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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
DEL ROSARIO ETTORE, Relatore
TOLLOSO ANTONIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13/2021 depositato il 26/01/2021
proposto da
Ricorrente_1 Bv - P_IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1 Amsterdam NN
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOSP. RIMBORSO n. 53892 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 BV, con sede nei Paesi Bassi, proponeva ricorso avverso provvedimento di sospensione emesso dal Centro Operativo dell'Agenzia delle Entrate del rimborso IVA della somma di € 295.0061,80 richiesto per l'anno 2019. La società ricorrente deduceva di aver acquistato da due società italiane prodotti informatici da inserire in apparecchiature da gioco. I beni non erano stati consegnati dalle due società alla ricorrente, ma direttamente alla cliente della ricorrente: la società italiana Società_1 S.r.l. Nel provvedimento negativo il COP ha motivato il diniego con la sussistenza di debiti erariali da parte della ricorrente per un importo di € 1.551.634,88, di cui la ricorrente però ignora i presupposti. In assenza di notifica di tali presupposti e per il decorso dei termini di prescrizione, la ricorrente deduceva la illegittimità del diniego e concludeva per l'annullamento del provvedimento di sospensione.
Il Centro Operativo di Pescara della Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e deduceva in contrario la sussistenza di debiti erariali per iscrizioni a ruolo effettuate dalla Direzione Provinciale di Milano 1 della complessiva somma di € 1.551.634,88 in relazione alle due partite IVA aperte in Italia dalla ricorrente.
Deduceva poi il difetto di prova del credito chiesto a rimborso e concludeva per il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria l'Ufficio comunicava che era intervenuta conciliazione giudiziale e che le parti chiedevano la estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della comunicazione della intervenuta conciliazione tra le parti, va dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara dichiara la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Pescara, il 18 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Ettore Del Rosario Dott. Antonio D'Alessio
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
DEL ROSARIO ETTORE, Relatore
TOLLOSO ANTONIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13/2021 depositato il 26/01/2021
proposto da
Ricorrente_1 Bv - P_IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1 Amsterdam NN
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOSP. RIMBORSO n. 53892 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 BV, con sede nei Paesi Bassi, proponeva ricorso avverso provvedimento di sospensione emesso dal Centro Operativo dell'Agenzia delle Entrate del rimborso IVA della somma di € 295.0061,80 richiesto per l'anno 2019. La società ricorrente deduceva di aver acquistato da due società italiane prodotti informatici da inserire in apparecchiature da gioco. I beni non erano stati consegnati dalle due società alla ricorrente, ma direttamente alla cliente della ricorrente: la società italiana Società_1 S.r.l. Nel provvedimento negativo il COP ha motivato il diniego con la sussistenza di debiti erariali da parte della ricorrente per un importo di € 1.551.634,88, di cui la ricorrente però ignora i presupposti. In assenza di notifica di tali presupposti e per il decorso dei termini di prescrizione, la ricorrente deduceva la illegittimità del diniego e concludeva per l'annullamento del provvedimento di sospensione.
Il Centro Operativo di Pescara della Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e deduceva in contrario la sussistenza di debiti erariali per iscrizioni a ruolo effettuate dalla Direzione Provinciale di Milano 1 della complessiva somma di € 1.551.634,88 in relazione alle due partite IVA aperte in Italia dalla ricorrente.
Deduceva poi il difetto di prova del credito chiesto a rimborso e concludeva per il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria l'Ufficio comunicava che era intervenuta conciliazione giudiziale e che le parti chiedevano la estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della comunicazione della intervenuta conciliazione tra le parti, va dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara dichiara la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Pescara, il 18 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Ettore Del Rosario Dott. Antonio D'Alessio