Art. 13. ((Saranno determinati nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, ed i relativi periodi di anzianita' per conseguirli, per ogni funzione, grado, qualifica o classe, da comprendere in una tabella unica.
Ai fini suddetti sara' stabilita una scala parametrica nella quale, considerato 100 il valore da attribuire alla qualifica iniziale della carriera ausiliaria, il parametro iniziale e quello terminale delle varie carriere o gruppi di carriere o di categorie non potranno superare quelli indicati nella tabella allegata alla presente legge, salvo le differenziazioni che potranno essere ammesse per le carriere che iniziano o terminano attualmente con uno stipendio, paga o retribuzione superiore a quello normalmente previsto per le corrispondenti carriere o categorie nonche' in relazione a diverse attribuzioni o a particolari collocazioni funzionali.
I parametri relativi ai singoli gradi o qualifiche saranno determinati, valutando le rispettive attribuzioni e responsabilita', in modo che a parita' o equivalenza di mansioni corrisponda uguale trattamento, qualunque sia l'amministrazione o l'azienda di appartenenza.
Le nuove misure degli stipendi, paghe o retribuzioni, determinate sulla base dei parametri di cui ai precedenti commi e nei limiti di spesa consentiti dalla presente legge, avranno effetto dal 1 luglio 1970)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 28 ottobre 1970, n.775 ha disposto (con l'art. 27) che "Nella prima attuazione della presente legge le disposizioni contenute negli articoli 10 , 11 , 13 , 14 e 18 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , come risultano modificati dalla presente legge ed il conferimento di classi di stipendio da attribuire per effetto delle disposizioni stesse hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970. Le promozioni conferibili per effetto delle ristrutturazioni delle dotazioni organiche previste dalla presente legge hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970 per il personale delle Amministrazioni dello Stato e dal 1 gennaio 1971 per il personale delle Amministrazioni ed aziende autonome dello Stato."
Ai fini suddetti sara' stabilita una scala parametrica nella quale, considerato 100 il valore da attribuire alla qualifica iniziale della carriera ausiliaria, il parametro iniziale e quello terminale delle varie carriere o gruppi di carriere o di categorie non potranno superare quelli indicati nella tabella allegata alla presente legge, salvo le differenziazioni che potranno essere ammesse per le carriere che iniziano o terminano attualmente con uno stipendio, paga o retribuzione superiore a quello normalmente previsto per le corrispondenti carriere o categorie nonche' in relazione a diverse attribuzioni o a particolari collocazioni funzionali.
I parametri relativi ai singoli gradi o qualifiche saranno determinati, valutando le rispettive attribuzioni e responsabilita', in modo che a parita' o equivalenza di mansioni corrisponda uguale trattamento, qualunque sia l'amministrazione o l'azienda di appartenenza.
Le nuove misure degli stipendi, paghe o retribuzioni, determinate sulla base dei parametri di cui ai precedenti commi e nei limiti di spesa consentiti dalla presente legge, avranno effetto dal 1 luglio 1970)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 28 ottobre 1970, n.775 ha disposto (con l'art. 27) che "Nella prima attuazione della presente legge le disposizioni contenute negli articoli 10 , 11 , 13 , 14 e 18 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , come risultano modificati dalla presente legge ed il conferimento di classi di stipendio da attribuire per effetto delle disposizioni stesse hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970. Le promozioni conferibili per effetto delle ristrutturazioni delle dotazioni organiche previste dalla presente legge hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970 per il personale delle Amministrazioni dello Stato e dal 1 gennaio 1971 per il personale delle Amministrazioni ed aziende autonome dello Stato."