modifiche alla rendita derivanti da doc.fa;
● per la giurisprudenza consolidata il termine di cui all'art. 1 comma 3 D.M. 701/1994 non è perentorio ma ordinatorio;
● l'eccezione di nullità della cartella di pagamento per violazione dei principi generali contenuti nella legge 212/2000 è inconferente con la fattispecie, atteso che nessuna cartella è stata notificata alla parte;
● l'ufficio, viste le planimetrie depositate, ha rettificato alcune consistenze proposte dalla parte in quanto nel doc.fa non erano stati considerati numerosi elementi della struttura, ed ha determinato la rendita catastale con stima diretta al costo di costruzione per ogni singola unità, come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 1142/1499
(Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano) per gli immobili del Gruppo D (categoria speciale), con un valore congruo alla luce dell'ultimo bilancio di esercizio depositato dalla parte (anno 2015).
Conclude per il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Con istanza depositata in data 27/03/2025 parte appellante sollecita la fissazione dell'udienza di trattazione a seguito della notifica di pignoramenti presso terzi derivanti da avviso di accertamento IMU anno 2017 derivante dall'utilizzo della rendita catastale modificata dell'immobile per cui è causa.
Con memoria illustrativa depositata in data 26/04/2025 parte appellante rileva che l'articolo 6-bis della Legge
212/2000, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 219/2023, stabilisce che tutti gli atti tributari autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio effettivo che si concretizza con la notifica preventiva dello schema d'atto, e dunque sancisce l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo.
In data 19/05/2025 la controversia viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
1. È irrilevante la tardiva costituzione dell'Agenzia nel giudizio di primo grado, in quanto “la tardiva costituzione del convenuto/appellato nel giudizio tributario - sia per quanto stabilito dagli articoli 23 e 54 del d.lgs 546/92 sia in virtù delle disposizioni contenute nel c.p.c. (articoli 166, 167, 347), richiamate dall'articolo 1, comma
2, del d.lgs n. 546/92 - non comporta alcun tipo di nullità, stanti la mancata previsione di simile sanzione ed il principio di tassatività delle relative cause (articolo 156 cpc ) ma ne determina soltanto la decadenza della facoltà di chiedere o svolgere attività processuali eventualmente precluse. […] Del resto, nel processo tributario, è altresì ammissibile la costituzione dell'appellato in udienza, senza l'osservanza dei termini e dei modi indicati nell'art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, atteso che la sanzione processuale dell'inammissibilità non è prevista dalla norma e la sua applicazione impedirebbe alla parte, in violazione dell'art. 24 Cost., di partecipare alla discussione orale della causa all'udienza e di esercitare il diritto fondamentale alla difesa, confutando le ragioni della controparte e la ricorrenza delle norme da questa invocate” (Cass. Ordinanza n. 947 del 16/01/2019).
2. È irrilevante il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1 comma 3 D.M. 701/1994.
Invero “In tema di catasto dei fabbricati, la procedura di cui al d.m. n. 701 del 1994, che consente al titolare di diritti reali sui beni immobili di proporne la rendita, ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto e il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n.
1142 del 1949, la funzione di "rendita proposta", fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla quantificazione della rendita definitiva, sicché il termine massimo di dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione, assegnato all'ufficio per la "determinazione della rendita catastale definitiva", ha natura meramente ordinatoria, non essendone il carattere perentorio espressamente previsto dalla norma regolamentare né potendo ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con cui è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all'aggiornamento delle rendite catastali. Ne consegue che il verificarsi delle scadenze non comporta la decadenza per l'amministrazione dal potere di rettifica”
(Cass. Ordinanza n. 4752 del 23/02/2021).
3. Nessun contraddittorio preventivo andava attivato da parte dell'amministrazione, atteso che “In tema di catasto dei fabbricati, qualora per la determinazione della rendita catastale il contribuente si sia avvalso della c.d. procedura DOCFA, l'Amministrazione finanziaria, che intenda discostarsi dalla relativa proposta, non è tenuta, in assenza di disposizioni in tal senso, ad attivare preventivamente il contraddittorio endo- procedimentale, senza che ciò contrasti con gli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, posto che un tale obbligo sussiste soltanto per i tributi armonizzati, ma non anche per quelli non armonizzati, per i quali non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo vincolo generalizzato, sicché esso ricorre soltanto per le ipotesi per le quali risulti specificamente sancito” (Cass. Ordinanza n.
4752 del 23/02/2021).
Quanto al sopralluogo “In tema di estimo catastale, la revisione delle rendite catastali urbane in assenza di variazioni edilizie non richiede la previa "visita sopralluogo" dell'ufficio, né il sopralluogo è necessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente, atteso che le esigenze sottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamento d'ufficio giustificato da specifiche variazioni dell'immobile” (Cass. Ordinanza n. 374 del 10/01/2017).
4. Sono da disattendere le doglianze relative al difetto di motivazione dell'accertamento e all'erroneo calcolo della rendita catastale operata dall'Ufficio.
4.1 Nella fattispecie in esame l'Ufficio con il provvedimento impugnato rileva che “Le risultanze che hanno dato luogo all'esito del presente accertamento derivano dalle valutazioni effettuate sulla base di quanto dichiarato nel documento DOCFA e sulla base degli elementi economici e quantitativi riportati nella relazione di stima sintetica (allegato 1)”.
La suddetta relazione procede alla stima del fabbricato in base al costo di costruzione, attraverso una tabella in cui vengono elencati i singoli elementi che compongono il complesso immobiliare, la loro tipologia, destinazione, consistenza, valore unitario e complessivo.
4.2 Parte appellante, riportandosi alla perizia tecnica di parte depositata, lamenta l'utilizzo da parte dell'Ufficio di “dati metrici completamente diversi da quelli prodotti nel Docfa, senza specificarne la provenienza”, e rileva che il calcolo della rendita con i criteri del D.P.R. 138/1998 conferma quanto dichiarato.
4.3 Trattasi di rilievi non condivisibili.
In materia la Suprema Corte ha costantemente ribadito il principio secondo cui “In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita;
mentre, ove vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso” (Cass. Ordinanza
n. 29754 del 19/11/2024).
La fattispecie in esame è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi, giacché non può sostenersi che gli elementi di fatto indicati dalla società siano stati disattesi, avendo l'amministrazione proceduto ad una più completa valutazione degli stessi sulla scorta dei dati disponibili emergenti dalla documentazione disponibile.
La Docfa presentata dalla società appellante ai fini della determinazione della rendita proposta procede alla indicazione degli elementi estimali utilizzati attraverso la compilazione della apposita tabella (pag. 3) di cui alla “Valutazione sommaria sulla base di elementi comparativi di valore o di costo”, ed allega elaborato planimetrico relativo al complesso immobiliare.
Nella tabella viene tuttavia riportato un numero ridotto di voci, e precisamente camere-rist.-spa, servizi- depositi, giardino-aiuole, piscina, verande coperte e scoperte, campo tennis e camminamenti. L'ufficio in sede di “Relazione di stima sintetica” allegata all'accertamento considera invece un numero molto maggiore di elementi - (spa ristoranti, camere, locali comuni albergo, locale cucina e servizi, depositi, servizi- depositi (igienici), giardino-aiuole, piscina, verande coperte(camere)-porticato-hall all'aperto-ballatoi accesso camere, verande scoperte, terrazze, campo tennis, recinzione ml. 397) - prendendo a riferimento proprio la planimetria allegata alla Docfa.
Sono stati pertanto esaminati nell'accertamento, ai fini della attribuzione del valore dell'immobile e della conseguente rendita, elementi di fatto già indicati dalla società attraverso l'elaborato planimetrico (scala
1:500) allegato alla Docfa, ma non presenti nella valutazione sommaria di cui alla Docfa medesima.
Con riferimento ai suddetti elementi, nella relazione tecnica a firma del geom. Nominativo_1 depositata dalla società vengono evidenziate alcune variazioni di superfici (peraltro solo con riferimento ai locali cucina, aree a verde e verande), per le quali si lamenta la mancata specificazione della fonte dei dati.
È tuttavia del tutto evidente come tale fonte dei dati sia rappresentata proprio dall'elaborato planimetrico
(come precisato dall'Ufficio nella propria comparsa di costituzione) allegato alla Docfa, cui parte appellante avrebbe dovuto riportarsi per contestare le quantificazioni operate in sede di accertamento, evidenziandone dettagliatamente l'eventuale erroneità; in assenza di ciò le generiche contestazioni avanzate in perizia ed in ricorso sono del tutto inidonee ad inficiare l'operato dell'Ufficio.
Quanto poi alla lamentata variazione dei valori unitari dei singoli elementi operata dall'Ufficio, parte appellante si limita ad una generica segnalazione, non avanzando contestazione alcuna.
Nessun pregio ha infine il calcolo della rendita catastale effettuato da parte appellante con i criteri del D.P.
R. 138/98 e relativo allegato C, trattandosi di metodologia (superficie commerciale corretta con coefficienti di ponderazione) del tutto differente da quella (costo di costruzione) seguita dall'Ufficio in sede di accertamento.
5. Per quanto sopra, stante l'infondatezza dei rilievi mossi dall'appellante, è da confermarsi la sentenza impugnata, con conseguente rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, e con l'applicazione della riduzione di cui all'art. 15 comma 2-sexies del D.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.200,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate
Direzione provinciale di Siracusa.
Così deciso in Siracusa in data 19 maggio 2025.
Il Relatore Il Presidente
EZ EN ID VU
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI AV, Presidente
VENTURA EZIO, Relatore
ALICATA GIUSEPPE, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5910/2020 depositato il 23/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1631/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 20/07/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0118412/2017 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 21/10/2020 e depositato in data 23/10/2020 Rappresentante_1 , nata a [...] il Data_Nascita_1, quale legale rappresentante della società “Ric._1 srl”, con sede legale in Siracusa Indirizzo_1 (Fra. Fontane Bianche), codice fiscale P.IVA_1, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, propone appello contro l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Siracusa, avverso la sentenza n. 1631/20 emessa dalla C.T.P. di Siracusa in data 15/06/2020 e depositata il 20/07/2020, relativa all'avviso di accertamento catastale n. SR0118412/20017, che procede ad una nuova determinazione di classamento e rendita catastale dell'unità immobiliare sita in Siracusa al Estremi_Catastali_1
.
Nel giudizio di primo grado parte ricorrente impugna l'atto, eccependo la violazione del diritto al contraddittorio in assenza di sopralluogo, la decadenza dei termini di conclusione della procedura di rettifica, la carenza di motivazione e l'erroneo calcolo della rendita catastale.
La C.T.P. con la gravata sentenza rigetta il ricorso, rilevando la non obbligatorietà del sopralluogo, la sufficienza della motivazione, l'insussistenza della decadenza, l'inidoneità delle contestazioni di merito ad inficiare l'operato dell'Ufficio, e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Lamenta l'appellante:
● la tardività della costituzione di controparte nel giudizio di primo grado;
● la carenza assoluta di motivazione dell'atto impugnato.
Chiede, inoltre, alla Corte di valutare le ulteriori eccezioni non accolte nella Sentenza impugnata ma formulate dalla ricorrente con il ricorso introduttivo del Giudizio, e segnatamente:
● la violazione del diritto al contraddittorio ex L. 212/2000 in assenza di sopralluogo;
● la decadenza dei termini di conclusione della procedura di rettifica, in violazione dell'art. 1 comma 3 D.M.
701/1994;
● il difetto di motivazione, in violazione dei principi generali contenuti nella legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990, e dell'art. 3 comma 58 L. 662/1996;
● l'erroneo calcolo della rendita catastale operata dall'Ufficio, riportandosi alla perizia di parte depositata
(che evidenzia dati metrici diversi da quelli presenti nel DOCFA), e rilevando che il calcolo della rendita con i criteri del D.P.R. 138/1998 conferma quanto dichiarato.
Conclude perché la Corte voglia riformare la sentenza di primo grado, in quanto erronea ed illegittima per i motivi di cui in narrativa e/o per qualsivoglia altra causale e, conseguentemente annullare l'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre a favore del sottoscritto difensore antistatario.
Con controdeduzioni depositate in data 11/12/2020 si costituisce l'Agenzia delle Entrate, rilevando:
● la costituzione in giudizio è stata tempestiva, avendo l'Ufficio ha legittimamente trattato il ricorso come reclamo/mediazione; ad ogni modo è un principio di diritto consolidato quello secondo cui l'ente resistente in un giudizio tributario può costituirsi oltre il termine previsto all'art. 23 c. 1 D.lgs. 546/1992;
● la motivazione dell'avviso di accertamento è soddisfatta con la mera indicazione dei dati catastali, laddove, come nel caso di specie, non sono stati disattesi gli elementi di fatto della dichiarazione del contribuente;
● il sopralluogo costituisce una facoltà e non un obbligo per l'Amministrazione finanziaria, ancor più quando si tratta di modifiche alla rendita derivanti da doc.fa;
● per la giurisprudenza consolidata il termine di cui all'art. 1 comma 3 D.M. 701/1994 non è perentorio ma ordinatorio;
● l'eccezione di nullità della cartella di pagamento per violazione dei principi generali contenuti nella legge 212/2000 è inconferente con la fattispecie, atteso che nessuna cartella è stata notificata alla parte;
● l'ufficio, viste le planimetrie depositate, ha rettificato alcune consistenze proposte dalla parte in quanto nel doc.fa non erano stati considerati numerosi elementi della struttura, ed ha determinato la rendita catastale con stima diretta al costo di costruzione per ogni singola unità, come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 1142/1499
(Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano) per gli immobili del Gruppo D (categoria speciale), con un valore congruo alla luce dell'ultimo bilancio di esercizio depositato dalla parte (anno 2015).
Conclude per il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Con istanza depositata in data 27/03/2025 parte appellante sollecita la fissazione dell'udienza di trattazione a seguito della notifica di pignoramenti presso terzi derivanti da avviso di accertamento IMU anno 2017 derivante dall'utilizzo della rendita catastale modificata dell'immobile per cui è causa.
Con memoria illustrativa depositata in data 26/04/2025 parte appellante rileva che l'articolo 6-bis della Legge
212/2000, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 219/2023, stabilisce che tutti gli atti tributari autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio effettivo che si concretizza con la notifica preventiva dello schema d'atto, e dunque sancisce l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo.
In data 19/05/2025 la controversia viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
1. È irrilevante la tardiva costituzione dell'Agenzia nel giudizio di primo grado, in quanto “la tardiva costituzione del convenuto/appellato nel giudizio tributario - sia per quanto stabilito dagli articoli 23 e 54 del d.lgs 546/92 sia in virtù delle disposizioni contenute nel c.p.c. (articoli 166, 167, 347), richiamate dall'articolo 1, comma
2, del d.lgs n. 546/92 - non comporta alcun tipo di nullità, stanti la mancata previsione di simile sanzione ed il principio di tassatività delle relative cause (articolo 156 cpc ) ma ne determina soltanto la decadenza della facoltà di chiedere o svolgere attività processuali eventualmente precluse. […] Del resto, nel processo tributario, è altresì ammissibile la costituzione dell'appellato in udienza, senza l'osservanza dei termini e dei modi indicati nell'art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, atteso che la sanzione processuale dell'inammissibilità non è prevista dalla norma e la sua applicazione impedirebbe alla parte, in violazione dell'art. 24 Cost., di partecipare alla discussione orale della causa all'udienza e di esercitare il diritto fondamentale alla difesa, confutando le ragioni della controparte e la ricorrenza delle norme da questa invocate” (Cass. Ordinanza n. 947 del 16/01/2019).
2. È irrilevante il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1 comma 3 D.M. 701/1994.
Invero “In tema di catasto dei fabbricati, la procedura di cui al d.m. n. 701 del 1994, che consente al titolare di diritti reali sui beni immobili di proporne la rendita, ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto e il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n.
1142 del 1949, la funzione di "rendita proposta", fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla quantificazione della rendita definitiva, sicché il termine massimo di dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione, assegnato all'ufficio per la "determinazione della rendita catastale definitiva", ha natura meramente ordinatoria, non essendone il carattere perentorio espressamente previsto dalla norma regolamentare né potendo ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con cui è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all'aggiornamento delle rendite catastali. Ne consegue che il verificarsi delle scadenze non comporta la decadenza per l'amministrazione dal potere di rettifica”
(Cass. Ordinanza n. 4752 del 23/02/2021).
3. Nessun contraddittorio preventivo andava attivato da parte dell'amministrazione, atteso che “In tema di catasto dei fabbricati, qualora per la determinazione della rendita catastale il contribuente si sia avvalso della c.d. procedura DOCFA, l'Amministrazione finanziaria, che intenda discostarsi dalla relativa proposta, non è tenuta, in assenza di disposizioni in tal senso, ad attivare preventivamente il contraddittorio endo- procedimentale, senza che ciò contrasti con gli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, posto che un tale obbligo sussiste soltanto per i tributi armonizzati, ma non anche per quelli non armonizzati, per i quali non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo vincolo generalizzato, sicché esso ricorre soltanto per le ipotesi per le quali risulti specificamente sancito” (Cass. Ordinanza n.
4752 del 23/02/2021).
Quanto al sopralluogo “In tema di estimo catastale, la revisione delle rendite catastali urbane in assenza di variazioni edilizie non richiede la previa "visita sopralluogo" dell'ufficio, né il sopralluogo è necessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente, atteso che le esigenze sottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamento d'ufficio giustificato da specifiche variazioni dell'immobile” (Cass. Ordinanza n. 374 del 10/01/2017).
4. Sono da disattendere le doglianze relative al difetto di motivazione dell'accertamento e all'erroneo calcolo della rendita catastale operata dall'Ufficio.
4.1 Nella fattispecie in esame l'Ufficio con il provvedimento impugnato rileva che “Le risultanze che hanno dato luogo all'esito del presente accertamento derivano dalle valutazioni effettuate sulla base di quanto dichiarato nel documento DOCFA e sulla base degli elementi economici e quantitativi riportati nella relazione di stima sintetica (allegato 1)”.
La suddetta relazione procede alla stima del fabbricato in base al costo di costruzione, attraverso una tabella in cui vengono elencati i singoli elementi che compongono il complesso immobiliare, la loro tipologia, destinazione, consistenza, valore unitario e complessivo.
4.2 Parte appellante, riportandosi alla perizia tecnica di parte depositata, lamenta l'utilizzo da parte dell'Ufficio di “dati metrici completamente diversi da quelli prodotti nel Docfa, senza specificarne la provenienza”, e rileva che il calcolo della rendita con i criteri del D.P.R. 138/1998 conferma quanto dichiarato.
4.3 Trattasi di rilievi non condivisibili.
In materia la Suprema Corte ha costantemente ribadito il principio secondo cui “In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita;
mentre, ove vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso” (Cass. Ordinanza
n. 29754 del 19/11/2024).
La fattispecie in esame è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi, giacché non può sostenersi che gli elementi di fatto indicati dalla società siano stati disattesi, avendo l'amministrazione proceduto ad una più completa valutazione degli stessi sulla scorta dei dati disponibili emergenti dalla documentazione disponibile.
La Docfa presentata dalla società appellante ai fini della determinazione della rendita proposta procede alla indicazione degli elementi estimali utilizzati attraverso la compilazione della apposita tabella (pag. 3) di cui alla “Valutazione sommaria sulla base di elementi comparativi di valore o di costo”, ed allega elaborato planimetrico relativo al complesso immobiliare.
Nella tabella viene tuttavia riportato un numero ridotto di voci, e precisamente camere-rist.-spa, servizi- depositi, giardino-aiuole, piscina, verande coperte e scoperte, campo tennis e camminamenti. L'ufficio in sede di “Relazione di stima sintetica” allegata all'accertamento considera invece un numero molto maggiore di elementi - (spa ristoranti, camere, locali comuni albergo, locale cucina e servizi, depositi, servizi- depositi (igienici), giardino-aiuole, piscina, verande coperte(camere)-porticato-hall all'aperto-ballatoi accesso camere, verande scoperte, terrazze, campo tennis, recinzione ml. 397) - prendendo a riferimento proprio la planimetria allegata alla Docfa.
Sono stati pertanto esaminati nell'accertamento, ai fini della attribuzione del valore dell'immobile e della conseguente rendita, elementi di fatto già indicati dalla società attraverso l'elaborato planimetrico (scala
1:500) allegato alla Docfa, ma non presenti nella valutazione sommaria di cui alla Docfa medesima.
Con riferimento ai suddetti elementi, nella relazione tecnica a firma del geom. Nominativo_1 depositata dalla società vengono evidenziate alcune variazioni di superfici (peraltro solo con riferimento ai locali cucina, aree a verde e verande), per le quali si lamenta la mancata specificazione della fonte dei dati.
È tuttavia del tutto evidente come tale fonte dei dati sia rappresentata proprio dall'elaborato planimetrico
(come precisato dall'Ufficio nella propria comparsa di costituzione) allegato alla Docfa, cui parte appellante avrebbe dovuto riportarsi per contestare le quantificazioni operate in sede di accertamento, evidenziandone dettagliatamente l'eventuale erroneità; in assenza di ciò le generiche contestazioni avanzate in perizia ed in ricorso sono del tutto inidonee ad inficiare l'operato dell'Ufficio.
Quanto poi alla lamentata variazione dei valori unitari dei singoli elementi operata dall'Ufficio, parte appellante si limita ad una generica segnalazione, non avanzando contestazione alcuna.
Nessun pregio ha infine il calcolo della rendita catastale effettuato da parte appellante con i criteri del D.P.
R. 138/98 e relativo allegato C, trattandosi di metodologia (superficie commerciale corretta con coefficienti di ponderazione) del tutto differente da quella (costo di costruzione) seguita dall'Ufficio in sede di accertamento.
5. Per quanto sopra, stante l'infondatezza dei rilievi mossi dall'appellante, è da confermarsi la sentenza impugnata, con conseguente rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, e con l'applicazione della riduzione di cui all'art. 15 comma 2-sexies del D.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.200,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate
Direzione provinciale di Siracusa.
Così deciso in Siracusa in data 19 maggio 2025.
Il Relatore Il Presidente
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