Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2001, n. 3208
CASS
Sentenza 5 marzo 2001

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 13 dicembre 2000, dal Consigliere Dott. Fabrizio Miani Canevari. Le parti in causa erano l'INPS, ricorrente, e un soggetto opposto, il quale aveva contestato la pretesa dell'ente previdenziale riguardante il pagamento di contributi previdenziali relativi alla quattordicesima mensilità. L'INPS sosteneva che tale emolumento dovesse essere incluso nella base di calcolo della retribuzione imponibile, in virtù della legge n. 389/1989, mentre l'opponente argomentava che la quattordicesima non fosse dovuta, poiché non era prevista dal contratto collettivo applicabile.

La Corte ha accolto il ricorso dell'INPS, affermando che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali deve includere tutte le componenti retributive stabilite dai contratti collettivi, anche per i datori di lavoro non aderenti a tali contratti. La Corte ha chiarito che la norma in questione ha una portata innovativa, stabilendo un criterio di minimale contributivo che non dipende dall'applicazione dei contratti collettivi. Pertanto, la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per l'applicazione del principio di diritto stabilito, con la Corte che ha anche disposto sulle spese del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2001, n. 3208
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3208
    Data del deposito : 5 marzo 2001

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