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Sentenza 12 marzo 2026
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/03/2026, n. 9580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9580 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/01/2025 della Corte di appello di Bari Udita la relazione svolta dal Consigliere EL AN Penale Sent. Sez. 4 Num. 9580 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 16/10/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari ha rigettato la domanda proposta da GI RE di riparazione per ingiusta detenzione subita in forza di ordinanza applicativa degli arresti domiciliari per il reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 1.1. Il Gip aveva ritenuto sussistente la gravità indiziaria sulla base di numerose intercettazioni telefoniche dal RE intrattenute, con utenza a lui intestata, con EL IT PE cl. 1993 e EL IT PE cl. 1995, conversazioni tutte volte all'acquisto di sostanza stupefacente e connotate da linguaggio criptico. 1.2. Con sentenza del 15 marzo 2022, il Tribunale di Bari assolveva l’imputato ai sensi dell’art. 530, cpv. cod. proc. pen. “perché il fatto non costituisce reato”; in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero la sentenza di assoluzione diveniva definitiva il 30 aprile 2023. L’assoluzione trovava fondamento nel fatto che il RE era tossicodipendente da lungo tempo, cosicché si è ritenuto che non vi fossero elementi per affermare che la sua detenzione di stupefacente fosse volta all’attività di spaccio. 2. La Corte territoriale ha ravvisato l'insussistenza dei presupposti del diritto alla riparazione di cui all'art. 314, 1° comma, cod. proc. pen., in quanto il comportamento dell'istante aveva dato corso all'ordinanza di custodia cautelare, individuando gli estremi della colpa grave, preclusiva al riconoscimento dell'indennizzo richiesto. E ciò in quanto le intercettazioni telefoniche davano atto di numerose conversazioni intercorse tra l’odierno ricorrente e i fornitori dello stupefacente, connotate da linguaggio criptico. 3. Avverso l’ordinanza del Giudice della riparazione ricorre l’istante a mezzo del proprio difensore, il quale lamenta che la Corte territoriale abbia trascurato di considerare che il RE è da decenni un forte consumatore cronico di sostanza stupefacente del tipo eroina;
che, nel corso delle indagini preliminari e nel successivo dibattimento, non è emerso alcun elemento ancorché indiziario che potesse valere a corroborare i sospetti iniziali rinvenienti dalle sopraccitate intercettazioni;
che detti sospetti sono risultati altresì smentiti dalla perquisizione domiciliare eseguita presso l'abitazione dell'imputato la quale ha avuto esito negativo;
che il RE doveva rifornirsi con scadenza mediamente settimanale di sostanza per consumo personale e che era dunque del tutto naturale che contattasse abitualmente i suoi fornitori;
che l'abitualità di tali contatti non può ritenersi ex se integrante una presunta condotta gravemente colposa quale causa ostativa al riconoscimento della riparazione richiesta, dovendo invece essere ricondotta alla sistematica e perdurante necessità del medesimo di 3 procurarsi lo stupefacente;
che non può ritenersi sintomatica di un'ipotetica colpa grave la circostanza che il medesimo utilizzasse espressioni convenzionali in uso a tali spacciatori. La difesa sostiene che l’adozione e il lungo mantenimento della misura cautelare applicata siano invece addebitabili esclusivamente all'insufficiente e non corretta valutazione da parte del Giudice della cautela di tutti gli incontrovertibili elementi sopra evidenziati. 4. Con memoria tempestivamente pervenuta, l’Avvocatura dello Stato ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, che lo stesso venga rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va considerato che la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, conseguendone che il giudice della riparazione ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203638), con l’unico limite per cui il giudice della riparazione non può ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). Questa Corte ha recentemente affrontato il tema del compendio sul quale può fondarsi la valutazione del giudice della riparazione al fine di ritenere integrata la condizione ostativa. Al riguardo, ha ricordato il principio generale per il quale, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, sono valutabili, per dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa dell'istante ostativi alla riparazione, tutti gli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela, anche se non utilizzabili nelle ulteriori fasi processuali, rimanendo preclusa solo la valutazione di elementi non ritenuti provati nel loro accadimento fattuale dal giudice del merito e degli elementi affetti da inutilizzabilità patologica, ovvero assunti in violazione dei divieti stabiliti dalla legge (cfr. in mot. Sez. 4, n. 7225 del 12/12/2023, dep. 2024, Cannarile Lucio Eugenio, Rv. 285828). Va altresì ricordato che agli effetti della valutazione circa la condotta sinergica dell'interessato come causa ostativa al riconoscimento del beneficio, deve intendersi colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, 4 per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale. Nel caso di specie, la Corte di Bari ha del tutto correttamente valorizzato, in termini ostativi al riconoscimento del diritto all’indennizzo, condotte del ricorrente, riconosciute accertate nel procedimento principale, anche se in questo valutate prive di rilevanza penale, rappresentate dall’aver egli interloquito molte volte con i cugini EL, soggetti di cui si è accertato che gestissero il mercato all’ingrosso di diverse tipologie di stupefacenti a Palo del Colle. La Corte territoriale ha evidenziato come, in tali conversazioni, l’istante avesse assunto un atteggiamento idoneo a far apparire non solo una certa abitualità delle relazioni commerciali con i EL, ma anche una certa capacità contrattuale nelle trattative. Tutto ciò, unitamente al linguaggio criptico, ha reso, a detta del Giudice della riparazione, «gravemente opaco» il ruolo del RE, oltre ad esprimere una sua «gravissima negligenza» poiché egli ben poteva immaginare che, per ciò solo, gli inquirenti potessero accostarlo all’operato illecito dei cugini EL nel commercio di stupefacenti. È noto che, secondo l'insegnamento di questa Corte, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito Alfredo, Rv. 277475; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, dep. 2018, Puro, Rv. 274498). In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento, se accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo; la giurisprudenza di legittimità sostiene invero che integri gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese Antonio, Rv. 280547). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Le spese in favore del Ministero resistente non sono dovute, 5 atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze delle Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino Ciro;
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore dell’Avvocatura generale dello Stato non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese al Ministero resistente. Così deciso il 16 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL AN AT ER
che, nel corso delle indagini preliminari e nel successivo dibattimento, non è emerso alcun elemento ancorché indiziario che potesse valere a corroborare i sospetti iniziali rinvenienti dalle sopraccitate intercettazioni;
che detti sospetti sono risultati altresì smentiti dalla perquisizione domiciliare eseguita presso l'abitazione dell'imputato la quale ha avuto esito negativo;
che il RE doveva rifornirsi con scadenza mediamente settimanale di sostanza per consumo personale e che era dunque del tutto naturale che contattasse abitualmente i suoi fornitori;
che l'abitualità di tali contatti non può ritenersi ex se integrante una presunta condotta gravemente colposa quale causa ostativa al riconoscimento della riparazione richiesta, dovendo invece essere ricondotta alla sistematica e perdurante necessità del medesimo di 3 procurarsi lo stupefacente;
che non può ritenersi sintomatica di un'ipotetica colpa grave la circostanza che il medesimo utilizzasse espressioni convenzionali in uso a tali spacciatori. La difesa sostiene che l’adozione e il lungo mantenimento della misura cautelare applicata siano invece addebitabili esclusivamente all'insufficiente e non corretta valutazione da parte del Giudice della cautela di tutti gli incontrovertibili elementi sopra evidenziati. 4. Con memoria tempestivamente pervenuta, l’Avvocatura dello Stato ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, che lo stesso venga rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va considerato che la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, conseguendone che il giudice della riparazione ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203638), con l’unico limite per cui il giudice della riparazione non può ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). Questa Corte ha recentemente affrontato il tema del compendio sul quale può fondarsi la valutazione del giudice della riparazione al fine di ritenere integrata la condizione ostativa. Al riguardo, ha ricordato il principio generale per il quale, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, sono valutabili, per dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa dell'istante ostativi alla riparazione, tutti gli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela, anche se non utilizzabili nelle ulteriori fasi processuali, rimanendo preclusa solo la valutazione di elementi non ritenuti provati nel loro accadimento fattuale dal giudice del merito e degli elementi affetti da inutilizzabilità patologica, ovvero assunti in violazione dei divieti stabiliti dalla legge (cfr. in mot. Sez. 4, n. 7225 del 12/12/2023, dep. 2024, Cannarile Lucio Eugenio, Rv. 285828). Va altresì ricordato che agli effetti della valutazione circa la condotta sinergica dell'interessato come causa ostativa al riconoscimento del beneficio, deve intendersi colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, 4 per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale. Nel caso di specie, la Corte di Bari ha del tutto correttamente valorizzato, in termini ostativi al riconoscimento del diritto all’indennizzo, condotte del ricorrente, riconosciute accertate nel procedimento principale, anche se in questo valutate prive di rilevanza penale, rappresentate dall’aver egli interloquito molte volte con i cugini EL, soggetti di cui si è accertato che gestissero il mercato all’ingrosso di diverse tipologie di stupefacenti a Palo del Colle. La Corte territoriale ha evidenziato come, in tali conversazioni, l’istante avesse assunto un atteggiamento idoneo a far apparire non solo una certa abitualità delle relazioni commerciali con i EL, ma anche una certa capacità contrattuale nelle trattative. Tutto ciò, unitamente al linguaggio criptico, ha reso, a detta del Giudice della riparazione, «gravemente opaco» il ruolo del RE, oltre ad esprimere una sua «gravissima negligenza» poiché egli ben poteva immaginare che, per ciò solo, gli inquirenti potessero accostarlo all’operato illecito dei cugini EL nel commercio di stupefacenti. È noto che, secondo l'insegnamento di questa Corte, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito Alfredo, Rv. 277475; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, dep. 2018, Puro, Rv. 274498). In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento, se accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo; la giurisprudenza di legittimità sostiene invero che integri gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese Antonio, Rv. 280547). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Le spese in favore del Ministero resistente non sono dovute, 5 atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze delle Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino Ciro;
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore dell’Avvocatura generale dello Stato non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese al Ministero resistente. Così deciso il 16 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL AN AT ER