Sentenza 14 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2002, n. 3766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3766 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 76 6 / 02 REPUBBLICA ITALIAN 037 IN NOME DE A DI CASSAZIONE LA CORTE S Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro | Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 16859/99 Consigliere Cron. 8814 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Dott. NA CAPITANIO Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud.17/12/01 CELLERINO Rel. Consigliere Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: SO IO, BO ZO, DI AT RA, OS FE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARCHIMEDE 144, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAROLEO, rappresentati e difesi dall'avvocato NINO LO PRESTI, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2001 in ROMA VIA LUCREZIO CARO 63, presso lo studio 5173 dell'avvocato LUCIANO TAMBURRO, che lo rappresenta e -1- difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 2311/98 del Tribunale di PALERMO, depositata il 17/09/98 R.G.N. 264/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/01 dal Consigliere Dott. Gudito 1'Avvocato ; udito il P.M. in prsona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso in parte per l'inammissibilità ed in parte rigetto. -2- R.G. n. 16859/99 Svolgimento del processo IO BO, VI GI, OR Di NA e EL RO con ricorso per cassazione notificato alla spa Ferrovie dello Stato il 10 settembre '99 illustrano due motivi d'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Palermo 2 luglio-17 set- tembre 1998 che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalle Ferrovie nei con- fronti di IO BO e VI GI, le cui domande di riliquidazione del trattamento di buonuscita e di quiescenza erano state rigettate dal Pretore per prescri- zione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado (che aveva riconosciuto en- trambe le accennate prestazioni), ha rigettato la domanda di OR Di NA e EL RO diretta ad ottenere la riliquidazione dell'indennità di buonuscita erogata senza tener conto degli aumenti economici complessivamente previsti su base triennale dal ccnl 1991/92 (artt. 36 e 97), nonché il loro appello incidentale in tema di regolamenta- zione delle spese. Dall'esame della sentenza impugnata emerge che, specificatamente per quanto ancora attiene ai motivi del ricorso, teso a dimostrare il buon diritto di tutti i ricorrenti ad otte- nere la riliquidazione dell'indennità di buonuscita (anche per BO e GI, nei cui confronti tuttavia la sentenza di prescrizione del Pretore ha ormai acquisito for- za di giudicato), il Tribunale ha ritenuto che il diritto agli aumenti decorrenti dalle date del 1° gennaio '90, '91 e '92, diversamente da quanto opinato da controparte, non fosse sorto sin dal momento della stipulazione contrattuale collettiva, con decorrenza posti- cipata per motivi contabili, ma, in base alla disposizione contenuta nell'art. 37 del ccnl, fosse geneticamente riferibile a quelle date, rilevando esclusivamente, invece, nella misura concretamente erogata al dipendente all'atto della cessazione del rapporto, non potendo applicarsi l'art. 96, 4° comma del medesimo contratto collettivo, concernente il trattamento di quiescenza e previdenza, posto che il 3° comma, con specifico riferi- mento all'indennità di buonuscita, stabilisce che per essa si applicano le disposizioni della legge n. 829/73, dovendosi, quindi, prendere in considerazione, come base di computo, l' "ultimo stipendio mensile", mentre il 4° comma riguarda il trattamento di quiescenza, su cui, soltanto, incidono i benefici economici che il lavoratore vorrebbe traslare anche nell'indennità di buonuscita. La società si è costituita con controricorso, integrato da memoria. Motivi della decisione Gli odierni ricorrenti illustrano congiuntamente, con il primo motivo, la "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363, cod.civ., in relazione agli artt. 96, 37 e 38 del ccnl 90/92 per i dipendenti FS e all'art. 14 della legge 14.12. 1973, n. 289 ", denun- ciando l'erronea interpretazione che è stata data allo strumento negoziale, sia sotto il preminente profilo lessicale, confermato dai chiarimenti forniti dalla CONFSAL, sia avuto riguardo all'esame complessivo delle norme collettive, posto che andava tenuto conto della volontà contrattuale che indicava chiaramente l'esistenza di un unico mo- mento genetico dell'aumento stipendiale, corrisposto, per mere esigenze di cassa del datore di lavoro, in tre distinti successivi momenti temporali. In particolare reputano contraddittoria la decisione del Tribunale secondo cui, rispetto alla determinazione del trattamento pensionistico in relazione alla retribuzione calcola- ta sulla base dell'ultimo stipendio mensile maturata successivamente alla vigenza del rapporto di lavoro, questa regola non varrebbe per l'indennità di buonuscita la cui de- terminazione è prevista dall'art. 14, della 1. n. 829/73, posto che i benefici economici riconosciuti dal contratto con decorrenze prefissate successive erano già "virtualmente maturati" secondo il disposto letterale dell'art. 96 CCNL, punto 4, che prevede espres- samente: "I benefici economici relativi alla parte tabellare derivanti dall'applicazione del CCNL sono corrisposti integralmente alle scadenze previste, al personale tutto co- munque cessato dal servizio con diritto a pensione a carico del Fondo pensioni del per- sonale delle FS nel periodo di vigenza contrattuale.", sicché gli aumenti tabellari degli stipendi spettano anche al personale già posto in quiescenza prima delle scadenze pre- viste per l'erogazione degli stessi, come fa fede la riliquidazione della pensione con il computo dell'integrale applicazione degli aumenti stipendiali. Lamentano, inoltre, con il secondo mezzo di gravame ("omessa e insufficiente motiva- zione circa un punto decisivo -art. 360, n. 5, cod. proc. civ."), che il Tribunale, diversi- ficando il trattamento di quiescenza dall'indennità di buonuscita, non abbia tenuto con- to dei chiarimenti forniti dalla CONFSAL al Pretore e, a questo proposito, osservano che le osservazioni sindacali sono "soggette ai principi generali in tema di valutazione delle prove e non potevano "essere disattese... senza una logica e congrua motiva- zione", del tutto trascurata dal Tribunale. Richiamato quanto già sopra detto a proposito dei ferrovieri BO e GI, "bluault che hanno mantenuto la stessa posizione processuale degli altri litisconsorti, sebbene la sentenza del Pretore, che non fu impugnata sotto questo specifico motivo, avesse ac- siche,nii Lovo confronti il vicous: deve essere dichiarate nammissibile certato la prescrizione dei diritti da loro versati in giudizio sul primo motivo di ricorso la Corte si è già ripetutamente pronunciata (v. da ultimo, ex multis, Cass. 25 maggio 2001, n.7173, che merita essere per questa parte riprodotta, riassumendo esaustiva- mente le considerazioni che si leggono, per esempio, in Cass., nn. 11080/99; 5042/2000; 8558/2000, condivise da questo Collegio, non apparendo le considerazioni delle parti ricorrenti idonee a sovvertirne le conclusioni). Si legge, dunque, nella sentenza n. 7173: "....la sentenza 20 ottobre 1998, n. 10400, ha enunciato il principio per cui, con riguardo al contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato relativo al periodo 1990/1992 ed ai fini dell'applicazione della clausola che attribuisce gli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio, la soluzione della questione interpretativa che limiti l'o- peratività di tale attribuzione alla sola determinazione del trattamento pensionistico e ne rifiuti l'estensione alla quantificazione della base di computo dell'indennità di buo- nuscita è conforme ai canoni legali di ermeneutica e adeguatamente motivata. Questa soluzione, infatti, di fronte all'ambiguità del mero dato letterale, correttamente valoriz- za un elemento di tipo sistematico, fondato sulla tendenziale coerenza dell'autonomia privata, anche collettiva, con la legge, negando, di conseguenza, che dal generico rife- rimento al suddetto personale possa desumersi una specifica volontà di derogare alle connotazioni giuridiche proprie del particolare istituto legale su cui la volontà stessa sarebbe destinata ad incidere e quindi, specificamente, ai principi dell'ordinamento giuslavoristico, che escludono la computabilità nelle indennità di fine rapporto di emo- lumenti non percepiti al momento dell'estinzione dello stesso". Aggiunge, inoltre, che "la Corte, con la sentenza 5 dicembre 1998, n. 12363, ha enun- ciato l'ulteriore principio per cui gli aumenti di anzianità di servizio previsti per i di- pendenti delle Ferrovie dello Stato dalla legge n. 141 del 1990 allo scopo di favorirne l'esodo esplicano bensì la medesima efficacia di quelli effettivi e vengono ad essi omo- logati ai fini del corrispondente incremento dei coefficienti necessari per calcolare gli ر ك ه emolumenti previsti dagli istituti legali e contrattuali, ma non ne alterano la struttura giuridica: donde la conseguenza che l'indennità di buonuscita rimane pur sempre con- notata dal riferimento all'ultima retribuzione effettivamente percepita nell'ambito del rapporto di lavoro reale, secondo quanto disposto dall'art. 2120 cod. civ., senza che sia consentito inglobare in essa emolumenti che si sarebbero percepiti solo se la durata ef- fettiva fosse stata pari a quella meramente figurativa del rapporto stesso". Il primo motivo non merita, pertanto, di essere condiviso. Quanto al secondo, le informazioni e le osservazioni che, ai sensi dell'art 425, cod.proc.civ., possono essere fornite in giudizio dall'associazione sindacale indicata dalla parte, sono inidonee, anche in considerazione del loro carattere unilaterale, ad i- dentificare la comune intenzione delle parti stipulanti, rilevante ai sensi dell'art. 1362 cod. civ. (v. Cass 29 luglio 1994, n. 7103), posto che esse, senza assurgere a dignità di prova (v., infatti, Cass. 29 gennaio 1985, n. 526 e 23 luglio 1994, n. 6845), possono es- sere utili per ricostruire la vicenda contrattuale, e, in particolare, per determinare l'og- getto dibattuto fra le parti e la reciproca posizione presa durante le trattative, ma non possono determinare le autonome valutazioni della funzione interpretativa del giudice, al quale spetta esclusivamente e direttamente l'interpretazione della volontà obiettiva- mente recepita dalle clausole contrattuali in base ai criteri ermeneutici di cui sopra .s'è discusso.(v. anche Cass., 9 giugno 1993, n. 6414). Il ricorso dei ferrovieri OR Di NA e EL RO deve, pertanto, essere riget- tato. Motivi di equità suggeriscono la compensazione delle spese processuali di questo giu- dizio di legittimità fra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di IO BO e di VI GI, e rigetta il ricorso di OR Di NA e di EL RO, compensando fra tutte le 0 1 . T R parti le spese di questo giudizio di legittimità. 'A A 3 T L P 3 S L I 5 E N O . G P D O Così deciso in Roma il 17 dicembre 2001. N M SI I A D 3 N A E 7 E D - S O, -8 I E R Il Consigliere IST T 1 A 1 N G E O E S T E Il Presiden R E IT Gyli com G R G Смоле I E A D L L IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria ○ AL P M oggi, 14 MAR. 2002 Travelle 6 IL CANCELLIERE emove