Sentenza 4 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/02/2003, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITAL IN NOME0 15 9 9 /0 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto REGOLAMENTO DI SEZIONE PRIMA CIVILE SPESE PROCESSUALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 7781/00 - Dott. Antonio SAGGIO Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Cron.3696 - Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Rep. 516 Ud.09/07/2002 Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONDOMINIO DI VIA ITALO PANATTONI 89 ROMA, in persona pro tempore elettivamente dell'amministratore domiciliato in ROMA VIA NAZIONALE 204, presso l'avvocato ALESSANDRO BOZZA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
-ricorrente
contro
LE IN ZI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BRUXELLES 43, presso l'avvocato LANDO SABINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
2002 controricorrente 1596 avverso la sentenza n. 1273/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 22/04/99; causa svolta nella pubblica udita la relazione della del dal Consigliere Dott. Donato udienza 09/07/2002 PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso per il Generale Dott. Umberto APICE rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo A seguito della sentenza 22.4.1998 n. 4074 di que- sta Corte che aveva cassato con rinvio la sentenza n. 3342/1995 della Corte di Appello di Roma 1 EO Di- no LE con atto di riassunzione convenne dinanzi a quest'ultimo giudice il Condominio di via Panattoni 89 di Roma e ne chiese la condanna al pagamento in suo fa- vore di L. 25.129.213, per spese processuali, con inte- relative al giudizio ressi e rivalutazione monetaria, svolto nei gradi di merito. Dedusse che la cassazione predetta era derivata dal fatto che la corte territoriale aveva liquidato le spe- se del doppio grado in modo cumulativo e senza adegua- e riduzione di voci ta motivazione sulla eliminazione contenute nella nota spese prodotta dalla parte vitto- riosa. Il Condominio contestò le avverse deduzioni e chie- 2 se la compensazione totale delle spese di tutti i gradi di giudizio;
in subordine eccepi la inammissibilità della domanda per le spese di primo grado o quanto meno la conferma della liquidazione della corte di appello per il secondo grado;
in ulteriore subordine la compen- sazione per il resto. con sentenza 22.4.1999 ha re- La corte di merito spinto la domanda, tenuto conto del limite del giudizio di rinvio, ed ha liquidato in L.
4.039.260 le spese e competenze della fase pretorile;
in L.
8.086.813 quelle 10.269.795 quelle del del primo grado;
in L. secondo grado e in L.
5.232.945 quelle di cassazione, oltre a quelle del giudizio di rinvio. Propone ricorso per cassazione con unico motivo il Condominio di via Panattoni 89; resiste con controri- corso EO IN LE. Motivi della decisione Denunzia il ricorrente la violazione dell'art. 384 c.p.c., rilevando che la corte territoriale ha errato nel dare esecuzione all'ordine impartito dalla corte di cassazione, che le aveva rimesso la causa per il riesa- me delle spese processuali di merito e la determinazio- ne di quelle di legittimità; il giudice di rinvio si sarebbe invece limitato a prendere atto delle note- senza riesaminare il merito della controversia, spese, 3 le eccezioni e le argomentazioni del condominio, i nuo- vi documenti presentati utili alla nuova liquidazione. Questa Corte, con sentenza 22.4.1998 n.4074, riget- tò il ricorso principale del condominio di via Italo Panattoni 89 di Roma e, accogliendo quello incidentale di EO IN LE, che aveva censurato la liquida- zione in proprio favore delle spese dei gradi di merito perché quantifica- - due giudizi la fase pretorile e ta dalla Corte di Appello di Roma in sole L. 8.000.000, con una determinazione globale e cumulativa e senza adeguata motivazione in ordine alla eliminazione o ri- duzione delle voci contenute nelle note spesa, cassò la decisione impugnata, rinviandola ad altra sezione della stessa Corte, perché fossero rideterminate le spese delle varie fasi e dei gradi di merito e del grado di legittimità. Il giudice di rinvio, disattendendo le richieste di parte convenuta di compensazione delle spese, in quanto estranea al thema decidendum, come determinato dal giu- dice di legittimità, ha quantificato le spese della fa- 4.039.260, specificando la misura se pretorile in L. degli esborsi, dei diritti di procuratore, degli onora- ri e delle spese generali;
quelle del primo e del se- in L.
8.086.8132 e rispettivamente condo grado, analoga specificazione e infine 10.269.795 con - 4 cassazione, in ragione di L. quelle del giudizio di 4.000.000 per onorari, 832.945 per esborsi e 400.000 per spese generali. stata disattesa la Lamenta il Condominio che sia decisione di questa Suprema Corte, secondo cui il giu- dice di rinvio avrebbe dovuto 11 esaminare la causa e liquidare le spese che fossero parse di giustizia, esponendo la ratio del proprio deliberato"; giacché al- trimenti, " se la Cassazione avesse ritenuto che le spese avessero dovuto essere liquidate nella acritica misura indicata dallo LE, mai avrebbe dovuto ri- mettere al causa alla corte di merito, perché questa, esaminati i fatti, decidesse sulla misura e imputabili- tà delle spese legali, ma, non essendo necessari ulte- کے riori accertamenti di fatto, avrebbe dovuto decidere direttamente la causa nel merito". E conclude il ricorrente che" il giudice di rinvio è venuto meno al dovere di riesaminare l'andamento del- la vertenza, le eccezioni e i ragionamenti del Condomi– nio, i nuovi documenti presentati". L'assunto è privo di fondamento. Posto, infatti, che la decisione n. 3342/1995 della Roma fu da EO IN Corte di Appello di censurata LE perché aveva liquidato in modo globale ed in- differenziato e senza alcun accenno ad esclusioni o ri- 5 duzioni delle voci esposte nella nota spese;
e che la corte di legittimità ha accolto quella censura, oggetto del giudizio di rinvio è venuta a risultare esclusiva- mente la misura delle spese, con l'obbligo del giudici di rinvio di specificarle, frazionandole distintamente per ciascuna fase e ciascun grado, eventualmente elimi- nando o riducendo quelle superflue o eccessive, secondo il disposto dell'art. 92 1° comma c.p.c.. Assolutamente estranea a tale giudizio è stata, dunque, la compensazione delle spese processuali, che nessun titolo ha il Condominio ad invocare - supponendo dovere di riesaminare l'andamento la esistenza di un " le eccezioni i ragionamenti..... i e della vertenza, nuovi documenti presentati", posto che quel profilo, peraltro regolato da una norma distinta rispetto a non era stato in di- quella applicata da questa Corte, scussione e meno ancora da essa considerato. Quanto, poi, alla misura della liquidazione, di cui pure si duole il ricorrente, lalamentando acritica presa d'atto della nota spese da parte della corte di rinvio, va rilevato che la esigenza della motivazione afferisce al provvedimento che esclude о riduce e non a quello che la nota predisposta dalla approva anche parte, alla quale il ricorrente manca del tutto di muo- vere specifiche censure, che avrebbero dovuto fondarsi 6 sulla non conformità alla tariffa professionale o agli effettivi esborsi della nota presentata ed in toto ap- provata (Cass. 3267/1999; 588 e 3982/1998; 4468/1997; 4025/1995). Il ricorso va pertanto respinto con la con danna del ricorrente alle spese processuali che si liquidano in Euro 1.263,84-di cui per onorari Euro 1.200,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- processuali in Euro 1,263,84- te al pagamento delle spese di cui per onorari Euro 1.200,00. Roma 9.7.2002 Il Consigliere estensore Il Presidente (Donato Plenteda) (Antonio Saggio) mam. Mo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Prima Sezione Civile versate Depositato in Cancelleria serie 4 al n. 34.2 3. BEN 2015.. 04/02/03 AA €143. IL FUNZIONARIOU : IL CANCELLIERE