Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/04/2003, n. 5287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5287 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
E N O 6 8 I Z 9 1 5 A / . ес 6689 R 4 / N T 6 S - 2 I . B G A .R I E . L .P R R L D A A A L T . IN NOM05 287/03 499 D E B U D EP UPRI A E B I T C I S A 1 N R N I I 3 E T S 1 R S E : . 2 T M A M LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.20632.9 Compüsla dại Magistrati: 23276.99 Dott. GIOVANNI PAOLINI PRESIDENTE Cron. 1172 Dott. MARIO CICALA CONSIGLIERE Rep. Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER CONSIGLIERE Ud.10.6.2002 Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. OGGETTO: proces. Dott. GIVSKPP FALCONE CONSIGLIERE tributario ha pronunciato la seguente ultrapetizione SENTENZA sul ricorso proposto da: Amministrazione Finanziaria dello Stato in persona del Ministro pro tempore>, +rappresentato e difesc ' ex lege dall'Avvocatura Generale Cello Stato, presso il Qui utticio domiciliato in Roma, via dei CORTE SUPREMA D. CASSAZ E Portoghesi 12 CAMPION CIVES ricorrente N. 66891 con r in persona del legale ARZANO SRI... corrente in Gacta via Europa 31 rappresentante pro tempore>> intimata, non costituita - VA LE JD AR NL h 2578 VA COSMC, in atti generalizzati, rappresentanti e difesi dall' avv. Roberto Tieghi di Roma per procura speciale notarile in data 3.12.99, elett. com. presso il difensoro, in Roma via Sicilia 66 inlimati, ricorrenti in via incidentale;
avverso la sentenza J 273.39.95 i data 11.11.98 de ia Commissione Tributaria Regionale de: Lazio, ceposita a in data 17.2.99; udita 1a relazion.e de la causā svoila nella pubblica udienza del 10.6.2002 al Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per i ricorrer.Li via incidentalo 1' , AN per delegā; udite le conclusioni del P.G. persona del Sostituto Procuratore Generale dr. STEFANO SCHIRO ha concluso per l'accoglimento del chc r principale, accoglimento del primo motivo del ricorso r_corso incidentale, assorbiti gli allri;
SVOLGIMENTO DII. PROCESSO 1. Con allo registrato il 15.11.69, 3 gg. AU indicati ir: epigrate cedevano, a titolo di permuta, terzeni contro diritti di proprietà su parte di un complesso edilizio. L'Ufficio accertavaur valore 'male di lit. 20 milioni contro ип vaiore dichiarato di Lit. 75.540.000. 2. T venditori adivano la Commissione Tributaria di primo grado, 1 A quale respingeva 11 ricorso. Avverso la sentenza proponevano appello i cont hent C la Commissione Tributaria Regionalc _o ん accoglieva parzialmente, così motivando: i contribuent: hanno impugnato l'avviso di accortamento otto il profilo del difetto di motivazione;
1'impresa acquirente ha condonato l'imposta di registro, - contribuenti chiedono un abbassamento del velcre finale ovvero ип innalzamento del valore iniziale;
l'Ufficio non ha dato prova del proprio operato ed a tal fine insufficiente il richiamo alle atima dell'Ufficio Tecnico Erariale, la quale è a sua volta sommaria;
pertanto, l'appello COD può essere integralmente disalteso> ё viene elavano il valore iniziale a lit. 65milion!.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione 1'Amministrazione Finanziaria cello Stato, deducendo un motivo. Hanno proposto ricorso incidentale i contribuonzi AU, con tro motivi. I due ricorsi varno riuniti, in applicazione dell'art. 305 CPC, in quanto atter.gono aila medesima sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo del ricorso, l'Amministrazione ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, Ї sersi dell'art. 360 A. 3 e 4 CPC, degli artt. 112 e 345 Codice d.. Procedura Civile;
18, 53 e 62 Docroto Legislativo n. 546.92; inanmissibilità dei motivi di doi appello concernenti doglianze mon proposte 141 riccrse alla Commissione Tributaria Provinciale. Risulta che il valore iniziale venne indicato dal contribuenti in lit.
8.500.000 e taie valore è stato accettato. Solo in atto ai appello i contribuenti hazno richiesto כנו aumento di tale valore, па cale richiesta doveva casere dichiarata inammissibile. 5. 11 motivo À fondato. [ 1 valore iniziale dichiarato תבר Ѐ نانه شادی oggetto di re tifica da parte dell'ufficio E pertanto non poteva ococre impugnato. Col ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado, i UD hanг.o chlesto, in resi, che il valore del terreno sia ritenuto pari al valore dichiarato;
in ipotesi, che l'avviso di accertamento sia dichiarato nullo per carenza di motivazione. Daila narrativa dei ricorso si ricava che i contribuent hanco contestato il solo valore finale accertato.
6. Soltanto l'a=to di appello voniva introdotla una паста deduzione: poichè alia relifica dei valore (inale dove accompagnarsi una retifica del valore iniziale, in caso di aumento del valore finale deve consequentemente operarsi un aumento anche del valoro iniziale.
7. Appare evidente che l'impugnazione inerente Al valore iniziale è s ata proposta per la prima volta con l'atto di appello e quindi risulte preclusa. Ta Commissione di merito era chiamel> ad occuparsi del solc valore finale.
2. Con tre motivi del ricorso incidentale, i AU deducono: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, J sensi dell'arm. 360 !). 5 CFC quanto alla rettifica de valore finale;
h violazione e faisa applicazione, à sensi dell'art. 360 n. ور مریم داریش 3 degli alt. 51 е 32 del D. F.R. 1. 131.06, in relazione all'insuficienza della cativazione;
Infondatezza delle allerazioni C1 controparte circa la presunta novità delle domando presentate in secondo grado.
9. Iniziando per motivi logici del secondo e terzo motivo del ricorso incidentale, Va sottolineato соле i medesimi risultino infondati;
l'atto impugnato 白 motivato per relationem>> alia eLima dell'Oficin Tecnico Kruviale e la stima stessa, conosciuta e conoscibile da pa le dul contribuenti, contiene g elementi essenziali per determinazionc dei valore finale. In sede di consequialy locortiments olette connue mɔ 40, rinvio occo:řer entrare nel nerilo ed andare alla ricerca dell'effettivo valore finale dei beni. In ordine alla novità della questione inerente al valore iniziale, valgono le considerazioni svolte nei paragraf 5,6 e 7: il contribuente non può chiedere in appello 13n aumento l valore iniziale, neppure prospettando un nes so d conseguer.zialità logica con La ret-ifica del vaiore finale, se non ha proposto impugnazione sul punto in prino grado, incidentale Vā accolto per gli 10. I primo motivo dei ricorso à proposito Gel ricorso stessi motivi prospettati dell'Amministrazione Finanziaria de...l.o State: la Commissione Tributaria Regionale пог poteva argomentare in ordine al valore Iinale ed elevare il valore iniziale.
1. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altra Commissione Tributaria Regionale, la qualesezione de la stossa provvederà anche in ordine alle spese. POM LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE riunisco j ricorsi;
rige la seucndc е terzo motivo de_ ricorso incidentale;
accoglie il ricorso principale ed il primo motivo del ricora incidentale;
cassa in relazione ai motivi acccli 台 rinvia, arche lcpe= spcac, ad altra Sezione ce! la Commissiore Tributaria Regionale del Lazic. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 10.6.2002. IL PRESIDENTE DOTT. GIOVANNI PAOL Лучин IL CONSIGLIERE STENSORK DR. VINCENZO NUBILA IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio 4 APR. 2003 - Oggi - IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio