CGT2
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 139/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TORSELLO BARBARA, Presidente
SCIAUDONE IO, Relatore
ZIROLDI ALBERTO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 886/2023 depositato il 27/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bologna - Piazza Maggiore 6 40121 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 836/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BOLOGNA sez.
4 e pubblicata il 29/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20200041179240000036656 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20210041244611669112181 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Conclusioni dell'appellante
In totale riforma della sentenza impugnata, dato atto del pagamento effettuato per la superficie ad ufficio, dichiarare illegittimo e non dovuto il tributo sulla superficie tassata in categoria 3 relativa ai magazzini senza vendita, e disporre il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e degli atti preordinati, connessi e conseguenti, dichiarare non dovute le sanzioni irrogate e gli interessi, disporre l'obbligo di rimborso per quanto venga indebitamente riscosso, con gli interessi di legge dalle singole riscossioni al saldo, condannare il Comune di Bologna, in persona del legale rappresentante, a rifondere le spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, nonché relativi accessori per iva e contributo previdenziale;
previa indagine intesa a verificare che per l'insediamento di cui è causa viene espletato servizio comunale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solo per le superfici ad uffici, previo, occorrendo, rinvio alla
Corte Costituzionale della questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41, 43,
53, 76, 97 e 117 della Costituzione, dei commi 641 e 642 dell'art. 1della legge 147/13, ove, e previo, occorrendo, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, perché stabilisca se le norme europee su concorrenza, liberalizzazione dei servizi e tutela ambientale, nonché le direttive comunitarie su rifiuti, imballaggi e servizi, si debbano interpretare nel senso che, laddove gli operatori economici siano tenuti a provvedere a proprie spese al recupero o allo smaltimento dei rifiuti speciali in genere e in particolare degli imballaggi terziari e degli imballaggi secondari non provenienti da commercianti al dettaglio, senza poter far capo al servizio pubblico, e siano altresì vincolati a partecipare al Conai Consorzio Nazionale Imballaggi corrispondendo il relativo contributo, non consentano a uno Stato membro di imporre ulteriori prelievi connessi alla privativa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
Conclusioni dell'appellato
Rigettare il ricorso confermando la sentenza impugnata. Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Spa ha impugnato gli avvisi di accertamento n. 20200041179240000036656 del 30.03.2020 e n. 20210041244611669112181 del 15.02.21, relativi a TARI per gli anni 2019 e 2020, con i quali il Comune di Bologna ha chiesto il pagamento delle somme, rispettivamente, di € 4.398,22, e di €.
3.677,59, comprensive di sanzioni e interessi.
Secondo la prospettazione della società ricorrente (ora appellante) la tassa non sarebbe dovuta, in quanto nella superficie sottoposta a tassazione si tratterebbero esclusivamente imballaggi terziari, dai quali soltanto proverrebbero i rifiuti, che, in quanto speciali, sarebbero poi avviati a recupero presso la propria sede di
Monza.
Perfezionatosi il contraddittorio, con la costituzione del Comune di Bologna, che contestava la fondatezza della impugnazione, la CTP di Bologna rigettava il ricorso, con compensazione delle spese di lite.
Avverso la sentenza propone appello la Ricorrente_1 Spa, contestando al giudice di primo grado sia la difettosa applicazione delle norme, che regolano la tassazione delle aree nelle quali si svolgono attività dalle quali si generano rifiuti speciali, sia la erronea valutazione della prova offerta a sostegno della propria impugnazione.
Al gravame resiste il Comune di Bologna e ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente occorre rilevare che, secondo l'insegnamento della S.C., in tema di TARI, “l'esenzione dal tributo è prevista per quella parte di superficie ove i rifiuti speciali si formino «in via continuativa e prevalente
» ed a condizione che i produttori (tenuti a provvedere a proprie spese) «ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»” (Cass. 13455/2024)
E' stato inoltre chiarito (cfr. Cass. nn. 8205 e 8222 del 14 marzo 2022) che la «riduzione della superficie tassabile, in ragione della dimostrata produzione su di essa di rifiuti speciali, opera anche per quei particolari
'rifiuti speciali' costituiti dagli imballaggi terziari […] non assimilati né ex lege assimilabili ai rifiuti urbani ordinari»; e si è affermato che «agli imballaggi terziari (nonché agli imballaggi secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata) si applica appunto la disciplina di cui all'art.62, co. 3^ cit., il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l'esclusione della sola parte di esse in cui, per struttura e destinazione, si formano i rifiuti speciali;
per questa loro natura, gli imballaggi terziari non possono essere immessi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani (oggetto di privativa comunale) e devono essere comprovatamente conferiti ed avviati al recupero presso operatori autorizzati ex art.21 co. 7^ d.lgs. 22/1997
» D'altro canto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare sia l'inclusione degli imballaggi terziari in questo tipo di disciplina (Cass. nn. 10010/19; 703/19; 4960/18; 4793/16 ed altre), sia l'accollo in capo al contribuente dell'onere di provare tutti i presupposti della riduzione di superficie (natura speciale dei rifiuti;
entità della superficie di loro produzione;
autosmaltimento)» (Cass., Sez. T., 14 marzo 2022, n, 8205
e nello stesso senso, Cass. Sez. T, 14 marzo 2022, n. 8222).
Non sembra dunque che la giurisprudenza affermi, come ha ritenuto il Giudice di primo grado, che il tributo sia dovuto indipendentemente dall'utilizzo che il contribuente faccia del servizio di smaltimento, in ogni caso, vale a dire senza dover considerare quale sia il tipo di rifiuto del quale, nella singola fattispecie, si tratti.
D'altro canto la stessa giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata prevede che possano esservi deroghe, deduzioni e agevolazioni, sicché compito del giudice è quello di verificare se il contribuente abbia effettivamente diritto all'applicazione della esenzione.
Sulla base dei presupposti appena enunciati, si tratta dunque di verificare se, effettivamente, nell'area in questione vengano prodotti rifiuti da imballaggi terziari, e se vi sia la prova che tali rifiuti siano stati destinati a smaltimento o a recupero a cura e spese della società ricorrente.
Sul punto, deve darsi atto che la documentazione prodotta dall'appellante è sufficiente a dimostrare sia la produzione nell'area in questione di rifiuti da imballaggi terziari, in via continuativa e prevalente, sia l'avvenuto avvio a recupero.
In particolare, emerge che dallo stabilimento di Bologna, mensilmente, venivano trasferiti alla sede principale di Monza gli imballaggi da avviare al recupero (cfr. i documenti di trasporto), e che nell'area oggetto di lite venivano trattati proprio i detti imballaggi (cfr. fotografie). Circostanze, peraltro, confermate anche dalla relazione tecnica depositata da parte appellante.
Né, in senso contrario, può assumere rilievo la circostanza della mancanza, nei formulari, della indicazione di una provenienza (anche) da Bologna dei rifiuti, dal momento che non è contestabile che, da Bologna, gli imballaggi raggiungessero Modena, essendo tale spostamento documentato dai DDT;
e nemmeno quella del mancato avvio a recupero di imballaggi misti, perché nessuna prova è fornita dall'Amministrazione che a Bologna si producessero rifiuti anche da imballaggi misti. Infine, non può considerarsi generica la causale del trasporto, che nei DDT viene individuata come “trasferimento per recupero”.
Priva di rilievo è del resto la contestazione dell'Amministrazione, secondo la quale i formulari dei rifiuti esibiti indicherebbero quale produttore o detentore la società Ricorrente_1 Spa, con sede in Monza;
il che lascerebbe intendere, secondo la prospettazione del Comune di Bologna, che i rifiuti avviati a recupero proverrebbero esclusivamente dalla sede di Monza.
In realtà, la Ricorrente_1 spa, come emerge anche dalla epigrafe dell'appello qui esaminato, ha sede legale a Monza, onde è del tutto evidente che, nei documenti, compaia con la indicazione della sua sede legale, indipendentemente dal luogo in cui i servizi di cui fruisce siano stati prestati.
D'altro canto, è egualmente evidente che se i rifiuti vengono trasferiti da Bologna a Monza, e in quest'ultima città, insieme a quelli provenienti dalle altre sedi (circostanza non contestata specificamente), vengono avviati a recupero, la stazione finale di partenza verso l'azienda in cui vengono trattati per essere recuperati sia appunto quella di Monza.
Nemmeno può trovare ingresso la eccezione del Comune di Bologna secondo la quale la detassazione dovrebbe applicarsi soltanto a Monza.
Per ciò che attiene il presente giudizio, la valutazione della esistenza o meno del presupposto per la imposizione tributaria deve essere svolta con riferimento al luogo nel quale l'attività che abbia eventualmente diritto alla esenzione viene esercitata. Tanto più poi se, come nel caso di specie, lo smaltimento del rifiuto sia addirittura vietato e debba essere realizzato a cura e spese del contribuente nelle forme previste per i rifiuti speciali.
Infine deve escludersi che la presenza umana nell'area, limitata alla esecuzione delle operazioni di trattamento e movimentazione degli imballaggi, sia rilevante ai fini della decisione, avendo la giurisprudenza chiarito che l'attività di produzione di rifiuti speciale, ai fini della detassazione, deve essere continuativa e prevalente (nel senso di non esclusiva).
In considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali che hanno caratterizzato la materia, si ritiene equa la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9
Accoglie l'appello e annulla gli avvisi di accertamento impugnati.
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Bologna, 16 febbraio 2026
Il Relatore Il Presidente
Antonio Sciaudone RB TO
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TORSELLO BARBARA, Presidente
SCIAUDONE IO, Relatore
ZIROLDI ALBERTO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 886/2023 depositato il 27/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bologna - Piazza Maggiore 6 40121 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 836/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BOLOGNA sez.
4 e pubblicata il 29/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20200041179240000036656 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20210041244611669112181 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Conclusioni dell'appellante
In totale riforma della sentenza impugnata, dato atto del pagamento effettuato per la superficie ad ufficio, dichiarare illegittimo e non dovuto il tributo sulla superficie tassata in categoria 3 relativa ai magazzini senza vendita, e disporre il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e degli atti preordinati, connessi e conseguenti, dichiarare non dovute le sanzioni irrogate e gli interessi, disporre l'obbligo di rimborso per quanto venga indebitamente riscosso, con gli interessi di legge dalle singole riscossioni al saldo, condannare il Comune di Bologna, in persona del legale rappresentante, a rifondere le spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, nonché relativi accessori per iva e contributo previdenziale;
previa indagine intesa a verificare che per l'insediamento di cui è causa viene espletato servizio comunale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solo per le superfici ad uffici, previo, occorrendo, rinvio alla
Corte Costituzionale della questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41, 43,
53, 76, 97 e 117 della Costituzione, dei commi 641 e 642 dell'art. 1della legge 147/13, ove, e previo, occorrendo, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, perché stabilisca se le norme europee su concorrenza, liberalizzazione dei servizi e tutela ambientale, nonché le direttive comunitarie su rifiuti, imballaggi e servizi, si debbano interpretare nel senso che, laddove gli operatori economici siano tenuti a provvedere a proprie spese al recupero o allo smaltimento dei rifiuti speciali in genere e in particolare degli imballaggi terziari e degli imballaggi secondari non provenienti da commercianti al dettaglio, senza poter far capo al servizio pubblico, e siano altresì vincolati a partecipare al Conai Consorzio Nazionale Imballaggi corrispondendo il relativo contributo, non consentano a uno Stato membro di imporre ulteriori prelievi connessi alla privativa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
Conclusioni dell'appellato
Rigettare il ricorso confermando la sentenza impugnata. Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Spa ha impugnato gli avvisi di accertamento n. 20200041179240000036656 del 30.03.2020 e n. 20210041244611669112181 del 15.02.21, relativi a TARI per gli anni 2019 e 2020, con i quali il Comune di Bologna ha chiesto il pagamento delle somme, rispettivamente, di € 4.398,22, e di €.
3.677,59, comprensive di sanzioni e interessi.
Secondo la prospettazione della società ricorrente (ora appellante) la tassa non sarebbe dovuta, in quanto nella superficie sottoposta a tassazione si tratterebbero esclusivamente imballaggi terziari, dai quali soltanto proverrebbero i rifiuti, che, in quanto speciali, sarebbero poi avviati a recupero presso la propria sede di
Monza.
Perfezionatosi il contraddittorio, con la costituzione del Comune di Bologna, che contestava la fondatezza della impugnazione, la CTP di Bologna rigettava il ricorso, con compensazione delle spese di lite.
Avverso la sentenza propone appello la Ricorrente_1 Spa, contestando al giudice di primo grado sia la difettosa applicazione delle norme, che regolano la tassazione delle aree nelle quali si svolgono attività dalle quali si generano rifiuti speciali, sia la erronea valutazione della prova offerta a sostegno della propria impugnazione.
Al gravame resiste il Comune di Bologna e ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente occorre rilevare che, secondo l'insegnamento della S.C., in tema di TARI, “l'esenzione dal tributo è prevista per quella parte di superficie ove i rifiuti speciali si formino «in via continuativa e prevalente
» ed a condizione che i produttori (tenuti a provvedere a proprie spese) «ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»” (Cass. 13455/2024)
E' stato inoltre chiarito (cfr. Cass. nn. 8205 e 8222 del 14 marzo 2022) che la «riduzione della superficie tassabile, in ragione della dimostrata produzione su di essa di rifiuti speciali, opera anche per quei particolari
'rifiuti speciali' costituiti dagli imballaggi terziari […] non assimilati né ex lege assimilabili ai rifiuti urbani ordinari»; e si è affermato che «agli imballaggi terziari (nonché agli imballaggi secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata) si applica appunto la disciplina di cui all'art.62, co. 3^ cit., il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l'esclusione della sola parte di esse in cui, per struttura e destinazione, si formano i rifiuti speciali;
per questa loro natura, gli imballaggi terziari non possono essere immessi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani (oggetto di privativa comunale) e devono essere comprovatamente conferiti ed avviati al recupero presso operatori autorizzati ex art.21 co. 7^ d.lgs. 22/1997
» D'altro canto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare sia l'inclusione degli imballaggi terziari in questo tipo di disciplina (Cass. nn. 10010/19; 703/19; 4960/18; 4793/16 ed altre), sia l'accollo in capo al contribuente dell'onere di provare tutti i presupposti della riduzione di superficie (natura speciale dei rifiuti;
entità della superficie di loro produzione;
autosmaltimento)» (Cass., Sez. T., 14 marzo 2022, n, 8205
e nello stesso senso, Cass. Sez. T, 14 marzo 2022, n. 8222).
Non sembra dunque che la giurisprudenza affermi, come ha ritenuto il Giudice di primo grado, che il tributo sia dovuto indipendentemente dall'utilizzo che il contribuente faccia del servizio di smaltimento, in ogni caso, vale a dire senza dover considerare quale sia il tipo di rifiuto del quale, nella singola fattispecie, si tratti.
D'altro canto la stessa giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata prevede che possano esservi deroghe, deduzioni e agevolazioni, sicché compito del giudice è quello di verificare se il contribuente abbia effettivamente diritto all'applicazione della esenzione.
Sulla base dei presupposti appena enunciati, si tratta dunque di verificare se, effettivamente, nell'area in questione vengano prodotti rifiuti da imballaggi terziari, e se vi sia la prova che tali rifiuti siano stati destinati a smaltimento o a recupero a cura e spese della società ricorrente.
Sul punto, deve darsi atto che la documentazione prodotta dall'appellante è sufficiente a dimostrare sia la produzione nell'area in questione di rifiuti da imballaggi terziari, in via continuativa e prevalente, sia l'avvenuto avvio a recupero.
In particolare, emerge che dallo stabilimento di Bologna, mensilmente, venivano trasferiti alla sede principale di Monza gli imballaggi da avviare al recupero (cfr. i documenti di trasporto), e che nell'area oggetto di lite venivano trattati proprio i detti imballaggi (cfr. fotografie). Circostanze, peraltro, confermate anche dalla relazione tecnica depositata da parte appellante.
Né, in senso contrario, può assumere rilievo la circostanza della mancanza, nei formulari, della indicazione di una provenienza (anche) da Bologna dei rifiuti, dal momento che non è contestabile che, da Bologna, gli imballaggi raggiungessero Modena, essendo tale spostamento documentato dai DDT;
e nemmeno quella del mancato avvio a recupero di imballaggi misti, perché nessuna prova è fornita dall'Amministrazione che a Bologna si producessero rifiuti anche da imballaggi misti. Infine, non può considerarsi generica la causale del trasporto, che nei DDT viene individuata come “trasferimento per recupero”.
Priva di rilievo è del resto la contestazione dell'Amministrazione, secondo la quale i formulari dei rifiuti esibiti indicherebbero quale produttore o detentore la società Ricorrente_1 Spa, con sede in Monza;
il che lascerebbe intendere, secondo la prospettazione del Comune di Bologna, che i rifiuti avviati a recupero proverrebbero esclusivamente dalla sede di Monza.
In realtà, la Ricorrente_1 spa, come emerge anche dalla epigrafe dell'appello qui esaminato, ha sede legale a Monza, onde è del tutto evidente che, nei documenti, compaia con la indicazione della sua sede legale, indipendentemente dal luogo in cui i servizi di cui fruisce siano stati prestati.
D'altro canto, è egualmente evidente che se i rifiuti vengono trasferiti da Bologna a Monza, e in quest'ultima città, insieme a quelli provenienti dalle altre sedi (circostanza non contestata specificamente), vengono avviati a recupero, la stazione finale di partenza verso l'azienda in cui vengono trattati per essere recuperati sia appunto quella di Monza.
Nemmeno può trovare ingresso la eccezione del Comune di Bologna secondo la quale la detassazione dovrebbe applicarsi soltanto a Monza.
Per ciò che attiene il presente giudizio, la valutazione della esistenza o meno del presupposto per la imposizione tributaria deve essere svolta con riferimento al luogo nel quale l'attività che abbia eventualmente diritto alla esenzione viene esercitata. Tanto più poi se, come nel caso di specie, lo smaltimento del rifiuto sia addirittura vietato e debba essere realizzato a cura e spese del contribuente nelle forme previste per i rifiuti speciali.
Infine deve escludersi che la presenza umana nell'area, limitata alla esecuzione delle operazioni di trattamento e movimentazione degli imballaggi, sia rilevante ai fini della decisione, avendo la giurisprudenza chiarito che l'attività di produzione di rifiuti speciale, ai fini della detassazione, deve essere continuativa e prevalente (nel senso di non esclusiva).
In considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali che hanno caratterizzato la materia, si ritiene equa la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9
Accoglie l'appello e annulla gli avvisi di accertamento impugnati.
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Bologna, 16 febbraio 2026
Il Relatore Il Presidente
Antonio Sciaudone RB TO