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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 14/01/2026, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 517/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMORE ASSUNTA, Presidente
LI MA, EL
RICCARDI GIUSEPPE, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7270/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240173307123 REC.CREDITO.IMP 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17899/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Società_1 S.p.A., dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Napoli 1 e dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale
Napoli 2 la cartella di pagamento n. 07120240173307123/000 notificata in data 29.1.2025 a mezzo della
PEC ed avente ad oggetto “Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n.600 del 1973 Controllo modello UNICO SC 2022 anno 2021”.
A sostegno del proprio ricorso, deduce la nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento impugnata e rassegna le seguenti conclusioni: « a) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità della cartella esattoriale n. 07120240173307123/000 referente il ruolo ordinario n. 2024/252028 in quanto l'Agenzia delle Entrate deve effettuare lo sgravio totale come stabilito dalla stessa con la risposta a interpello n. 396 del 9 giugno
2021 e con la FAQ del 17 novembre 2022 in quanto la mancata indicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo nel quadro RU del modello Redditi relativo al periodo d'imposta non è in sé di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione; b) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità della cartella esattoriale n.
07120240173307123/000 referente il ruolo ordinario n. 2024/252028 stante quanto stabilito dalla circolare n. 13/E del 27 aprile 2017, al paragrafo 4.9.1 , ovvero l'inosservanza dell'adempimento non pregiudichi il diritto alla spettanza dell'agevolazione e la relativa fruizione, al fine di non vanificare la previsione normativa circa l'obbligo di indicazione in dichiarazione del credito di imposta, si precisa che la mancata esposizione nel quadro RU dei relativi dati va sanata mediante la presentazione da parte dell'impresa beneficiaria di una dichiarazione integrativa circostanza regolarmente effettuata dalla contribuente e pertanto 5 stante quanto rilevato lo sgravio della cartella impugnata deve essere effettuato in toto;
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre I.V.A. e C.P.A. con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore che ha anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari da liquidare con la maggiorazione di legge per spese generali, ex art. 14 L.P.».
Si è costituita la DP Napoli che deduce l'avvenuto sgravio della partita.
Con memoria difensiva la ricorrente insiste per la condanna alle spese.
All'esito dell'odierna udienza di discussione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato conformemente alla legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In seguito allo sgravio della partita iscritta a ruolo, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. In considerazione della circostanza che l'iscrizione a ruolo è stata oggetto di sgravio da parte dell'Ufficio in seguito all'esame e liquidazione della dichiarazione integrativa UNICO SC 2022 relativa l'anno di imposta 2021, con la quale veniva corretto il QUADRO RU, dichiarazione presentata in data 18 marzo 2025; ed alla richiesta di correzione inviata in via telematica il
20 marzo 2025; entrambi atti che richiedevano un ragionevole tempo di lavorazione, la Corte ritiene di compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 21ottobre 2025.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMORE ASSUNTA, Presidente
LI MA, EL
RICCARDI GIUSEPPE, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7270/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240173307123 REC.CREDITO.IMP 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17899/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Società_1 S.p.A., dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Napoli 1 e dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale
Napoli 2 la cartella di pagamento n. 07120240173307123/000 notificata in data 29.1.2025 a mezzo della
PEC ed avente ad oggetto “Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n.600 del 1973 Controllo modello UNICO SC 2022 anno 2021”.
A sostegno del proprio ricorso, deduce la nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento impugnata e rassegna le seguenti conclusioni: « a) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità della cartella esattoriale n. 07120240173307123/000 referente il ruolo ordinario n. 2024/252028 in quanto l'Agenzia delle Entrate deve effettuare lo sgravio totale come stabilito dalla stessa con la risposta a interpello n. 396 del 9 giugno
2021 e con la FAQ del 17 novembre 2022 in quanto la mancata indicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo nel quadro RU del modello Redditi relativo al periodo d'imposta non è in sé di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione; b) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità della cartella esattoriale n.
07120240173307123/000 referente il ruolo ordinario n. 2024/252028 stante quanto stabilito dalla circolare n. 13/E del 27 aprile 2017, al paragrafo 4.9.1 , ovvero l'inosservanza dell'adempimento non pregiudichi il diritto alla spettanza dell'agevolazione e la relativa fruizione, al fine di non vanificare la previsione normativa circa l'obbligo di indicazione in dichiarazione del credito di imposta, si precisa che la mancata esposizione nel quadro RU dei relativi dati va sanata mediante la presentazione da parte dell'impresa beneficiaria di una dichiarazione integrativa circostanza regolarmente effettuata dalla contribuente e pertanto 5 stante quanto rilevato lo sgravio della cartella impugnata deve essere effettuato in toto;
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre I.V.A. e C.P.A. con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore che ha anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari da liquidare con la maggiorazione di legge per spese generali, ex art. 14 L.P.».
Si è costituita la DP Napoli che deduce l'avvenuto sgravio della partita.
Con memoria difensiva la ricorrente insiste per la condanna alle spese.
All'esito dell'odierna udienza di discussione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato conformemente alla legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In seguito allo sgravio della partita iscritta a ruolo, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. In considerazione della circostanza che l'iscrizione a ruolo è stata oggetto di sgravio da parte dell'Ufficio in seguito all'esame e liquidazione della dichiarazione integrativa UNICO SC 2022 relativa l'anno di imposta 2021, con la quale veniva corretto il QUADRO RU, dichiarazione presentata in data 18 marzo 2025; ed alla richiesta di correzione inviata in via telematica il
20 marzo 2025; entrambi atti che richiedevano un ragionevole tempo di lavorazione, la Corte ritiene di compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 21ottobre 2025.