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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/10/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI A DEBITO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano Sezione II Civile RG 1311/ 2025
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori dott. Caterina Macchi Presidente dott. Luca Giani Giudice dott. Lorenzo Lentini Giudice rel, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata, in proprio,
[...]
(C.F. e P.I. ) in persona del proprio Liquidatore Parte_1 P.IVA_1 nonché legale rappresentante pro tempore, , società con sede legale in Parte_2
Milano (MI), Via Francesco Burlamacchi n. 11, assistita dall'avv. FERRUCCIO CENTONZE
***** Il Tribunale, esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice relatore, premesso che con ricorso depositato in data 13.10.2025 parte ricorrente ha chiesto, in proprio, dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale, osserva quanto segue. Sussiste, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e precisamente in Milano. La società debitrice è un'impresa che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. e ha depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi, da cui emerge l'insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII. Risultando pacificamente a soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, la società, in liquidazione dal 2016, ha dedotto le circostanze in base alle quali assume il proprio stato di insolvenza. In primo luogo, ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente ben superiore a € 30.000, dal momento che emerge un credito di euro 188.855,56 (doc. 3-4), oggetto di avviso di pagamento, e un ulteriore credito di almeno euro 160.000,00, oggetto di accertamento giudiziale. Rileva poi il progressivo deterioramento del patrimonio netto, negativo per oltre 727.000 euro, e le significative perdite di esercizio registratesi nel 2022 e nel 2024, a definitiva conferma dello stato di dissesto in cui versa la società ricorrente, tale da non “garantire il soddisfacimento integrale e paritario dei creditori in tempi ragionevoli”, nell'ambito della liquidazione volontaria. Ritiene, pertanto, il Collegio che l'istanza del debitore in proprio meriti accoglimento e debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex artt. 26 ssCCI;
pagina 1 di 3
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
, con sede in Milano (MI), Via Francesco Burlamacchi n. 11, quale procedura P.IVA_1 principale;
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Lorenzo Lentini;
3) NOMINA Curatore il dott. , professionista iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII;
Persona_1 e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 11.2.2026, ore 10.15 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo pagina 2 di 3 studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Milano, il 16/10/2025 .
Il Giudice estensore
Dott. Lorenzo Lentini
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Macchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano Sezione II Civile RG 1311/ 2025
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori dott. Caterina Macchi Presidente dott. Luca Giani Giudice dott. Lorenzo Lentini Giudice rel, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata, in proprio,
[...]
(C.F. e P.I. ) in persona del proprio Liquidatore Parte_1 P.IVA_1 nonché legale rappresentante pro tempore, , società con sede legale in Parte_2
Milano (MI), Via Francesco Burlamacchi n. 11, assistita dall'avv. FERRUCCIO CENTONZE
***** Il Tribunale, esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice relatore, premesso che con ricorso depositato in data 13.10.2025 parte ricorrente ha chiesto, in proprio, dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale, osserva quanto segue. Sussiste, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e precisamente in Milano. La società debitrice è un'impresa che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. e ha depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi, da cui emerge l'insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII. Risultando pacificamente a soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, la società, in liquidazione dal 2016, ha dedotto le circostanze in base alle quali assume il proprio stato di insolvenza. In primo luogo, ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente ben superiore a € 30.000, dal momento che emerge un credito di euro 188.855,56 (doc. 3-4), oggetto di avviso di pagamento, e un ulteriore credito di almeno euro 160.000,00, oggetto di accertamento giudiziale. Rileva poi il progressivo deterioramento del patrimonio netto, negativo per oltre 727.000 euro, e le significative perdite di esercizio registratesi nel 2022 e nel 2024, a definitiva conferma dello stato di dissesto in cui versa la società ricorrente, tale da non “garantire il soddisfacimento integrale e paritario dei creditori in tempi ragionevoli”, nell'ambito della liquidazione volontaria. Ritiene, pertanto, il Collegio che l'istanza del debitore in proprio meriti accoglimento e debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex artt. 26 ssCCI;
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P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
, con sede in Milano (MI), Via Francesco Burlamacchi n. 11, quale procedura P.IVA_1 principale;
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Lorenzo Lentini;
3) NOMINA Curatore il dott. , professionista iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII;
Persona_1 e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 11.2.2026, ore 10.15 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo pagina 2 di 3 studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Milano, il 16/10/2025 .
Il Giudice estensore
Dott. Lorenzo Lentini
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Macchi
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