Art. 103.
Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura e' stabilito, per l'anno finanziario 1967, ai termini dell' art. 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 , in lire 11.380.000.000.
Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura e' stabilito, per l'anno finanziario 1967, ai termini dell' art. 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 , in lire 11.380.000.000.