Sentenza 18 febbraio 1999
Massime • 1
Le nuove regole di sospensione dell'esecuzione della pena previste dai commi quinto, settimo e nono dell'art. 656 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della legge n. 165 del 1998, si applicano anche agli ordini di carcerazione emessi nella vigenza della normativa precedente, mentre le incombenze demandata al pubblico ministero dal novellato art. 656, comma quinto, cod. proc. pen. non sono in alcuna maniera condizionate dalla reperibilità del condannato, spiegando ogni loro effetto giuridico dall'effettiva consegna degli atti a costui.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/1999, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROSSI BRUNO Presidente del 18.02.1999
1.Dott. CAMPO STEFANO Consigliere SENTENZA
2.Dott. GIORDANO UMBERTO " N.1488
3.Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DUBOLINO PIETRO " 44538/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) Procuratore della Repubblica presso TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREnei confronti di:
DI ZO RA N. IL 13.07.1973
avverso ordinanza del 29.09.1998 TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G. Dr. Giuseppe FFBBRARO il quale chiede il rigetto del ricorso;
OSSERVA:
1. Con ordinanza in data 29 settembre 1998 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice dell'esecuzione, disponeva la sospensione dell'efficacia dell'ordine di carcerazione, con conseguente scarcerazione del condannato, emesso dal competente pubblico ministero nel confronti di ZO EL, relativamente alla sentenza di condanna alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione emessa dallo stesso tribunale in data 18 aprile 1997 (irrevocabile il 19 novembre 1997), rilevando che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 maggio 1998 n. 165, il pubblico ministero avrebbe dovuto emettere decreto di sospensione dell'esecuzione della detta pena e consegnare al condannato, in uno con detto provvedimento, l'avviso della facoltà spettantegli di proporre entro trenta giorni istanza documentata di applicazione di una delle misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario.
2. Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica presso il sunnominato tribunale, il quale deduce erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione alla legge 27.5.1998 n. 165), assumendo che la nuova normativa non era applicabile all'ordine di carcerazione emesso nei confronti del ZO, in quanto il provvedimento era stato emanato in data - 1 giugno 1998, antecedente a quella - 14 giugno 1998 - dell'entrata in vigore della legge 165/1998 e, in subordine, rilevando che, in ogni caso, la nuova normativa non era applicabile al caso di specie, dal momento che il condannato si era reso irreperibile, di tal che non potevano essergli "consegnati" il decreto di sospensione dell'esecuzione della pena e l'avviso della facoltà di instare per l'applicazione di misura alternativa alla detenzione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome manifestamente infondato.
Invero, questa Corte (cfr., tra le tante, Sez. I, cc. 18.1.1999, ric. p.m. in proc. Hamrouch) ha costantemente affermato che le nuove regole di sospensione della pena, previste dai commi quinto, settimo, e nono dell'art. 656 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge 27.5.1998 n. 165, debbono applicarsi anche agli ordini di carcerazione emessi nella vigenza della normativa precedente, mentre le incombenze demandate al pubblico ministero dal novellato art. 656 co. 5^ c.p.p. non sono in alcuna maniera condizionate dalla reperibilità o meno del condannato, spiegando ogni loro effetto giuridico dalla effettiva consegna degli atti a costui, così come in vigenza della precedente regolamentazione avveniva per il provvedimento di carcerazione, alla cui emissione era giuridicamente indifferente lo stato di reperibilità del svio destinatario, di guisa che le censure rivolte dal p.m. ricorrente all'ordinanza impugnata s'appalesano manifestamente infondate con conseguente inammissibilità del gravame.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999