Sentenza 16 aprile 1999
Massime • 1
Nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, alle fasi relative all'accertamento in fatto delle attività in concreto svolte dal lavoratore e all'individuazione ed interpretazione delle pertinenti disposizione contrattuali collettive in materia di qualifiche e livelli di inquadramento deve seguire una ulteriore terza fase, diretta alla precisazione delle ragioni della confluenza delle mansioni accertate nella qualifica e nel livello di inquadramento ritenuti pertinenti. (Nella specie la S.C. ha annullato per vizio di motivazione la sentenza impugnata, apodittica nella parte relativa alla riconduzione delle puntualmente accertate mansioni del lavoratore interessato - peraltro varie ed eterogenee - alla qualifica di assistente corrispondente al quarto livello e non a quelle di segretario ricompresa nell'inferiore quinto livello delle tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizio di trasporto, in virtù degli accordi 20 giugno 1986 e 27 febbraio 1997 all. A).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/04/1999, n. 3815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3815 |
| Data del deposito : | 16 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente
Dott. Alberto SPANÒ Consigliere
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere
Dott. Camillo FILADORO Consigliere
Dott. Paolo STILE Cons. relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
C.T.P. - CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI TO (per avvenuta trasformazione dell'ACTT), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Baronio 54/A, presso lo studio dell'avv. Roberto Barberio, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER CO, elettivamente domiciliato in Roma, via San Valentino 21, presso lo studio dell'avv. Roberto Aloisio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Ramellini e Raffaele Sellitti giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1284/97 del Tribunale di NT depositata il 19/7/97 R.G. 4454/94;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3/12/98 dal Relatore Cons. Dott. Stile Paolo;
Udito l'avv. Barbario;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Buonajuto Antonio, che ha concluso per l'accoglimento del 2^ motivo e rigetto del 1^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9.12.1994 DE AN proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di NT del 24.9.1994, che aveva disatteso la domanda avanzata nei confronti dell'Azienda consortile trasporti pubblici di NT (Actt), presso cui prestava attività lavorativa subordinata, intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto alla qualifica di I^ funzionario ex legge 30/78 e all'inquadramento nel 3^ livello dal 15.3.1983,nonché il pagamento delle relative differenze retributive rispetto al trattamento corrispostogli, ovvero, in subordine, la sola condanna al pagamento di dette differenze retributive.
Costituitasi, l'Actt chiedeva il rigetto del gravame. Con sentenza del 20.2-19.7.1997 l'adito Tribunale di NT accoglieva l'appello ed in riforma della impugnata sentenza condannava l'Actt a pagare al DE "le differenze retributive tra quelle spettanti all'agente inquadrato nel livello IV e quelle corrisposte per il periodo dal 15.3.1983 al 14.3 1989 e le differenze retributive tra quelle spettanti all'agente inquadrato nel III livello e quelle corrisposte dal 15.3.1989, oltre interessi, rivalutazione monetaria..." e spese di lite.
A sostegno della decisione il Tribunale, dopo avere osservato che in assenza dei presupposti di cui all'art. 18 del regolamento allegato al R.D. n. 148 del 1931 non era possibile, in ogni caso, procedere all'attribuzione della qualifica superiore rivendicata dall'appellante (o di quella intermedia tra la qualifica rivestita e quella pretesa), rilevava che, sulla base della esperita istruttoria, alle mansioni svolte dall'appellante non corrispondeva l'inquadramento attribuitogli (segretario di V livello) bensì quello superiore di assistente (liv. IV). Al DE quindi competevano le differenze tra le retribuzioni proprie del livello riconosciuto e le retribuzioni percepite sin dal 15.3.1983 nonché, in applicazione dell'accordo nazionale 10.6.1986 - per il quale l'agente che abbia maturato sei anni nel livello di appartenenza viene collocato nel terzo livello - le maggiori differenze retributive, con decorrenza 15. 2. 1989.
Ricorre per cassazione il Consorzio Trasporti Pubblici di NT (così trasformatasi l'Azienda Consortile Trasporti Pubblici di NT) formulando due motivi.
Resiste il DE con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art.378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente Consorzio deduce violazione dei canoni di ermeneutica negoziale (artt.1362 e ss. c.c.) concernenti la classificazione del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in virtù degli accordi nazionali 20.6.1986, 27.2.1987 allegati A e B, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. Più specificamente, il Consorzio censura l'affermazione della sentenza gravata, secondo cui "alle mansioni assegnate o comunque svolte dall'appellante non corrisponde l'inquadramento attribuito, atteso che la caratteristica che discrimina l'attività di segretario liv. 5^ da quella di assistente liv. 4^ è proprio la presenza in questa ultima ipotesi di margini di autonomia".
Puntualizza ancora il ricorrente che la presenza di margini di autonomia è prerogativa comune ad entrambe le ipotesi in questione e pertanto la limitazione del requisito al solo 4^ livello contraddice la lettera (donde la violazione dei canoni di ermeneutica) delle declaratorie del 5^ e 4^ livello (e relativi profili professionali) riportate nella tabelle nazionale delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (all. A) a seguito dell'accordo nazionale 20.6.1986.
Col secondo motivo il Consorzio deduce omessa o quanto meno insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art.360 n.5 c.p.c., lamentando che l'impugnata sentenza, dopo avere esaltato il criterio discretivo fondato sulla presenza di margini di autonomia in riferimento al solo 4^ livello, fornisce una soluzione al problema dell'inquadramento delle mansioni effettivamente svolte su basi apodittiche ed incontrollabili.
Dei due motivi solo il secondo merita accoglimento, mentre il primo, fondato sull'analisi letterale di una sola frase della sentenza, avulsa, come tale, dal proprio contesto, va disatteso. Giova in materia, preliminarmente, rammentare che - come da consolidato orientamento di questa Corte - l'interpretazione delle disposizione collettive di diritto comune è riservata, data la loro natura contrattuale, all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica.
Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica che la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dal ricorrente, nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata (Cass. 17.1.1997, n. 435). È stato pure ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità che nel procedimento logico-giuridico, diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. In tale procedimento, l'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (Cass.11/1/1990, n. 54). Orbene, il Giudice d'appello, nel pervenire alle censurate conclusioni, ha innanzitutto correttamente accertato che il DE aveva prestato servizio sin dall'assunzione (1.3.1985) presso l'ufficio di segreteria tecnica per poi essere trasferito presso l'ufficio ragioneria dal 15.1.1987: nel primo ufficio, svolgendo le mansioni di archiviazione ed istruzione di pratiche per le deliberazioni della Commissione amministratrice, smistamento degli atti tra uffici competenti, coordinamento dei rapporti con l'utenza, indagini statistiche relative al movimento passeggeri, ai proventi, turnazione del personale, rispondendo del suo operato direttamente al suo superiore, funzionario principale, e al direttore di esercizio;
dal 15.1.1987 gli erano stati attribuiti compiti di verifica e riscontro delle situazioni di cassa, di vigilanza sull'applicazione della convenzione con l'istituto di credito svolgente funzioni di cassiere aziendale, di verifica e regolarizzazione della documentazione contabile secondo procedure da lui predisposte e messe in atto, di istruttoria di pratiche di competenza dell'ufficio ragioneria e conseguenti proposte di deliberazioni, rispondendo direttamente al funzionario responsabile del servizio. A tali mansioni, così dettagliatamente esposte, non corrispondeva -a giudizio del Tribunale- l'inquadramento attribuito al DE, "atteso che la caratteristica che discrimina l'attività di segretario liv.5^ da quella di assistente liv. 4^ è proprio la presenza in questa ultima ipotesi di margini di autonomia, dovendo la prestazione essere resa nell'ambito di direttive di massima, e il possesso di particolari e specifiche cognizioni teorico-pratiche amministrative, requisiti entrambi presenti nelle mansioni svolte dal DE, attesi i compiti di verifica e predisposizione di procedure di controllo attribuitigli e come innanzi riassunti".
Da quanto precisato emerge in primo luogo che il rilievo del Giudice d'appello circa la presenza, nell'ambito della sola attività dell'"assistente" - 4^ liv. - di margini di autonomia, e non anche nell'attività del "segretario", solo apparentemente contrasta con il contenuto della declaratoria del 5^ livello, ove si afferma che "appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di abilitazioni professionali e/o di conoscenze teorico pratiche, agendo con margini di autonomia ......"
Infatti, l'affermazione del Tribunale risulta di per sè non rilevante o, comunque, non determinante ai fini della soluzione adottata, essendo il "margine di autonomia" riscontrabile nel 4^ livello da individuarsi - sempre secondo il Tribunale - nella connotazione - propria del solo 4^ livello- dello svolgimento della prestazione nell'ambito di direttive di massima, e del possesso di particolari e specifiche cognizioni teorico-pratiche amministrative. Senonché, il Giudice d'appello, pur descrivendo dettagliatamente - come sopra riportato - le mansioni espletate dal DE, ha omesso del tutto di dar conto delle ragioni della confluenza di dette mansioni nella declaratoria del 4^ livello;
omissione tanto più insuperabile se si considera l'etereogeneità delle mansioni medesime, emergente sia nell'ambito di ciascuno dei due periodi lavorativi ( cioè dal momento dell'assunzione sino al 14.1.1987 e da tale data in poi) sia confrontando le attività lavorative svolte nei due periodi. Appare evidente, dunque, che il Tribunale nel pervenire alle sue conclusioni, non ha rispettato il procedimento logico-giuridico - innanzi enunciato - diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, giacché all'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte ed alla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria non ha fatto seguire un coerente raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, ma ha fatto confluire apoditticamente, senza cioè alcuna argomentazione esplicativa, le etereogenee mansioni del DE, sintetizzate altrettanto apoditticamente in "compiti di verifica e predisposizione di procedure di controllo", nella astratta declaratoria del 4^ livello.
Il Giudice d'appello, attesa la contiguità dei compiti tra segretario ed assistente, avrebbe dovuto, invece, fornire una motivazione rigorosa e, comunque, capace di spiegare il perché della riferibilità delle mansioni espletate dal DE alla figura dell'assistente 4^ livello, piuttosto che a quella di segretario. Il ricorso va quindi accolto in relazione al secondo motivo e la sentenza impugnata cassata;
conseguentemente la causa va rimessa ad altro Tribunale, che si indica in quello di Lecce e che provvederà ad altro esame, oltre che alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione - cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Lecce.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 1999