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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/12/2025, n. 2580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2580 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 6913/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della
Dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa avente R.G. n. 6913/2024, avente ad oggetto: responsabilità sanitaria
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. VINCENZO FULVIO
ATTISANI, presso il cui studio , sito in Girifalco (CZ) alla via Migliaccio n.
129, elegge domicilio
PARTE ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
(P.IVA.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. SERENA PAOLINI, presso il cui studio, sito in Cosenza, al Viale della Repubblica n. 110, elegge domicilio
E
(P.IVA.: ), in Controparte_2 P.IVA_2
pagina 1 di 6 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
CA BE SI, presso il cui studio, sito in Catanzaro, alla Via F.
Monaco, n. 5, è elettivamente domiciliata
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte attrice: «Voglia l'On. Tribunale Civile di Catanzaro, reiecta ogni contraria istanza, azione, eccezione e ragione: - riconoscere ed accertare la responsabilità della in persona del Suo Controparte_2
Direttore Generale e l.r.p.t., per i gravi danni subiti dalla IG.ra Parte_1
per la causale in narrativa specificata e, conseguentemente,
[...] condannare la medesima , in persona del Suo Direttore CP_2
Generale e l.r.p.t., in solido con la
[...] in persona del Controparte_3 suo l.r.p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale
e non patrimoniale, in favore della IG.ra , della somma di Parte_1
€ 42.072,00 (quarantaduemilasettantadue euro) o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.»;
Parte convenuta, Controparte_1
: «Voglia l'intestato Tribunale adito, disattesa ogni contraria
[...] istanza, difesa ed eccezione: nel merito, accertato che la concludente è tenuta al risarcimento dei danni eventualmente liquidati esclusivamente per l'importo eccedente la Franchigia contrattualmente prevista, nonché che la richiesta risarcitoria formulata da parte attrice è inferiore alla
Franchigia convenuta e di cui al certificato assicurativo n. 789950, rigettare la domanda avanzata contro la Vinte le spese di lite, con la CP_4 maggiorazione del 30% prevista dal D.M. 55/14, art. 4, comma 1 bis, per la presenza di link ipertestuali ai documenti nonché per aver redatto il presente atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la
pagina 2 di 6 consultazione e la fruizione, attraverso la navigabilità all'interno del documento grazie all'indice telematico, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.»;
Parte convenuta, «Che l'ill.mo Controparte_2
Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto, con pronuncia consequenziale in ordine alle spese e competenze del giudizio.»;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato , conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, la Controparte_2
e la compagnia di assicurazione
[...] [...]
, al fine di sentire accertare e Controparte_1 dichiarare la responsabilità della struttura sanitaria convenuta per gli asseriti danni subiti a causa della condotta colposa dei sanitari che l'ebbero in cura e dunque condannare le convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da quantificarsi nella misura di € 42.072,00
e/o in quella minore o maggiore ritenuta equa e di giustizia.
Instaurato il contradditorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 18/03/2025, si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa Controparte_1
, la quale domandava di essere estromessa dal giudizio , rilevando
[...] che la polizza stipulata con la struttura sanitaria convenuta prevede va una franchigia per ogni richiesta risarcitoria pari ad € 50.000,00 e che la richiesta risarcitoria della ammontava ad € 42.072,00, somma Pt_1 incontrovertibilmente inferiore alla franchigia convenuta in contratto.
Si costituiva altresì domandando il Controparte_2 rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite e competenze di giudizio.
Con ordinanza del 05/10/2025, questo Giudice - ritenuta la questione di inammissibilità dell'azione nei confronti della Compagnia di assicurazione,
pagina 3 di 6 sottoposta alle parti alla prima udienza di comparizione, idonea a definire il giudizio nei confronti della stessa - rinviava la causa all'udienza del
13/11/2025, per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c., concedendo alle parti termine di 10 giorni per il deposito di note conclusive.
Si precisa che la presente sentenza viene depositata nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., ratione temporis applicabile.
***
1. Si osserva che, in tema di assicurazione della responsabilità civile, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge: ciò in quanto solo l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non il danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale né a titolo di responsabilità aquiliana (cfr. Cass. civ., n.
5259/2021).
Nel caso della responsabilità sanitaria, l'art. 12 della Legge Gelli-Bianco (L.
n. 24 del 2017) introduce l'azione diretta del danneggiato nei confronti delle assicurazioni, prevedendo al primo comma che “Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.”; il sesto comma del medesimo articolo precisa che “Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie”.
Ebbene, la recente emanazione del D.M. n. 232/2023, pubblicato sulla G.U.
n. 51 in data 1° marzo 2024, con entrata in vigore dal 16.03.2024, non vale a rendere ammissibile l'azione proposta, in quanto l'art. 18 del citato D.M.,
pagina 4 di 6 nel dettare le disposizioni transitorie, stabilisce al secondo comma che
“Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, gli assicuratori adeguano i contratti di assicurazione in conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia”, con la conseguenza, a parere di questo Giudice, che l'azione diretta non può dirsi operante sino all'adeguamento dei contratti di assicurazione nel termine di
24 mesi dall'entrata in vigore del D.M. 232/2023.
Ed infatti, il predetto regolamento disciplina i nuovi requisiti che le polizze debbono presentare per far fronte all'azione diretta, il che porta ad escludere che la nuova disciplina possa applicarsi ai rapporti regolati, come nel caso di specie, dalle pregresse polizze non ancora aggiornate a seguito dell'emanazione del D.M.
Per tali ragioni, la domanda risarcitoria diretta proposta dall'attrice nei confronti di Controparte_1
deve essere dichiarata inammissibile.
[...]
2. Le spese del giudizio promosso da nei confronti di Parte_1
, Controparte_1 definitivamente deciso con la presente sentenza , vanno integralmente compensate, in quanto si apprezzano gravi ed eccezionali ragioni di compensazione integrale, considerata la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali in ordine alla questione oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle sole domande proposte dall'attrice nei confronti della convenuta
[...]
, disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1 difesa ed eccezione, così decide:
1) DICHIARA inammissibile la domanda attorea nei confronti di
; Controparte_1
2) COMPENSA integralmente le spese di lite tra e Parte_1
; Controparte_1
pagina 5 di 6 3) DISPONE come da distinta ordinanza quanto alla prosecuzione del giudizio fra e Parte_1 Controparte_2
Catanzaro, lì 7.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della
Dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa avente R.G. n. 6913/2024, avente ad oggetto: responsabilità sanitaria
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. VINCENZO FULVIO
ATTISANI, presso il cui studio , sito in Girifalco (CZ) alla via Migliaccio n.
129, elegge domicilio
PARTE ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
(P.IVA.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. SERENA PAOLINI, presso il cui studio, sito in Cosenza, al Viale della Repubblica n. 110, elegge domicilio
E
(P.IVA.: ), in Controparte_2 P.IVA_2
pagina 1 di 6 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
CA BE SI, presso il cui studio, sito in Catanzaro, alla Via F.
Monaco, n. 5, è elettivamente domiciliata
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte attrice: «Voglia l'On. Tribunale Civile di Catanzaro, reiecta ogni contraria istanza, azione, eccezione e ragione: - riconoscere ed accertare la responsabilità della in persona del Suo Controparte_2
Direttore Generale e l.r.p.t., per i gravi danni subiti dalla IG.ra Parte_1
per la causale in narrativa specificata e, conseguentemente,
[...] condannare la medesima , in persona del Suo Direttore CP_2
Generale e l.r.p.t., in solido con la
[...] in persona del Controparte_3 suo l.r.p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale
e non patrimoniale, in favore della IG.ra , della somma di Parte_1
€ 42.072,00 (quarantaduemilasettantadue euro) o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.»;
Parte convenuta, Controparte_1
: «Voglia l'intestato Tribunale adito, disattesa ogni contraria
[...] istanza, difesa ed eccezione: nel merito, accertato che la concludente è tenuta al risarcimento dei danni eventualmente liquidati esclusivamente per l'importo eccedente la Franchigia contrattualmente prevista, nonché che la richiesta risarcitoria formulata da parte attrice è inferiore alla
Franchigia convenuta e di cui al certificato assicurativo n. 789950, rigettare la domanda avanzata contro la Vinte le spese di lite, con la CP_4 maggiorazione del 30% prevista dal D.M. 55/14, art. 4, comma 1 bis, per la presenza di link ipertestuali ai documenti nonché per aver redatto il presente atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la
pagina 2 di 6 consultazione e la fruizione, attraverso la navigabilità all'interno del documento grazie all'indice telematico, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.»;
Parte convenuta, «Che l'ill.mo Controparte_2
Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto, con pronuncia consequenziale in ordine alle spese e competenze del giudizio.»;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato , conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, la Controparte_2
e la compagnia di assicurazione
[...] [...]
, al fine di sentire accertare e Controparte_1 dichiarare la responsabilità della struttura sanitaria convenuta per gli asseriti danni subiti a causa della condotta colposa dei sanitari che l'ebbero in cura e dunque condannare le convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da quantificarsi nella misura di € 42.072,00
e/o in quella minore o maggiore ritenuta equa e di giustizia.
Instaurato il contradditorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 18/03/2025, si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa Controparte_1
, la quale domandava di essere estromessa dal giudizio , rilevando
[...] che la polizza stipulata con la struttura sanitaria convenuta prevede va una franchigia per ogni richiesta risarcitoria pari ad € 50.000,00 e che la richiesta risarcitoria della ammontava ad € 42.072,00, somma Pt_1 incontrovertibilmente inferiore alla franchigia convenuta in contratto.
Si costituiva altresì domandando il Controparte_2 rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite e competenze di giudizio.
Con ordinanza del 05/10/2025, questo Giudice - ritenuta la questione di inammissibilità dell'azione nei confronti della Compagnia di assicurazione,
pagina 3 di 6 sottoposta alle parti alla prima udienza di comparizione, idonea a definire il giudizio nei confronti della stessa - rinviava la causa all'udienza del
13/11/2025, per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c., concedendo alle parti termine di 10 giorni per il deposito di note conclusive.
Si precisa che la presente sentenza viene depositata nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., ratione temporis applicabile.
***
1. Si osserva che, in tema di assicurazione della responsabilità civile, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge: ciò in quanto solo l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non il danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale né a titolo di responsabilità aquiliana (cfr. Cass. civ., n.
5259/2021).
Nel caso della responsabilità sanitaria, l'art. 12 della Legge Gelli-Bianco (L.
n. 24 del 2017) introduce l'azione diretta del danneggiato nei confronti delle assicurazioni, prevedendo al primo comma che “Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.”; il sesto comma del medesimo articolo precisa che “Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie”.
Ebbene, la recente emanazione del D.M. n. 232/2023, pubblicato sulla G.U.
n. 51 in data 1° marzo 2024, con entrata in vigore dal 16.03.2024, non vale a rendere ammissibile l'azione proposta, in quanto l'art. 18 del citato D.M.,
pagina 4 di 6 nel dettare le disposizioni transitorie, stabilisce al secondo comma che
“Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, gli assicuratori adeguano i contratti di assicurazione in conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia”, con la conseguenza, a parere di questo Giudice, che l'azione diretta non può dirsi operante sino all'adeguamento dei contratti di assicurazione nel termine di
24 mesi dall'entrata in vigore del D.M. 232/2023.
Ed infatti, il predetto regolamento disciplina i nuovi requisiti che le polizze debbono presentare per far fronte all'azione diretta, il che porta ad escludere che la nuova disciplina possa applicarsi ai rapporti regolati, come nel caso di specie, dalle pregresse polizze non ancora aggiornate a seguito dell'emanazione del D.M.
Per tali ragioni, la domanda risarcitoria diretta proposta dall'attrice nei confronti di Controparte_1
deve essere dichiarata inammissibile.
[...]
2. Le spese del giudizio promosso da nei confronti di Parte_1
, Controparte_1 definitivamente deciso con la presente sentenza , vanno integralmente compensate, in quanto si apprezzano gravi ed eccezionali ragioni di compensazione integrale, considerata la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali in ordine alla questione oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle sole domande proposte dall'attrice nei confronti della convenuta
[...]
, disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1 difesa ed eccezione, così decide:
1) DICHIARA inammissibile la domanda attorea nei confronti di
; Controparte_1
2) COMPENSA integralmente le spese di lite tra e Parte_1
; Controparte_1
pagina 5 di 6 3) DISPONE come da distinta ordinanza quanto alla prosecuzione del giudizio fra e Parte_1 Controparte_2
Catanzaro, lì 7.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 6 di 6