CASS
Sentenza 21 ottobre 2024
Sentenza 21 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/10/2024, n. 38503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38503 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PF.EE., nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/02/2024 (dep. 22/02/2024) della Corte di appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale cons. Luigi Cuomo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38503 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 14/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 febbraio 2024 (depositata il successivo 22 febbraio 2024) la Corte di appello di Perugia ha respinto l'istanza, promossa da PF.EE., di ricusazione del magistrato di Tribunale dott. Alberto Avenoso, in relazione al procedimento RG nr. 5181/20 -RG Dib n. 503/22 Tribunale penale Perugia.
1.1. L'ordinanza descrive, innanzi tutto, la vicenda procedimentale nel cui ambito l'istanza di ricusazione è stata proposta. All'origine un controllo da parte di ufficiali della Guardia di Finanza di Ladispoli a carico della società La Prima s.r.I., e la trasmissione di comunicazione di notizia di reato del 4 novembre 2020, a carico di PF.EE., nella sua qualità di amministratore di fatto della società, in relazione all'art. 2 del d.lvo 74/2000, per emissione di false fatture. Iscritta la notizia, nel procedimento n. 5181/2020 RGNR il giudice dell'udienza preliminare ha disposto il rinvio a giudizio di PF.EE., nella già indicata qualità, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81 cod. Pen. e 2 d.lvo n. 74/2000. Dalla medesima comunicazione fflotizia di reato originava altro procedimento, iscritto al n. 5031/2020 RGNR, a carico, ancora una volta, di PF.EE., sempre nella sua qualità di amministratore di fatto della medesima società La Prima srl, per il reato di cui all'art. 11 d.lvo n. 74/2000 (delitti nn. 1 e 2 della rubrica), e, in particolare, per aver concorso al compimento di fatti e atti finalizzati alla sottrazione del pagamento delle imposte, per gli anni 2014-2019. 1.2. In questo procedimento la Procura della Repubblica chiedeva, e il Giudice per le indagini preliminari disponeva, sequestro preventivo dei beni facenti capo a PF.EE..
1.3. Avverso il detto provvedimento cautelare, la difesa di PF.EE. presentava istanza di riesame, e il tribunale, presieduto dal dottor Alberto Avenoso, respingeva le richieste affermando «inter alia, che la verifica fiscale iniziata il 12.12.2018 nei confronti di La Prima srl aveva evidenziato una serie di operazioni compiute, "nella veste di rappresentanti legali, di soggetti ritenuti prestanome, per essere ricompresi nell'ambito familiare relazionale di PF.EE.e/o completamente sprovvisti di competenze imprenditoriali (la madre ... gli ex dipendenti ...)". » 1.4. Assegnatario del procedimento penale n. 5181/2020 RGNR il dottor Alberto Avenoso, all'udienza del 23 novembre 2023, rimetteva gli atti al presidente del Tribunale di Perugia per quanto di competenza sulla propria richiesta di astensione, essendosi "occupato di addebiti fiscali nei confronti di PF.EE.commessi 2 e conseguenti agli addebiti fiscali mossi nel presente procedimento, derivanti dalla stessa comunicazione di notizia di reato della Guardia di Finanza, con valutazione in fatto del PF.EE. quale amministratore di fatto della società, La Prima srl, che è oggetto di accertamento anche nel presente procedimento." 2. Con provvedimento del 13 dicembre 2023 il Presidente del Tribunale di Perugia respingeva la richiesta di autorizzazione all'astensione, rilevando, da un lato, che il collegio del riesame, presieduto dal dottor Avenoso, si era occupato di altro procedimento e di altro titolo di reato, ciò che non consentiva il venir meno dell'imparzialità e della terzietà del giudice, dall'altro che la pronuncia di incostituzionalità relativa all'articolo 37, comma uno, cod. proc. pen., non si attagliava al caso di specie, visto che il dottor Avenoso nella sua qualità si era pronunciato su un fatto diverso e non sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto.
3. Con istanza del 22 dicembre 2023 il difensore di fiducia di PF.EE. ha proposto istanza di ricusazione del giudice Avenoso contestando le argomentazioni del Presidente del Tribunale, ribadendo il fatto che il giudice del dibattimento aveva "oltre ogni ragionevole dubbio" espresso in altro procedimento penale valutazioni di merito sull'imputazione mossa la PF.EE. di essere amministratore di fatto della soc. La Prima s.r.I.. 4. Sulle conclusioni del sost. Proc. della Repubblica che, all'udienza in camera di consiglio del 12 febbraio 2024 invocava il rigetto dell'istanza, la Corte di appello perugina - osservato che le condotte ascritte a PF.EE. nel proc.pen. N. 5181/2020 riguardano operazioni fittizie passive relative agli anni di imposta 2016 e 2017, contestate al prevenuto quale amministratore di fatto della società La Prima s.r.l. ed integranti nella prospettazione dell'accusa la violazione dell'art. 2 D.Igvo n. 74/2000; che le condotte al medesimo ascritte ed oggetto della richiesta di riesame contestate nel proc.pen. N. 5031/2021 RGNR sono relative al reato di cui all'art. 11 D.Ivo n. 74/2000, con riferimento a fatti svoltisi in Citta di Castello, nelle date delle operazioni indicate come effettuate dal 23 ottobre 2018 al 14 dicembre 2021, e in Citta di Castello il 1 marzo 2020, laddove solo per le prime PF.EE. viene in rilievo quale amministratore di fatto della società La Prima s.r.I.; che, dunque, le fattispecie contestate a PF.EE. hanno solo quale presupposto la sua qualità di amministratore di fatto della La Prima s.r.I., laddove, in ogni caso, trattandosi di accertamento sul merito dell'attività svolta la ritenuta sussistenza di tale qualità tra la fine del 2018 e la fine del 2021 non può estendersi agli anni precedenti;
che i due distinti procedimenti hanno ad oggetto fattispecie di reato 3 diverse e i fatti di cui si occupano hanno una diversa collocazione temporale - ha respinto l'istanza di ricusazione ritenuto che «non è ipotizzabile che il Tribunale del riesame abbia anticipato il giudizio rispetto ai delitti ascritti a PF.EE. nel procedimento n. 5181/2020 dal momento che gli elementi costitutivi dell'illecito penale attengono, nell'uno e nell'altro procedimento, a periodi diversi e necessitano di un vaglio del tutto autonomo».
5. Col ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la difesa di PF.EE. denuncia inosservanza o erronea applicazione di legge, in riferimento agli artt. 36, comma 1, lett. h) e 37 cod.proc.pen. per non avere la Corte di appello di Perugia ritenuto sussistente la denunciata situazione di incompatibilità del giudice del dibattimento dovuta a gravi ragioni di opportunità e convenienza e già valutata come concreta dal Giudice medesimo nella propria istanza di astensione al Presidente del Tribunale. Rammenta che i due procedimenti hanno origine dalla stessa verifica della Guardia di Finanza del 2018 e che secondo l'ipotesi accusatoria sono connessi e collegati, essendo il reato contestato nel secondo, art. 11 d.lvo n. 74/2000, commesso al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto relative agli anni 2016 e 2017, imputate nel primo procedimento. Su tanto il dott. Avenoso si sarebbe espresso valutando concretamente la posizione di PF.EE. quale amministratore di fatto nell'ambito di tutto il periodo oggetto della verifica fiscale, ovvero dal 2014 al 2019 (in tal senso il provvedimento del riesame a pag 4, che precisa la contestazione, e a pag. 7, circa la datazione dell'operazione di scissione) da cui la conclusione che il Giudice Avenoso ha valutato la posizione del PF.EE. riconoscendone la sua qualità di amministratore di fatto della soc. La Prima s.r.I.. Rileva, infine, l'omessa valutazione da parte della Corte territoriale della eccezione di violazione delle pronunce (nn. 66 del 2019 e 283 del 2020) di incostituzionalità dell'art. 37 comma 1, cod.proc.pen., ritenendo, nel caso di specie, la sussistenza di fatti 'diversi', improponibile attesa la valutazione da parte del giudice ricusato della posizione di amministratore di fatto della società di che trattasi.
6. Con memorie scritte il sost. Proc. generale ha rilevato che la Corte di Appello, nell'invocare il rigetto del ricorso, ha rilevato che nel dibattimento (n. 5181/20 R.G.N.R.) il giudice "dovrà compiere un esame della posizione dell'imputato autonoma rispetto a quella già valutata nella fase del riesame, vista la diversa collocazione temporale dei fatti ascritti al ricusante nei due distinti procedimenti" in grado di implicare "un vaglio del tutto autonomo". E, ancora, che solo la manifestazione indebita del proprio convincimento sui fatti oggetto delle 4 imputazioni è prevista come causa di ricusazione dall'art. 37, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., in caso di anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza od innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge od allorché esse invadano senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto od in parte gli esiti (Sez. 2, n. 36250 del 24/11/2020; Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005). L'ordinanza impugnata ha fatto puntuale applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, in quanto la Corte d'appello è correttamente pervenuta alla decisione di rigetto dell'istanza di ricusazione del suindicato giudice, all'esito dell'analisi dello specifico contenuto dell'ordinanza del Tribunale del riesame, sottolineando con motivazione - affatto insufficiente e non manifestatamente illogica - come le valutazioni espresse dal giudice cautelare erano state improntate alla verifica della sussistenza o meno del fumus e del periculum ai fini del sequestro e che, in ogni caso, la diversità delle incolpazioni e dei periodi di imposta, oltre alla separata collocazione temporale dei segmenti di condotta, imponevano una rinnovata delibazione sulla qualità personale dell'amministratore non condizionata dalle pregresse valutazioni. Ne consegue che la Corte d'appello, sulla base di tali motivazioni, ha rilevato che le esternazioni sullo svolgimento delle funzioni di amministratore di fatto risultavano imposte e, comunque, giustificate dalla sequenza procedimentale, prevista per la fase del riesame, e quindi non si atteggiavano come valutazioni di merito, espresse senza necessità e al di fuori dell'inevitabile collegamento con l'esercizio delle funzioni che il giudice stava in quel momento esercitando, nell'ambito della specifica fase procedimentale 7. Con memorie depositate per l'udienza la difesa di PF.EE. ha ribadito e precisato il contenuto del ricorso in ogni sua parte, invocandone l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.
1. Nella giurisprudenza di legittimità sono pacifici e consolidati i principi di diritto, in tema di ricusazione del giudice ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera b), cod. proc.pen., secondo i quali, qualora il giudice, in un provvedimento emesso in una determinata fase procedimentale, quale il riesame di misura cautelare reale, abbia espresso valutazioni di merito inerenti alla responsabilità dell'indagato o imputato, 5 non potrà in seguito partecipare al giudizio nei confronti del medesimo, ricorrendo l'obbligo di astenersi ex art. 36, comma 1, lettera h), cod. proc. pen., potendo in difetto essere ricusato dalle parti ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera b), cod.proc.pen. (Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021, Agostini, Rv. 281591 - 01; Sez. 2, n. 36250 del 24/11/2020). La pacifica giurisprudenza di legittimità condivide gli insegnamenti della Corte costituzionale, espressi con l'ordinanza n. 181 del 2004, secondo cui «anche nel caso in cui una valutazione di merito tale da risultare pregiudicante rispetto ad una successiva fase di "giudizio" non è di norma imposta dal tipo di atto compiuto dal giudice - come affermato dalla sentenza n. 66 del 1997 per il caso di adozione o conferma di un provvedimento di sequestro preventivo - un'eventuale valutazione sul merito dell'accusa compiuta in tale sede, all'interno dello stesso procedimento, deve essere accertata in concreto e devono in tal caso trovare applicazione, ove ne sussistano i presupposti, gli istituti dell'astensione o della ricusazione, posto che, alla luce della sentenza n. 113 del 2000, deve ritenersi, ai fini dell'obbligo di astensione, che le gravi ragioni di convenienza di cui all'art. 36, comma 1, lettera h), cod. Proc. pen. riguardino non soltanto "situazioni private del giudice", ma anche l'attività giurisdizionale comunque svolta in precedenza». In linea di continuità si è, in tempi più recenti, posta la sentenza della Corte costituzionale n. 283/2020 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 37 lett. b) cod.proc.pen. nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato il giudice che abbia espresso in un altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto, a prescindere dal carattere in-debito di tale valutazione. Sulla base di queste pronunce del giudice delle leggi, la più recente giurisprudenza di questa Corte ha affermato che è solo sul piano del rispetto concreto dell'eventuale violazione dei principi di imparzialità e terzietà che si gioca la partita dell'incompatibilità del giudice del merito, che abbia adottato un provvedimento cautelare reale, e che la soluzione del caso concreto deve passare attraverso la necessaria verifica del contenuti:5 della valutazione effettivamente operata dal giudice della cautela reale, chiamato a comporre il collegio decidente di merito (Sez. 2, n. 36250 del 24/11/2020; Sez. 5, n. 15689 del 24/02/2020, Ferrante, Rv 279174). Principio ribadito da Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021, Agostini, Rv. 281591, secondo cui "è solo sul piano del rispetto concreto dell'eventuale violazione dei principi di imparzialità e terzietà che si gioca la partita dell'incompatibilità del t_ giudice del merito, che abbia adottato un provvedimento cautelare reale, che la soluzione del caso concreto deve passare attraverso la necessaria verifica del 6 contenuto della valutazione effettivamente operata dal giudice della cautela reale, chiamato a comporre il collegio decidente di merito". Dunque, il giudice componente del Tribunale del riesame che, nell'adottare o confermare una misura cautelare reale, abbia espresso una valutazione di merito tale da risultare pregiudicante rispetto ad una successiva fase di "giudizio", ha l'obbligo di astenersi, non già perché incompatibile ex art. 34 cod. proc. pen., bensì in presenza di «altre gravi ragioni di convenienza» (diverse rispetto a quelle indicate, nelle precedenti lettere), ipotesi prevista dall'art. 36, comrna 1, lettera h), cod. proc.pen.. Nel caso in cui però, pur in presenza della descritta situazione, il giudice non si astenga, potrà essere ricusato dalle parti in forza del disposto della lettera b) dell'art.37, «se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione» (ancora Sez. 3, n. 27996/2021).
2. L'ordinanza impugnata ha reso una motivazione completa e congrua alla luce dei principi sopra richiamati e non manifestamente illogica là dove ha ritenuto che «non è ipotizzabile che il Tribunale del riesame abbia anticipato il giudizio rispetto ai delitti ascritti al PF.EE. nel proc. Pena. N. 5181/2020, dal momento che gli elementi costitutivi dell'illecito penale attengono, nell'uno e nell'altro' procedimento, kperiodi diversi e necessitano un vaglio del tutto autonomo». Il provvedimento pronunciato in sede di cautela reale, peraltro, non presentava alcuna valutazione manifestamente eccentrica rispetto a quanto necessario alla definizione del procedimento di sequestro", sicchè certamente non ha obliterato la circostanza che il provvedimento si era espresso sulla fondatezza dell'accusa in termini di sussistenza di fumus e periculum del reato contestato in fase cautelare, nei limiti della valutazione "imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali previste dalla legge" al netto da invasioni "senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere (nel)l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto od in parte gli esiti" (Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005) che, nel caso in esame, era limitata alla sussistenza del fumus commissi delicti. La motivazione si è confrontata con la doglianza difensiva offrendone puntuale confutazione. In particolare le esternazioni sullo svolgimento delle funzioni di amministratore di fatto risultavano imposte e, comunque, giustificate dalla sequenza procedimentale, prevista per la fase del riesame, e quindi non si atteggiavano come valutazioni di merito, espresse senza necessità e al di fuori dell'inevitabile collegamento con l'esercizio delle funzioni che il giudice stava in quel momento esercitando, nell'ambito della specifica fase procedimentale. to, 4 In ogni caso la diversità delle imputazioni e la loro diversa collocazione spazio- temporale, puntualmente richiamate dalla Corte territoriale, danno ampia inequivocabile ragione della assenza delle ragioni di opportunità a sostegno della invocata ricusazione.
3. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 giugno 2024 Il C e estensore
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale cons. Luigi Cuomo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38503 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 14/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 febbraio 2024 (depositata il successivo 22 febbraio 2024) la Corte di appello di Perugia ha respinto l'istanza, promossa da PF.EE., di ricusazione del magistrato di Tribunale dott. Alberto Avenoso, in relazione al procedimento RG nr. 5181/20 -RG Dib n. 503/22 Tribunale penale Perugia.
1.1. L'ordinanza descrive, innanzi tutto, la vicenda procedimentale nel cui ambito l'istanza di ricusazione è stata proposta. All'origine un controllo da parte di ufficiali della Guardia di Finanza di Ladispoli a carico della società La Prima s.r.I., e la trasmissione di comunicazione di notizia di reato del 4 novembre 2020, a carico di PF.EE., nella sua qualità di amministratore di fatto della società, in relazione all'art. 2 del d.lvo 74/2000, per emissione di false fatture. Iscritta la notizia, nel procedimento n. 5181/2020 RGNR il giudice dell'udienza preliminare ha disposto il rinvio a giudizio di PF.EE., nella già indicata qualità, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81 cod. Pen. e 2 d.lvo n. 74/2000. Dalla medesima comunicazione fflotizia di reato originava altro procedimento, iscritto al n. 5031/2020 RGNR, a carico, ancora una volta, di PF.EE., sempre nella sua qualità di amministratore di fatto della medesima società La Prima srl, per il reato di cui all'art. 11 d.lvo n. 74/2000 (delitti nn. 1 e 2 della rubrica), e, in particolare, per aver concorso al compimento di fatti e atti finalizzati alla sottrazione del pagamento delle imposte, per gli anni 2014-2019. 1.2. In questo procedimento la Procura della Repubblica chiedeva, e il Giudice per le indagini preliminari disponeva, sequestro preventivo dei beni facenti capo a PF.EE..
1.3. Avverso il detto provvedimento cautelare, la difesa di PF.EE. presentava istanza di riesame, e il tribunale, presieduto dal dottor Alberto Avenoso, respingeva le richieste affermando «inter alia, che la verifica fiscale iniziata il 12.12.2018 nei confronti di La Prima srl aveva evidenziato una serie di operazioni compiute, "nella veste di rappresentanti legali, di soggetti ritenuti prestanome, per essere ricompresi nell'ambito familiare relazionale di PF.EE.e/o completamente sprovvisti di competenze imprenditoriali (la madre ... gli ex dipendenti ...)". » 1.4. Assegnatario del procedimento penale n. 5181/2020 RGNR il dottor Alberto Avenoso, all'udienza del 23 novembre 2023, rimetteva gli atti al presidente del Tribunale di Perugia per quanto di competenza sulla propria richiesta di astensione, essendosi "occupato di addebiti fiscali nei confronti di PF.EE.commessi 2 e conseguenti agli addebiti fiscali mossi nel presente procedimento, derivanti dalla stessa comunicazione di notizia di reato della Guardia di Finanza, con valutazione in fatto del PF.EE. quale amministratore di fatto della società, La Prima srl, che è oggetto di accertamento anche nel presente procedimento." 2. Con provvedimento del 13 dicembre 2023 il Presidente del Tribunale di Perugia respingeva la richiesta di autorizzazione all'astensione, rilevando, da un lato, che il collegio del riesame, presieduto dal dottor Avenoso, si era occupato di altro procedimento e di altro titolo di reato, ciò che non consentiva il venir meno dell'imparzialità e della terzietà del giudice, dall'altro che la pronuncia di incostituzionalità relativa all'articolo 37, comma uno, cod. proc. pen., non si attagliava al caso di specie, visto che il dottor Avenoso nella sua qualità si era pronunciato su un fatto diverso e non sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto.
3. Con istanza del 22 dicembre 2023 il difensore di fiducia di PF.EE. ha proposto istanza di ricusazione del giudice Avenoso contestando le argomentazioni del Presidente del Tribunale, ribadendo il fatto che il giudice del dibattimento aveva "oltre ogni ragionevole dubbio" espresso in altro procedimento penale valutazioni di merito sull'imputazione mossa la PF.EE. di essere amministratore di fatto della soc. La Prima s.r.I.. 4. Sulle conclusioni del sost. Proc. della Repubblica che, all'udienza in camera di consiglio del 12 febbraio 2024 invocava il rigetto dell'istanza, la Corte di appello perugina - osservato che le condotte ascritte a PF.EE. nel proc.pen. N. 5181/2020 riguardano operazioni fittizie passive relative agli anni di imposta 2016 e 2017, contestate al prevenuto quale amministratore di fatto della società La Prima s.r.l. ed integranti nella prospettazione dell'accusa la violazione dell'art. 2 D.Igvo n. 74/2000; che le condotte al medesimo ascritte ed oggetto della richiesta di riesame contestate nel proc.pen. N. 5031/2021 RGNR sono relative al reato di cui all'art. 11 D.Ivo n. 74/2000, con riferimento a fatti svoltisi in Citta di Castello, nelle date delle operazioni indicate come effettuate dal 23 ottobre 2018 al 14 dicembre 2021, e in Citta di Castello il 1 marzo 2020, laddove solo per le prime PF.EE. viene in rilievo quale amministratore di fatto della società La Prima s.r.I.; che, dunque, le fattispecie contestate a PF.EE. hanno solo quale presupposto la sua qualità di amministratore di fatto della La Prima s.r.I., laddove, in ogni caso, trattandosi di accertamento sul merito dell'attività svolta la ritenuta sussistenza di tale qualità tra la fine del 2018 e la fine del 2021 non può estendersi agli anni precedenti;
che i due distinti procedimenti hanno ad oggetto fattispecie di reato 3 diverse e i fatti di cui si occupano hanno una diversa collocazione temporale - ha respinto l'istanza di ricusazione ritenuto che «non è ipotizzabile che il Tribunale del riesame abbia anticipato il giudizio rispetto ai delitti ascritti a PF.EE. nel procedimento n. 5181/2020 dal momento che gli elementi costitutivi dell'illecito penale attengono, nell'uno e nell'altro procedimento, a periodi diversi e necessitano di un vaglio del tutto autonomo».
5. Col ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la difesa di PF.EE. denuncia inosservanza o erronea applicazione di legge, in riferimento agli artt. 36, comma 1, lett. h) e 37 cod.proc.pen. per non avere la Corte di appello di Perugia ritenuto sussistente la denunciata situazione di incompatibilità del giudice del dibattimento dovuta a gravi ragioni di opportunità e convenienza e già valutata come concreta dal Giudice medesimo nella propria istanza di astensione al Presidente del Tribunale. Rammenta che i due procedimenti hanno origine dalla stessa verifica della Guardia di Finanza del 2018 e che secondo l'ipotesi accusatoria sono connessi e collegati, essendo il reato contestato nel secondo, art. 11 d.lvo n. 74/2000, commesso al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto relative agli anni 2016 e 2017, imputate nel primo procedimento. Su tanto il dott. Avenoso si sarebbe espresso valutando concretamente la posizione di PF.EE. quale amministratore di fatto nell'ambito di tutto il periodo oggetto della verifica fiscale, ovvero dal 2014 al 2019 (in tal senso il provvedimento del riesame a pag 4, che precisa la contestazione, e a pag. 7, circa la datazione dell'operazione di scissione) da cui la conclusione che il Giudice Avenoso ha valutato la posizione del PF.EE. riconoscendone la sua qualità di amministratore di fatto della soc. La Prima s.r.I.. Rileva, infine, l'omessa valutazione da parte della Corte territoriale della eccezione di violazione delle pronunce (nn. 66 del 2019 e 283 del 2020) di incostituzionalità dell'art. 37 comma 1, cod.proc.pen., ritenendo, nel caso di specie, la sussistenza di fatti 'diversi', improponibile attesa la valutazione da parte del giudice ricusato della posizione di amministratore di fatto della società di che trattasi.
6. Con memorie scritte il sost. Proc. generale ha rilevato che la Corte di Appello, nell'invocare il rigetto del ricorso, ha rilevato che nel dibattimento (n. 5181/20 R.G.N.R.) il giudice "dovrà compiere un esame della posizione dell'imputato autonoma rispetto a quella già valutata nella fase del riesame, vista la diversa collocazione temporale dei fatti ascritti al ricusante nei due distinti procedimenti" in grado di implicare "un vaglio del tutto autonomo". E, ancora, che solo la manifestazione indebita del proprio convincimento sui fatti oggetto delle 4 imputazioni è prevista come causa di ricusazione dall'art. 37, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., in caso di anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza od innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge od allorché esse invadano senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto od in parte gli esiti (Sez. 2, n. 36250 del 24/11/2020; Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005). L'ordinanza impugnata ha fatto puntuale applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, in quanto la Corte d'appello è correttamente pervenuta alla decisione di rigetto dell'istanza di ricusazione del suindicato giudice, all'esito dell'analisi dello specifico contenuto dell'ordinanza del Tribunale del riesame, sottolineando con motivazione - affatto insufficiente e non manifestatamente illogica - come le valutazioni espresse dal giudice cautelare erano state improntate alla verifica della sussistenza o meno del fumus e del periculum ai fini del sequestro e che, in ogni caso, la diversità delle incolpazioni e dei periodi di imposta, oltre alla separata collocazione temporale dei segmenti di condotta, imponevano una rinnovata delibazione sulla qualità personale dell'amministratore non condizionata dalle pregresse valutazioni. Ne consegue che la Corte d'appello, sulla base di tali motivazioni, ha rilevato che le esternazioni sullo svolgimento delle funzioni di amministratore di fatto risultavano imposte e, comunque, giustificate dalla sequenza procedimentale, prevista per la fase del riesame, e quindi non si atteggiavano come valutazioni di merito, espresse senza necessità e al di fuori dell'inevitabile collegamento con l'esercizio delle funzioni che il giudice stava in quel momento esercitando, nell'ambito della specifica fase procedimentale 7. Con memorie depositate per l'udienza la difesa di PF.EE. ha ribadito e precisato il contenuto del ricorso in ogni sua parte, invocandone l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.
1. Nella giurisprudenza di legittimità sono pacifici e consolidati i principi di diritto, in tema di ricusazione del giudice ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera b), cod. proc.pen., secondo i quali, qualora il giudice, in un provvedimento emesso in una determinata fase procedimentale, quale il riesame di misura cautelare reale, abbia espresso valutazioni di merito inerenti alla responsabilità dell'indagato o imputato, 5 non potrà in seguito partecipare al giudizio nei confronti del medesimo, ricorrendo l'obbligo di astenersi ex art. 36, comma 1, lettera h), cod. proc. pen., potendo in difetto essere ricusato dalle parti ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera b), cod.proc.pen. (Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021, Agostini, Rv. 281591 - 01; Sez. 2, n. 36250 del 24/11/2020). La pacifica giurisprudenza di legittimità condivide gli insegnamenti della Corte costituzionale, espressi con l'ordinanza n. 181 del 2004, secondo cui «anche nel caso in cui una valutazione di merito tale da risultare pregiudicante rispetto ad una successiva fase di "giudizio" non è di norma imposta dal tipo di atto compiuto dal giudice - come affermato dalla sentenza n. 66 del 1997 per il caso di adozione o conferma di un provvedimento di sequestro preventivo - un'eventuale valutazione sul merito dell'accusa compiuta in tale sede, all'interno dello stesso procedimento, deve essere accertata in concreto e devono in tal caso trovare applicazione, ove ne sussistano i presupposti, gli istituti dell'astensione o della ricusazione, posto che, alla luce della sentenza n. 113 del 2000, deve ritenersi, ai fini dell'obbligo di astensione, che le gravi ragioni di convenienza di cui all'art. 36, comma 1, lettera h), cod. Proc. pen. riguardino non soltanto "situazioni private del giudice", ma anche l'attività giurisdizionale comunque svolta in precedenza». In linea di continuità si è, in tempi più recenti, posta la sentenza della Corte costituzionale n. 283/2020 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 37 lett. b) cod.proc.pen. nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato il giudice che abbia espresso in un altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto, a prescindere dal carattere in-debito di tale valutazione. Sulla base di queste pronunce del giudice delle leggi, la più recente giurisprudenza di questa Corte ha affermato che è solo sul piano del rispetto concreto dell'eventuale violazione dei principi di imparzialità e terzietà che si gioca la partita dell'incompatibilità del giudice del merito, che abbia adottato un provvedimento cautelare reale, e che la soluzione del caso concreto deve passare attraverso la necessaria verifica del contenuti:5 della valutazione effettivamente operata dal giudice della cautela reale, chiamato a comporre il collegio decidente di merito (Sez. 2, n. 36250 del 24/11/2020; Sez. 5, n. 15689 del 24/02/2020, Ferrante, Rv 279174). Principio ribadito da Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021, Agostini, Rv. 281591, secondo cui "è solo sul piano del rispetto concreto dell'eventuale violazione dei principi di imparzialità e terzietà che si gioca la partita dell'incompatibilità del t_ giudice del merito, che abbia adottato un provvedimento cautelare reale, che la soluzione del caso concreto deve passare attraverso la necessaria verifica del 6 contenuto della valutazione effettivamente operata dal giudice della cautela reale, chiamato a comporre il collegio decidente di merito". Dunque, il giudice componente del Tribunale del riesame che, nell'adottare o confermare una misura cautelare reale, abbia espresso una valutazione di merito tale da risultare pregiudicante rispetto ad una successiva fase di "giudizio", ha l'obbligo di astenersi, non già perché incompatibile ex art. 34 cod. proc. pen., bensì in presenza di «altre gravi ragioni di convenienza» (diverse rispetto a quelle indicate, nelle precedenti lettere), ipotesi prevista dall'art. 36, comrna 1, lettera h), cod. proc.pen.. Nel caso in cui però, pur in presenza della descritta situazione, il giudice non si astenga, potrà essere ricusato dalle parti in forza del disposto della lettera b) dell'art.37, «se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione» (ancora Sez. 3, n. 27996/2021).
2. L'ordinanza impugnata ha reso una motivazione completa e congrua alla luce dei principi sopra richiamati e non manifestamente illogica là dove ha ritenuto che «non è ipotizzabile che il Tribunale del riesame abbia anticipato il giudizio rispetto ai delitti ascritti al PF.EE. nel proc. Pena. N. 5181/2020, dal momento che gli elementi costitutivi dell'illecito penale attengono, nell'uno e nell'altro' procedimento, kperiodi diversi e necessitano un vaglio del tutto autonomo». Il provvedimento pronunciato in sede di cautela reale, peraltro, non presentava alcuna valutazione manifestamente eccentrica rispetto a quanto necessario alla definizione del procedimento di sequestro", sicchè certamente non ha obliterato la circostanza che il provvedimento si era espresso sulla fondatezza dell'accusa in termini di sussistenza di fumus e periculum del reato contestato in fase cautelare, nei limiti della valutazione "imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali previste dalla legge" al netto da invasioni "senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere (nel)l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto od in parte gli esiti" (Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005) che, nel caso in esame, era limitata alla sussistenza del fumus commissi delicti. La motivazione si è confrontata con la doglianza difensiva offrendone puntuale confutazione. In particolare le esternazioni sullo svolgimento delle funzioni di amministratore di fatto risultavano imposte e, comunque, giustificate dalla sequenza procedimentale, prevista per la fase del riesame, e quindi non si atteggiavano come valutazioni di merito, espresse senza necessità e al di fuori dell'inevitabile collegamento con l'esercizio delle funzioni che il giudice stava in quel momento esercitando, nell'ambito della specifica fase procedimentale. to, 4 In ogni caso la diversità delle imputazioni e la loro diversa collocazione spazio- temporale, puntualmente richiamate dalla Corte territoriale, danno ampia inequivocabile ragione della assenza delle ragioni di opportunità a sostegno della invocata ricusazione.
3. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 giugno 2024 Il C e estensore