TAR
Sentenza 18 marzo 2026
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 18/03/2026, n. 5131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5131 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 11241/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 18/03/2026
N. 05131 /2026 REG.PROV.COLL. N. 11241/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11241 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-anche in qualità di esercente la responsabilità sulla minore-
OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Benedetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: N. 11241/2024 REG.RIC.
- del verbale della seduta della Commissione centrale di cui all'art. 10 D.L. n. 8/1991 del 25.9.2024, notificato l'8.10.2024, nel corso della quale è stata deliberata la revoca del programma speciale di protezione nei confronti del collaboratore di giustizia -
OMISSIS- e dei suoi familiari, nonché nella parte in cui non dispone l'applicazione, a favore dei ricorrenti, delle misure di reinserimento sociale e di capitalizzazione;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- dell'atto del 16.7.2025 di conferma della precedente deliberazione di revoca del programma di protezione disposto nei confronti dei ricorrenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2026 il dott. OV ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrete, -OMISSIS-, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui tre figli minori, impugnava la delibera adottata il 25.9.2024 dalla Commissione centrale, di cui all'art. 10 D.L. n. 8/1991, di revoca dello speciale programma di protezione nei riguardi del collaboratore di giustizia-OMISSIS-, ex coniuge della ricorrente, nella parte in cui non aveva disposto l'applicazione, a favore della-OMISSIS- e dei figli, delle misure di reinserimento sociale e di capitalizzazione previste dall'art. 10 co. 14
D.M. 161/2004.
2. Il 14.11.2024 si costituiva formalmente in giudizio il Ministero dell'Interno. N. 11241/2024 REG.RIC.
3. All'udienza camerale del 26.11.2024 il procedimento veniva rinviato su richiesta proveniente dall'Avvocatura di Stato, stante la necessità di dover acquisire al fascicolo documenti in corso di declassifica.
4. Il 25.1.2025 il Ministero dell'Interno depositava gli atti anzidetti.
5. All'esito dell'udienza camerale del 28.1.2025 il Collegio, con ordinanza n. -
OMISSIS-, respingeva la richiesta di misure cautelari.
6. Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Consiglio di Stato, terza sezione, accoglieva l'appello cautelare, sospendendo l'efficacia dell'atto impugnato e disponendo il riesame della posizione dei ricorrenti.
7. Con delibera adottata il 16.7.2025 la Commissione centrale, rivalutata la posizione dei ricorrenti, confermava la decisione assunta il 25.9.2024.
8. In data 7.10.2025 veniva presentata istanza ai sensi dell'art. 116 co. 2 c.p.a. al fine di poter ottenere l'ostensione della nota redatta dalla DNAA dell'11.6.2025, richiamata nel verbale della seduta del 16.7.2025.
9. Il 20.10.2025 veniva notificato ricorso per motivi aggiunti, depositato il 22.10.2025, con il quale si impugnava la nuova delibera emessa, ancora una volta lamentandosi della mancata applicazione dell'art. 10 co. 14 D.M. 161/2004.
9.1 In sintesi, dopo aver premesso che i ricorrenti costituiscono un nucleo familiare autonomo da quello dello -OMISSIS-, ciò sin dal 2016, ergo da molto prima rispetto all'inserimento nel programma di protezione, avvenuto nel 2021, si rappresentava che il programma adottato nei loro riguardi si sarebbe dovuto considerare distinto da quello applicato allo -OMISSIS-, non a caso sotto protezione sin dal 2019.
9.2 Inoltre, si evidenziava che, essendosi la-OMISSIS- separata dallo -OMISSIS- nel
2016 (cfr. la sentenza emessa dal Tribunale di Latina depositata in atti), la
Commissione centrale aveva errato nel considerarla come “familiare” dello -
OMISSIS-. Peraltro, le misure di protezione non erano state di certo applicate perché il nucleo della-OMISSIS- “coabitasse” con lo -OMISSIS-, ma piuttosto perché si N. 11241/2024 REG.RIC.
trattava di soggetti comunque esposti a grave pericolo. Detto altrimenti, si era fatta applicazione dell'art. 9 comma 5 D.L. n. 8/1991 nella parte in cui fa riferimento “a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone”, differenziandoli dai conviventi. Ebbene, anche questa ulteriore circostanza, avrebbe dovuto condurre l'amministrazione a tenere distinta la posizione del nucleo della-OMISSIS- dalla posizione di-OMISSIS-.
9.3 Dunque, pur non contestando i ricorrenti i motivi che avevano condotto l'amministrazione ad adottare il provvedimento di revoca nei riguardi dello -
OMISSIS-, si lamentava che non fossero state loro riconosciute le misure di reinserimento sociale di cui all'art. 10 co. 14 D.M. 161/2004, stante la non imputabilità
a loro delle violazioni contestate e l'alterità del nucleo familiare riconducibile alla-
OMISSIS-. Ovvero, si contestava che l'amministrazione avrebbe dovuto limitarsi nei loro riguardi a “non confermare” il programma di protezione, piuttosto che revocarlo, riconoscendo di conseguenza le misure di reinserimento sociali previste dal combinato disposto degli artt. 13 co. 8 D.L. 8/1991 e 10 co. 14 D.M. 161/2004, questo anche considerando il tempo considerevole (oltre tre anni) in cui era durato il regime tutorio.
10. Con ordinanza n-OMISSIS- il Collegio disponeva integrarsi l'istruttoria.
11. Il 10.11.2025 il Ministero degli Interni produceva in giudizio la nota della DNAA dell'11.6.2025, richiamata nel verbale della seduta del 16.7.2025 e favorevole a che la
Commissione centrale rivalutasse la posizione dei ricorrenti quantomeno con riferimento alla concessione nei loro riguardi della capitalizzazione.
12. Il 17.2.2026 parte ricorrente depositava in giudizio ulteriori documenti e il
24.2.2026 presentava una memoria.
13. All'udienza pubblica del 17.3.2026, la causa veniva trattenuta dal Collegio in decisione.
DIRITTO N. 11241/2024 REG.RIC.
14. Preliminarmente, come osservato anche da parte ricorrente, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso originario nonché dell'istanza di accesso proposta ex art. 116 co. 2 c.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse.
14.1 Invero, il provvedimento adottato dalla Commissione centrale il 25.9.2024 è stato sostituito dalla successiva delibera del 16.7.2025, da considerarsi quale “atto di conferma in senso proprio” e non “atto meramente confermativo”, posto che l'amministrazione ha rivalutato la posizione dei ricorrenti e non si è limitata a riportarsi al precedente atto negativo (per un approfondimento della differenza tra le due tipologie di atti si veda, tra le tante, TAR Lazio, sez. I, 1 febbraio 2023, n. 2023; in sintesi, per costante orientamento giurisprudenziale, si rientra nel primo ambito laddove vi sia stata una nuova istruttoria oppure una nuova valutazione degli interessi in gioco ed una nuova motivazione da parte dell'amministrazione).
14.2 Quanto, invece, all'istanza di accesso formulata, c'è da osservare che il
10.11.2025 è stata prodotta in giudizio dal Ministero degli Interni la nota della DNAA dell'11.6.2025, richiamata nel verbale della seduta del 16.7.2025.
15. Tanto premesso, sempre in via preliminare ed al fine di delimitare l'oggetto del presente giudizio con riferimento al ricorso per motivi aggiunti, c'è da sottolineare che i ricorrenti non contestano i motivi che hanno condotto l'amministrazione ad adottare il provvedimento di revoca nei riguardi di-OMISSIS-, bensì esclusivamente la circostanza che non sono state loro riconosciute le misure di reinserimento sociale di cui all'art. 10 co. 14 D.M. 161/2004, stante la non imputabilità a loro delle violazioni contestate al collaboratore e l'alterità del nucleo familiare riconducibile alla-
OMISSIS-.
16. Ebbene, in merito a tale doglianza, deve premettersi che, per giurisprudenza consolidata (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 7125/2025), le posizioni dei familiari di un soggetto ammesso allo speciale programma di protezione, in quanto necessariamente derivate da quella del titolare del programma, non possono essere N. 11241/2024 REG.RIC.
oggetto di un'autonoma valutazione, beneficiando gli stessi solo in via indiretta delle misure di tutela accordate al collaboratore, sempre che sussista un pericolo anche per la loro incolumità.
Ragion per cui la cessazione delle misure di protezione disposte nei confronti del titolare (per revoca o per mancata proroga) non può che travolgere la posizione dei congiunti ammessi al circuito tutorio in forza del rapporto di parentela oppure coniugio. A ragionare diversamente, le speciali misure di protezione resterebbero ultrattive nei confronti dei familiari anche quando la condotta collaborativa è cessata o le misure sono revocate.
17. Fatta tale premessa, tenuto conto anche di quanto osservato dal Consiglio di Stato nell'ordinanza cautelare n. -OMISSIS- e di quanto espresso dalla DNAA nel parere reso l'11.6.2025, si ritiene che, parimenti a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, nella specie, per la peculiarità del caso, così come meglio descritto nella parte in fatto, si può considerare che il nucleo familiare della-OMISSIS- sia stato sottoposto ad un regime di protezione differenziato rispetto a quello del titolare principale. Cioè, essendo emerso che il nucleo familiare della-OMISSIS- era separato dallo -OMISSIS- sicuramente già a partire dal 2016, ergo da ben prima che il collaboratore venisse sottoposto nel 2019 a programma di protezione, le tutele adottate nei riguardi della ricorrente e dei figli si sarebbero dovute valutare come distinte e non strettamente derivate.
Detto altrimenti, la vicenda può farsi rientrare nell'alveo dell'art. 9 co. 5 D.L. n.
8/1991 nella parte in cui fa riferimento “a coloro che risultino esposti a grave, attuale
e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone”, differenziandoli dai conviventi. Ebbene, anche questa ulteriore circostanza, ricavabile dalla normativa di settore, avrebbe dovuto condurre l'amministrazione resistente a tenere differenziata la posizione del nucleo familiare della-OMISSIS- dalla posizione di-OMISSIS-. N. 11241/2024 REG.RIC.
18. Ne deriva che l'amministrazione, come ritenuto da parte ricorrente, nel caso in questione si sarebbe dovuta limitare nei riguardi del nucleo familiare della ricorrente a “non confermare” il programma di protezione (come inevitabile che fosse a fronte della revoca nei riguardi del collaboratore), piuttosto che revocarlo, riconoscendo, di conseguenza, le misure di reinserimento sociali previste dal combinato disposto degli artt. 13 co. 8 D.L. 8/1991 e 10 co. 14 D.M. 161/2004, questo anche considerando il tempo, sicuramente non di poco momento (oltre tre anni), nel quale è durato il regime tutorio.
19. In conclusione, salvo le valutazioni future in punto di capitalizzazione (o meglio rispetto al quantum della stessa), la delibera adottata dalla Commissione centrale in data 16.7.2025 deve essere annullata.
20. La novità e peculiarità della vicenda consente di compensare le spese di lite, ad eccezione della restituzione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara l'improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse;
- dichiara l'improcedibilità dell'istanza di accesso presentata ai sensi dell'art. 116 co.
2 c.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla il provvedimento del
16.7.2025 adottato dalla Commissione centrale.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato che va posto a carico dell'amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 11241/2024 REG.RIC.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti e-OMISSIS-.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN NI, Presidente
OV ME, Referendario, Estensore
Silvia NE, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
OV ME AN NI
IL SEGRETARIO N. 11241/2024 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 18/03/2026
N. 05131 /2026 REG.PROV.COLL. N. 11241/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11241 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-anche in qualità di esercente la responsabilità sulla minore-
OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Benedetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: N. 11241/2024 REG.RIC.
- del verbale della seduta della Commissione centrale di cui all'art. 10 D.L. n. 8/1991 del 25.9.2024, notificato l'8.10.2024, nel corso della quale è stata deliberata la revoca del programma speciale di protezione nei confronti del collaboratore di giustizia -
OMISSIS- e dei suoi familiari, nonché nella parte in cui non dispone l'applicazione, a favore dei ricorrenti, delle misure di reinserimento sociale e di capitalizzazione;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- dell'atto del 16.7.2025 di conferma della precedente deliberazione di revoca del programma di protezione disposto nei confronti dei ricorrenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2026 il dott. OV ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrete, -OMISSIS-, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui tre figli minori, impugnava la delibera adottata il 25.9.2024 dalla Commissione centrale, di cui all'art. 10 D.L. n. 8/1991, di revoca dello speciale programma di protezione nei riguardi del collaboratore di giustizia-OMISSIS-, ex coniuge della ricorrente, nella parte in cui non aveva disposto l'applicazione, a favore della-OMISSIS- e dei figli, delle misure di reinserimento sociale e di capitalizzazione previste dall'art. 10 co. 14
D.M. 161/2004.
2. Il 14.11.2024 si costituiva formalmente in giudizio il Ministero dell'Interno. N. 11241/2024 REG.RIC.
3. All'udienza camerale del 26.11.2024 il procedimento veniva rinviato su richiesta proveniente dall'Avvocatura di Stato, stante la necessità di dover acquisire al fascicolo documenti in corso di declassifica.
4. Il 25.1.2025 il Ministero dell'Interno depositava gli atti anzidetti.
5. All'esito dell'udienza camerale del 28.1.2025 il Collegio, con ordinanza n. -
OMISSIS-, respingeva la richiesta di misure cautelari.
6. Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Consiglio di Stato, terza sezione, accoglieva l'appello cautelare, sospendendo l'efficacia dell'atto impugnato e disponendo il riesame della posizione dei ricorrenti.
7. Con delibera adottata il 16.7.2025 la Commissione centrale, rivalutata la posizione dei ricorrenti, confermava la decisione assunta il 25.9.2024.
8. In data 7.10.2025 veniva presentata istanza ai sensi dell'art. 116 co. 2 c.p.a. al fine di poter ottenere l'ostensione della nota redatta dalla DNAA dell'11.6.2025, richiamata nel verbale della seduta del 16.7.2025.
9. Il 20.10.2025 veniva notificato ricorso per motivi aggiunti, depositato il 22.10.2025, con il quale si impugnava la nuova delibera emessa, ancora una volta lamentandosi della mancata applicazione dell'art. 10 co. 14 D.M. 161/2004.
9.1 In sintesi, dopo aver premesso che i ricorrenti costituiscono un nucleo familiare autonomo da quello dello -OMISSIS-, ciò sin dal 2016, ergo da molto prima rispetto all'inserimento nel programma di protezione, avvenuto nel 2021, si rappresentava che il programma adottato nei loro riguardi si sarebbe dovuto considerare distinto da quello applicato allo -OMISSIS-, non a caso sotto protezione sin dal 2019.
9.2 Inoltre, si evidenziava che, essendosi la-OMISSIS- separata dallo -OMISSIS- nel
2016 (cfr. la sentenza emessa dal Tribunale di Latina depositata in atti), la
Commissione centrale aveva errato nel considerarla come “familiare” dello -
OMISSIS-. Peraltro, le misure di protezione non erano state di certo applicate perché il nucleo della-OMISSIS- “coabitasse” con lo -OMISSIS-, ma piuttosto perché si N. 11241/2024 REG.RIC.
trattava di soggetti comunque esposti a grave pericolo. Detto altrimenti, si era fatta applicazione dell'art. 9 comma 5 D.L. n. 8/1991 nella parte in cui fa riferimento “a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone”, differenziandoli dai conviventi. Ebbene, anche questa ulteriore circostanza, avrebbe dovuto condurre l'amministrazione a tenere distinta la posizione del nucleo della-OMISSIS- dalla posizione di-OMISSIS-.
9.3 Dunque, pur non contestando i ricorrenti i motivi che avevano condotto l'amministrazione ad adottare il provvedimento di revoca nei riguardi dello -
OMISSIS-, si lamentava che non fossero state loro riconosciute le misure di reinserimento sociale di cui all'art. 10 co. 14 D.M. 161/2004, stante la non imputabilità
a loro delle violazioni contestate e l'alterità del nucleo familiare riconducibile alla-
OMISSIS-. Ovvero, si contestava che l'amministrazione avrebbe dovuto limitarsi nei loro riguardi a “non confermare” il programma di protezione, piuttosto che revocarlo, riconoscendo di conseguenza le misure di reinserimento sociali previste dal combinato disposto degli artt. 13 co. 8 D.L. 8/1991 e 10 co. 14 D.M. 161/2004, questo anche considerando il tempo considerevole (oltre tre anni) in cui era durato il regime tutorio.
10. Con ordinanza n-OMISSIS- il Collegio disponeva integrarsi l'istruttoria.
11. Il 10.11.2025 il Ministero degli Interni produceva in giudizio la nota della DNAA dell'11.6.2025, richiamata nel verbale della seduta del 16.7.2025 e favorevole a che la
Commissione centrale rivalutasse la posizione dei ricorrenti quantomeno con riferimento alla concessione nei loro riguardi della capitalizzazione.
12. Il 17.2.2026 parte ricorrente depositava in giudizio ulteriori documenti e il
24.2.2026 presentava una memoria.
13. All'udienza pubblica del 17.3.2026, la causa veniva trattenuta dal Collegio in decisione.
DIRITTO N. 11241/2024 REG.RIC.
14. Preliminarmente, come osservato anche da parte ricorrente, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso originario nonché dell'istanza di accesso proposta ex art. 116 co. 2 c.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse.
14.1 Invero, il provvedimento adottato dalla Commissione centrale il 25.9.2024 è stato sostituito dalla successiva delibera del 16.7.2025, da considerarsi quale “atto di conferma in senso proprio” e non “atto meramente confermativo”, posto che l'amministrazione ha rivalutato la posizione dei ricorrenti e non si è limitata a riportarsi al precedente atto negativo (per un approfondimento della differenza tra le due tipologie di atti si veda, tra le tante, TAR Lazio, sez. I, 1 febbraio 2023, n. 2023; in sintesi, per costante orientamento giurisprudenziale, si rientra nel primo ambito laddove vi sia stata una nuova istruttoria oppure una nuova valutazione degli interessi in gioco ed una nuova motivazione da parte dell'amministrazione).
14.2 Quanto, invece, all'istanza di accesso formulata, c'è da osservare che il
10.11.2025 è stata prodotta in giudizio dal Ministero degli Interni la nota della DNAA dell'11.6.2025, richiamata nel verbale della seduta del 16.7.2025.
15. Tanto premesso, sempre in via preliminare ed al fine di delimitare l'oggetto del presente giudizio con riferimento al ricorso per motivi aggiunti, c'è da sottolineare che i ricorrenti non contestano i motivi che hanno condotto l'amministrazione ad adottare il provvedimento di revoca nei riguardi di-OMISSIS-, bensì esclusivamente la circostanza che non sono state loro riconosciute le misure di reinserimento sociale di cui all'art. 10 co. 14 D.M. 161/2004, stante la non imputabilità a loro delle violazioni contestate al collaboratore e l'alterità del nucleo familiare riconducibile alla-
OMISSIS-.
16. Ebbene, in merito a tale doglianza, deve premettersi che, per giurisprudenza consolidata (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 7125/2025), le posizioni dei familiari di un soggetto ammesso allo speciale programma di protezione, in quanto necessariamente derivate da quella del titolare del programma, non possono essere N. 11241/2024 REG.RIC.
oggetto di un'autonoma valutazione, beneficiando gli stessi solo in via indiretta delle misure di tutela accordate al collaboratore, sempre che sussista un pericolo anche per la loro incolumità.
Ragion per cui la cessazione delle misure di protezione disposte nei confronti del titolare (per revoca o per mancata proroga) non può che travolgere la posizione dei congiunti ammessi al circuito tutorio in forza del rapporto di parentela oppure coniugio. A ragionare diversamente, le speciali misure di protezione resterebbero ultrattive nei confronti dei familiari anche quando la condotta collaborativa è cessata o le misure sono revocate.
17. Fatta tale premessa, tenuto conto anche di quanto osservato dal Consiglio di Stato nell'ordinanza cautelare n. -OMISSIS- e di quanto espresso dalla DNAA nel parere reso l'11.6.2025, si ritiene che, parimenti a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, nella specie, per la peculiarità del caso, così come meglio descritto nella parte in fatto, si può considerare che il nucleo familiare della-OMISSIS- sia stato sottoposto ad un regime di protezione differenziato rispetto a quello del titolare principale. Cioè, essendo emerso che il nucleo familiare della-OMISSIS- era separato dallo -OMISSIS- sicuramente già a partire dal 2016, ergo da ben prima che il collaboratore venisse sottoposto nel 2019 a programma di protezione, le tutele adottate nei riguardi della ricorrente e dei figli si sarebbero dovute valutare come distinte e non strettamente derivate.
Detto altrimenti, la vicenda può farsi rientrare nell'alveo dell'art. 9 co. 5 D.L. n.
8/1991 nella parte in cui fa riferimento “a coloro che risultino esposti a grave, attuale
e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone”, differenziandoli dai conviventi. Ebbene, anche questa ulteriore circostanza, ricavabile dalla normativa di settore, avrebbe dovuto condurre l'amministrazione resistente a tenere differenziata la posizione del nucleo familiare della-OMISSIS- dalla posizione di-OMISSIS-. N. 11241/2024 REG.RIC.
18. Ne deriva che l'amministrazione, come ritenuto da parte ricorrente, nel caso in questione si sarebbe dovuta limitare nei riguardi del nucleo familiare della ricorrente a “non confermare” il programma di protezione (come inevitabile che fosse a fronte della revoca nei riguardi del collaboratore), piuttosto che revocarlo, riconoscendo, di conseguenza, le misure di reinserimento sociali previste dal combinato disposto degli artt. 13 co. 8 D.L. 8/1991 e 10 co. 14 D.M. 161/2004, questo anche considerando il tempo, sicuramente non di poco momento (oltre tre anni), nel quale è durato il regime tutorio.
19. In conclusione, salvo le valutazioni future in punto di capitalizzazione (o meglio rispetto al quantum della stessa), la delibera adottata dalla Commissione centrale in data 16.7.2025 deve essere annullata.
20. La novità e peculiarità della vicenda consente di compensare le spese di lite, ad eccezione della restituzione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara l'improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse;
- dichiara l'improcedibilità dell'istanza di accesso presentata ai sensi dell'art. 116 co.
2 c.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla il provvedimento del
16.7.2025 adottato dalla Commissione centrale.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato che va posto a carico dell'amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 11241/2024 REG.RIC.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti e-OMISSIS-.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN NI, Presidente
OV ME, Referendario, Estensore
Silvia NE, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
OV ME AN NI
IL SEGRETARIO N. 11241/2024 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.