Sentenza 15 luglio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/07/2020, n. 20875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20875 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AC BA, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 13/11/2019 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13/11/2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava ad AC BA — ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. — la pena di due anni, dieci mesi di reclusione e 13.000,00 euro di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 73, d.P.R. citato. Il Giudice, pur a fronte di un accordo tra le parti, avrebbe dovuto verificare la corretta qualificazione giuridica della condotta, specie con riguardo alla fattispecie lieve di cui al comma 5 della norma in esame, che sarebbe stata negata soltanto in forza di un criterio quantitativo, di per sé insufficiente alla luce della giurisprudenza di questa Corte;
- mancanza di motivazione con riferimento alla confisca della somma di 10.500,00 euro, che sarebbe stata disposta con argomento "generico e sincopato", ossia di mera apparenza. Con requisitoria scritta del 14/1/2020, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
4. Innanzitutto, lo stesso è inammissibile quanto alla prima doglianza, con la quale si lamenta l'erronea qualificazione giuridica della condotta, per non esser stata riconosciuta l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Al riguardo, basti ribadire che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (quel che non si riscontra affatto nel caso di specie), con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, El Zitouni, Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619). E fermo restando, peraltro, che il motivo non indica affatto gli elementi - di immediata evidenza - in forza dei quali il Giudice avrebbe dovuto comunque riconoscere la fattispecie lieve, pur a fronte di un difforme accordo processuale;
la doglianza, infatti, si concentra soltanto su ciò che la sentenza avrebbe valutato sul punto, non anche su quanto - pur palese - non sarebbe stato invece considerato.
5. Con riferimento, poi, alla seconda censura, in tema di confisca, la stessa - in sé ammissibile anche nella vigenza dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come da Sez. U, 26/9/2019, Savin) - risulta priva di ogni fondamento;
la motivazione redatta al riguardo, infatti, non appare "generica e sincopata", quindi apparente, come contestato, ma logica, coerente e fondata su concreti elementi istruttori, quindi non censurabile. Il Tribunale, in particolare, ha evidenziato che la somma di 10.500,00 euro: a) era stata rinvenuta nell'appartamento in cui il ricorrente deteneva lo stupefacente, allo stesso interamente attribuibile;
b) risultava certamente sproporzionata con riguardo alla condizioni soggettive dell'imputato, privo di un'attività lavorativa ed irregolare sul territorio dello Stato;
c) non aveva ricevuto alcuna giustificazione da parte dello stesso, che non era riuscito ad indicarne una qualche legittima provenienza, neppure in parte. In forza di questi elementi - che il ricorso non menziona affatto, tantomeno contesta - la sentenza ha quindi concluso per la diretta riferibilità dell'intera somma all'attività illecita, quale profitto della cessione di stupefacente conseguente alla detenzione di cui alla rubrica. Conclusione supportata, peraltro, dagli elevati quantitativi di droga rinvenuti nell'occasione, pari a 301,285 grammi di cocaina, idonei a confezionare 852 dosi medie singole da 150 mg.
6. Ne consegue l'inammissibilità dell'impugnazione. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.