Sentenza 28 novembre 2014
Massime • 1
È idonea ad estinguere il reato di atti persecutori anche la remissione di querela effettuata davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria, e non solo quella ricevuta dall'autorità giudiziaria, atteso che l'art. 612-bis, quarto comma, cod. pen., laddove fa riferimento alla remissione "processuale", evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dagli art. 152 cod. pen. e 340 cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Fino a quando si può ritirare una querela?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 23 novembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/11/2014, n. 2301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2301 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 28/11/2014
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 3636
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. - rel. Consigliere - N. 9194/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRENTO;
nei confronti di:
T.T. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 364/2012 CORTE APPELLO di TRENTO, del 25/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dr. Delehaye Enrico, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Trento propone ricorso per cassazione contro la sentenza che, in riforma di quella del tribunale di Rovereto, dichiarava non doversi procedere nei confronti di T.T. per intervenuta remissione della querela in ordine al reato di cui all'art. 612 bis c.p.. 2. Sostiene il Procuratore generale ricorrente che la remissione, che ritiene di qualificare come extra-processuale, sia inefficace in quanto intervenuta successivamente all'entrata in vigore della L. 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del D.L. 14 agosto 2013, n. 93,
che ha introdotto all'art. 612 bis, comma 4 un nuovo periodo, che così recita: "La remissione della querela può essere soltanto processuale".
3. Nel caso di specie, secondo il P.G. ricorrente, la remissione fatta davanti ad un ufficiale di Polizia giudiziaria, in forza presso la procura della Repubblica del Tribunale di Rovereto, non può definirsi efficace ai sensi dell'art. 612 bis c.p., essendo validamente prestata solo quella ricevuta dall'autorità giudiziaria in sede processuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del P.G. è infondato;
la remissione processuale è disciplinata dall'art. 340 c.p., il quale dispone che "La remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità". Emerge inequivocabilmente, stante il chiarissimo tenore letterale della norma, che la remissione processuale non richiede una sua prestazione direttamente al giudice o al pubblico ministero, durante lo svolgimento della fase processuale vera e propria, ma richiede unicamente che l'atto sia prestato davanti ad un'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, nel corso della più ampia fase procedimentale.
2. La pronuncia delle sezioni Unite (Sez. U, n. 46088 del 30/10/2008, Viele, Rv. 241357) citata dal P.G. non è conferente, essendo stata estrapolata una frase ("..la remissione processuale è espressa e può essere ricevuta solo dal giudice che procede") dal suo contesto, in cui si discuteva della possibilità di considerare come remissione tacita (dunque, extraprocessuale) la mancata comparizione del querelante in udienza. Invero, la sentenza non contiene alcuna affermazione specifica sul fatto che remissione processuale ai sensi dell'art. 340 c.p.p. sia solo quella ricevuta direttamente dal giudice che procede.
3. Con specifico riferimento al reato di atti persecutori, occorre ricordare che il legislatore del 2009 aveva disposto, all'art. 612 bis, comma 4, che il reato fosse procedibile a querela (salvi i casi di connessione con reati procedibili d'ufficio o di persona offesa minorenne o disabile), estendendo però il termine per la sua presentazione fino a sei mesi, così come previsto per i reati sessuali dall'art. 609 septies c.p.. Dopo un articolato dibattito sul punto, lo stesso legislatore aveva deciso di non riproporre anche la clausola di irrevocabilità della querela, prevista dal comma 3 della disposizione da ultima citata. Circostanza che aveva suscitato più di una critica in ragione dei rischi cui poteva essere esposta la vittima del reato, possibile obiettivo di ulteriori minacce e violenze finalizzate ad ottenere, per l'appunto, il ritiro della querela;
critiche che il decreto aveva inteso recepire, aggiungendo nell'art. 612 bis, comma 4 la menzionata clausola di irrevocabilità. Tale scelta, però, ha avuto vita breve.
4. La legge di conversione è nuovamente tornata sull'argomento, optando per un compromesso tra le opposte esigenze di rispettare la libertà della vittima del reato e di garantirle una tutela effettiva contro il rischio di essere sottoposta ad indebite pressioni. Il Parlamento ha deciso, dunque, di ripristinare la revocabilità della querela (salvo specifica eccezione), ma ha posto come condizione che la remissione, per essere efficace, sia "processuale" (facendo eccezione, dunque, all'art. 152 c.p., comma 2, per il quale la remissione può essere anche extraprocessuale).
5. La progressione normativa potrebbe avallare l'interpretazione del P.G. ricorrente, circa l'intenzione del legislatore di affidare al giudice il compito di svolgere una verifica effettiva sulla spontaneità della eventuale remissione della querela;
pur tuttavia, non va dimenticato come, per il chiaro combinato disposto dell'art. 152 c.p. e art. 340 c.p.p., è certamente remissione processuale della querela anche quella resa davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria. Se lo strumento cui la novella si è affidata per prevenire eventuali illeciti condizionamenti sia o meno funzionale allo scopo, non è questione che possa essere dibattuta in questa sede, deputata unicamente all'applicazione della legge.
6. Consegue a quanto detto che il ricorso del Procuratore Generale deve essere rigettato, sulla base della seguente affermazione in diritto: ai sensi dell'art. 612 bis c.p., comma 4, la remissione della querela effettuata davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria deve considerarsi "remissione processuale".
7. La natura dei reati e i rapporti di famiglia tra le parti impongono particolari cautele nella diffusione del presente provvedimento, per il cui caso si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Procuratore generale.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2015