Sentenza 8 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/04/2002, n. 4966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4966 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
049 6 6 /02 00 66732 OGGETTO: contenzioso tributario/impugnazioni/ appello/sertenza/motivazione /requisiti; mezzi di prova/provadocumentale/pro duzione in copia non autenticata di libri contabili/rilevanza REPUBBLICA ITALIANA probatoria/condizioni IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N. 020611/1999 Cron. Miss sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Ott. Alfio Finocchiaro Presidente Ud.25.9.2001 Dott. Massimo Oddo Consigliere Consigliere rel. Dott. Vittorio Glauco Ebner Dott. Francesco Tirelli Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere CAMPIONE CIVILE 66732 ha pronunciato la seguente N Sentenza CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Sul ricorso proposto da : Richiesta copia studio Soh dal Sig. D'IO DO, rappresentato e difeso per delega a margine del ricorso dall'avv. Giovanni Pasanisi del foro di L'Aquila ed ivi per diritti €1.55 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via G. D'Annunzio 112.04.02 IL CANCELLIERE n.28 ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio persona del Ministro proMinistero delle Finanze,in dal Sig. IPSOA tempore,rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello per diritti €155 Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato 11 12.04.02 IL CANCELLIERE Controricorrente 1 3 8 1 Avverso la sentenza n.217/6/1998, depositata il 20.7.1999, della Commissione Tributaria Regionale dell' Abbruzzo Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza dal consigliere dott. Ebner;
Udito per il controricorrente l'avv.dello Stato De Felice R. Udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per il rigetto del ricorso Svolgimento del processo Con avviso di accertamento notificato il 16.2.1995, l'Ufficio IVA di L'Aquila contestava a D'IO DO la mancata presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 1991;inoltre,rilevato che il contribuente,benchè richiestone, non aveva provveduto ad esibire la ricevuta di presentazione della dichiarazione, accertava il volume d'affari in base ai dati ricavati dalla dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette e determinava conseguentemente l'IVA dovuta per l'annualità in questione in £.86.678.000,oltre agli interessi di legge. Irrogava, altresì, le relative sanzioni. Il ricorso proposto dal D'IO avverso tale accertamento veniva accolto parzialmente dalla Commissione Tributaria Provinciale di l'Aquila che, con sentenza n.16 del 28.1.1997, dichiarava il contribuente obbligato al pagamento delle sanzioni relative alla omessa dichiarazione IVA per il 1991 ed alla mancata risposta al questionario inviato dall'Ufficio; annullava, per il resto, l'avviso di accertamento impugnato. L'Ufficio IVA si appellava contro tale sentenza, deducendone la erroneità in quanto basata sulla produzione di documentazione contabile( copia registri IVA) priva di autenticità e per non avere il Giudice di primo grado considerato che, in mancanza di presentazione della dichiarazione annuale, l'avviso di accertamento in rettifica era stato dall'Ufficio in modo del tutto corretto operato induttivamente, ai sensi dell'art.55 DPR 633/72,senza necessità di una previa ispezione della contabilità, sulla base dei dati di fatto forniti dallo stesso contribuente con la dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi. La Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo accoglieva l'appello con sentenza n.217 del 12.10.1998. Ricorre per cassazione il D'IO, con tre mezzi di gravame. Si è costituito e resiste con controricorso il Ministero delle Finanze. Motivi della decisione Con un primo motivo il ricorrente deduce insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ed in particolare sottolinea la inadeguatezza della motivazione a far comprendere il processo logico valutativo seguito dal Giudice di appello, limitatosi all'acritico recepimento del motivo di gravame dell'Ufficio circa la dedotta inidoneità della prodotta documentazione a sostenere le ragioni del contribuente. Con un secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art.55 comma primo DPR 633/72, sotto il profilo che l'Ufficio Iva, una volta determinatosi all'accertamento in via induttiva, avrebbe dovuto comunque computare in detrazione i versamenti d'imposta eseguiti e le imposte detraibili, ai sensi dell'art. 19 comma primo DPR 633 citato,previa verifica presso il domicilio del contribuente dell'esistenza di liquidazioni periodiche e dei versamenti eseguiti : non rientrando invece tra i poteri del predetto Ufficio, ai sensi dell'art.51 DPR cit., quello di invitare il contribuente ad esibire libri e registri in corso di scritturazione e di avviare un accertamento induttivo sulla base della mancata esibizione degli stessi. Corollario di tale illegittimo modus procedendi, sarebbe, ad avviso del ricorrente, un accertamento privo di qualsiasi rapporto con la realtà economica dell'impresa, in relazione sia al volume di affari( pari a £.219.716.000:la metà circa di quello accertato), sia all'aliquota d'imposta applicabile alla maggior parte delle operazioni( 4% e non 19%), sia al mancato rilievo dell'esistenza di un credito d'imposta di oltre £.44.000.000. Con un terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art.2719 c.c.,per avere la CTR ritenuto che la documentazione prodotta fosse priva di valore probatorio, nonostante l'Ufficio non avesse contestato specificamente la non conformità della copia all'originale; rileva, inoltre, che la Commissione avrebbe potuto e dovuto valutare la documentazione come indizio della esistenza dell'originale, di cui avrebbe quindi potuto ordinare la esibizione al contribuente. Il primo ed il terzo motivo, che, essendo fra loro connessi, vanno congiuntamente esaminati, sono fondati. Invero,è innegabile che la CTR, dopo avere esposto i motivi di impugnazione proposti dall'Ufficio, ha ritenuto di condividerli “ in fatto e in diritto” senza tuttavia spiegare le ragioni di tale scelta. In tal modo,la CTR, omettendo ingiustificatamente qualsiasi valutazione critica del provvedimento censurato( Cass. ss.uu.
8.6.1998 n.5612),è venuta meno all'obbligo del Giudice di appello di motivare autonomamente e concretamente,sia pur in modo succinto( come del resto previsto dall'art.36 comma secondo n.4 Dlgs.vo 546/92),e non con formule di mero stile,le ragioni in fatto e in diritto del raggiunto convincimento. Nella specie, una motivazione era tanto più doverosa, posto che la decisione di primo grado aveva invece ritenuto fondate le doglianze del contribuente avverso l'indicato avviso di rettifica. Vero è che nel testo della sentenza si legge, conclusivamente, che l'applicazione dell'art.55 citato decreto era corretta, anche perchè il contribuente ha esibito copia dei libri contabili non autenticati e quindi di nessuna valenza giuridica”. Senonchè, tale argomentazione è viziata da errore di diritto. Infatti, seppure l'Ufficio in sede d'impugnazione ha contestato l'efficacia probatoria della contabilità esibita in quanto costituita da copie non autenticate - è da escludere che tale contestazione possa equipararsi(proprio ai fini probatori presi in considerazione dal Giudice di appello), al disconoscimento espresso della copia delle scritture di cui all'art.2719 codice civile. Invero, l'Ufficio non ha formalmente posto in discussione la conformità di tali copie a quelle delle scritture originali. Pertanto, in tale situazione, la produzione documentale del D'IO andava considerata come di per se stessa idonea ad essere esaminata ai fini della prova dei fatti e delle circostanze dedotte dal contribuente( salva ovviamenente la valutazione della sua concreta rilevanza) ovvero la Commissione avrebbe potuto preliminarmente ordinare al contribuente la produzione degli originali ai sensi dell'art. 7 comma terzo D.Lgs.vo 546/1992. - per quanto finora rilevato Erronea, quindi - è da ritenere la sentenza impugnata, laddove ha ritenuto di negare rilevanza alla documentazione de qua solo perchè prodotta in copia non autentica. -Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso basato sull'asserita violazione dell'art.55 DPR 633/72 sotto il profilo del mancato e pur richiesto computo in detrazione dei versamenti d'imposta eseguiti e delle imposte detraibili ex art. 19 DPR 633/72 rimane assorbito - dall'accoglimento degli altri due motivi e dalla conseguente rimessione de controversia,per i necessari ulteriori accertamenti, al Giudice di rinvio. In conclusione, il ricorso deve essere accolto,per quanto di ragione : rinvio, anche per le spese del presente giudizio( art.385 comma terzo cpe ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo.
PQM
La Corte, accoglie il ricorso per quanto di ragione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 settembre 2001 Il Consignere estensore AlpyIl Presidente IL CANCELIVERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA -8 APR. 2002 Oggi IL CANCELL RE 01 Innocenzo Battista