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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/10/2025, n. 7341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7341 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 532/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria ZA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 532/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti DE SIMONE CLAUDIO E Parte_1 P.IVA_1 VIGANÒ ELIANA, elettivamente domiciliata in VIA QUADRONNO, 4 20122 MILANO (MI) presso i predetti difensori
ATTRICE/OPPONENTE contro
PROF. ARCH. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 ROSSETTI STEFANO, elettivamente domiciliata in VIA SOTTOCORNO, 2 20129 MILANO presso il predetto difensore
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI parte opponente
“ IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE
- Sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per tutti i motivi di cui al presente atto. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Accertata e dichiarata la fondatezza dei motivi di opposizione di cui al presente atto, dichiarare:
1. L'IRREGOLARITA' FORMALE DELL'ATTO DI PRECETTO per prevalenza – in caso di contrasto
– del dispositivo sulla motivazione della sentenza;
2. L'INSUSSISTENZA DELLA SOLIDARIETA' ATTIVA e la conseguente mancanza di titolo in capo all'Arch. per richiedere l'integrale somma residua;
CP_1
3. La conseguente, in accoglimento dei punti 1 e 2 del presente atto, ERRONEITA' TTO DI Pt_2 PRECETTO: A) per la richiesta dell'intera somma residua;
B) per la non debenza delle somme per spese esenti (CU e marca per chiamata di terzo) e per spese di TU come liquidate con decreto del
pagina 1 di 7 17/10/2020; C) per l'erroneità dell'imputazione degli acconti versati al de cuius Arch. per Per_1 l'effetto
- dichiarare che l'importo residuo dovuto dall'attrice opponente al convenuto opposto ARCH. è pari ad € 277,79 e che il residuo importo dovuto – detratti gli acconti al 50% versati - al CP_1 de cuius ARCH. spetta agli eredi di quest'ultimo, che ancora non si conoscono. Per_1 IN VIA ISTRUTTORIA Con ogni più ampia riserva di integrare, precisare e di formulare istanze, anche istruttorie, nonché di produrre documenti nei modi e nei termini di legge, anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie ai sensi del D.M. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione del compenso per la professione forense (15%), CPA ed IVA come per legge.”
CONCLUSIONI parte opposta
“che l'Ill.mo Giudice dell'esecuzione adito, nell'interpretare, anche in risoluzione dell'errore materiale, il titolo esecutivo giudiziale de quo, disattesa ogni contraria istanza, previo qualisvoglia accertamento e declaratoria del caso, respingere nel migliore dei modi l'opposizione di in persona del Parte_1 legale rappesentante e A.U., sig. , in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi Parte_3 indicati in atti. In ogni caso con vittoria di competenze di lite da liquidarsi ex DM compensi professionali oltre spese generali e Cpa, nonché VA, se dovuta per legge. Si chiede assegnarsi la causa in decisione e concedersi i termini di rito per il deposito delle comparse e memorie conclusionali.
Con perfetto ossequio e salvis juribus.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I) La società ha spiegato opposizione (ex art 615 comma 1 c.p.c.) al precetto Parte_1 notificatole dal Prof. Arch. in forza della sentenza n. 6192/2023 con la quale il Controparte_1
Tribunale di Milano, rigettando le domande dalla stessa proposta, la condannava al pagamento delle spese di lite in favore degli Architetti e , rappresentati da un unico difensore, nonché in Per_1 CP_1 favore della terza chiamata.
II) Nella propria opposizione ha eccepito:
1) l'irregolarità formale del precetto derivante dal contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, così argomentando: “Da una semplice lettura dello stesso (rectius del dispositivo) si evince che la somma per spese di lite complessivamente liquidata dal Tribunale di Milano in favore di entrambi i convenuti è pari ad € 14.103,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.(…) In nessun punto di tale dispositivo si fa menzione delle spese esenti per la chiamata del terzo né delle spese di TU.
(…)Tali somme non sono pertanto dovute ed andranno espunte dal conteggio dell'atto di precetto pagina 2 di 7 notificato”.
2) la natura parziaria e non solidale dell'obbligazione costituita in favore degli Architetti e Per_1
, rappresentate dal medesimo avvocato nel giudizio di cognizione: “Sul punto si osserva che, CP_1 secondo la Suprema Corte di Cassazione – infatti – non trova applicazione la presunzione di cui all'art. 1294 c.c. all'ipotesi di solidarietà attiva poiché è necessario – cfr. Cass. 2822/2014 e Cass.
2267/2019 – che quest'ultima risulti espressamente prevista dalla legge o sia contenuta in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente per l'esistenza del vincolo l'identitò qualitativa delle prestazioni e delle obbligazioni (Cass. n. 11606 11 aprile 2022).”
3) l'erroneità dell'atto di precetto sia alla luce di quanto dedotto ai punti 1) e 2), sia in considerazione di una possibile non debenza dell'IVA, atteso che “Il convenuto opposto – per aver diritto al 50% di tale somma comprensiva di IVA, dovrà dimostrare di non essere più titolare di partita IVA (…)”.
III) Con provvedimento del 24.01.2024 il Giudice, precedente assegnatario della controversia, rilevando la nullità della citazione per inosservanza dei termini a comparire, ha disposto la rinnovazione della notifica nel rispetto dei termini predetti.
IV) Il Prof. Arch. si è ritualmente costituito in data 17.4.24, chiedendo il rigetto delle domande CP_1 di parte opponente e rilevando quanto di seguito riportato riassuntivamente:
- “Il Giudice ha chiaramente espresso il suo pensiero su chi deve farsi carico delle spese per la chiamata del terzo, ma si aggiunge anche che l'orientamento dominante della giurisprudenza è nel senso di ritenere il contributo unificato (e ovviamente anche la marca) un'obbligazione ex lege e che, dunque, anche se il Giudice della cognizione non si sia pronunciato in merito, la parte che ne ha sostenuto il pagamento, se risultata vittoriosa in giudizio, ha comunque diritto al rimborso.”;
- “Per quanto riguarda le spese di TU (…)il dispositivo non è difforme, il dispositivo semplicemente omette per mero ed evidente lapsus calami l'intendimento chiarissimo che ha espresso in motivazione. (…)tale errore può essere con immediatezza colto e risolto dal GE oggi adito con la propria interpretazione del titolo esecutivo giudiziale. (…).”;
- “Nella fattispecie che ci occupa risulta dalla sentenza che i convenuti e Controparte_1 sono stati chiamati in giudizio con richiesta di essere condannati in solido e si Controparte_2 sono difesi un'unica difesa e senza differenziazione di questioni e col patrocinio del medesimo avvocato. Come non vi è stata duplicazione di condanna alle spese di soccombenza, stante
l'unica difesa, ne consegue che la condanna alle spese in loro favore è per questo, unica e solidale dal lato attivo nell'intendimento del giudice della cognizione.”; Parte
- (…)si chiarisce che la P. VA erroneamente indicata dagli da nel giudizio di merito in cui pagina 3 di 7 è risultata soccombente, apparteneva non all'arch. personalmente ma Controparte_1 all' costituita nel 2020 è cessata il 31/12/2021 Controparte_3
(…) L'Arch. (…) non ha (né ha mai avuto, una partita VA propria).” Controparte_1
V) Con ordinanza del 30/06/2024 il Giudice ha sospeso per fatti sopravvenuti l'efficacia esecutiva del titolo, stante l'intervenuta estinzione del credito posto a base del precetto, a seguito di assegnazione di somme a totale soddisfo delle spese e del credito residuo, assegnazione intervenuta nella procedura esecutiva presso terzi R.G. 495 / 2024 instaurata medio tempore dal creditore.
VI) All'udienza del 18/09/2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente davanti al Giudice scrivente, assegnatario della causa a decorrere dal 14.2.25.
VII) L'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Il primo motivo dell'opposizione, qualificabile ex art 615 c.p.c., è infondato.
Le spese relative al contributo unificato e alla marca da bollo per la chiamata in causa del terzo, svolta dal convenuto, sono da intendersi implicitamente addebitate all'attore soccombente, pur non avendone il Giudice fatta espressa menzione nella Sentenza in esame.
I predetti importi sono predeterminati per legge ai sensi e per gli effetti degli artt. 14, comma 3, e 30 del D.P.R. n. 115/2002 e pertanto sono comunque dovuti. Sul punto la Suprema Corte ha, infatti, precisato che: “Il contributo unificato atti giudiziari costituisce un'obbligazione ex lege di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, con la conseguenza che il giudice non è neppure tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare;
pertanto, il beneficiario della condanna alle spese di lite ben può azionare quest'ultima quale titolo esecutivo anche per la ripetizione delle somme da lui documentate o documentabili come in concreto sborsate per adempiere quell'obbligazione ex lege, in relazione al processo cui si riferisce la complessiva condanna alle spese in danno di controparte. (Cass. Civ., Sez. I, 10/07/2019, n. 18529)”.
Quanto alle ulteriori voci di spesa addebitate alla parte soccombente, si osserva che sulle stesse la
Sentenza in esame (n. 6192/2023 del Tribunale di Milano) ha specificamente motivato nell'apposito paragrafo di cui alle pagg. 23 e 24, intitolato “la regolamentazione delle spese”.
Infatti, il titolo esecutivo in argomento:
- dapprima si sofferma sui criteri adoperati nella quantificazione delle spese di lite, gravanti sul soccombente;
- poi menziona le spese di TU ponendole “interamente a carico della parte attrice”, per la somma come già liquidata con decreto in data 17 giugni 2020;
- infine, si pronuncia sulle spese legali della terza chiamata.
In ragione di quanto sopra, non rileva il mancato espresso riferimento alle spese di TU nel pagina 4 di 7 dispositivo, atteso il consolidato il principio di diritto secondo cui “In tema di giudicato l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del “dictum” giudiziale” (Cass. Civ. Sez. II;
21/08/2023 n. 24867).
Anche il secondo motivo dell'opposizione, qualificabile ex art 615 c.p.c., è infondato.
Preliminarmente si evidenzia che nel giudizio di cognizione, ove si è formato il titolo esecutivo in argomento, l'allora parte attrice aveva richiesto una condanna in solido degli Architetti e Per_1
; in quella medesima sede la difesa degli Architetti e è stata svolta da un unico CP_1 Per_1 CP_1 difensore e mediante i medesimi scritti difensivi, come si ricava implicitamente dal titolo esecutivo in esame: ((…) “ritualmente citati si costituivano in giudizio con unica comparsa di costituzione e risposta i convenuti architetti e ” (cfr. pag. 4 della sentenza n. 6192/2023). Per_1 CP_1
Inoltre, tale difesa, già formalmente unica come poc'anzi sottolineato, non ha in concreto differenziato le questioni giuridiche relative alle rispettive posizioni dei due professionisti. Ciò è desumibile dall'esame della motivazione della Sentenza in esame, azionata dal solo Arch. , sentenza di cui CP_1 si riportano alcuni stralci:
(…)Le domande svolte dall'attrice incardinano un giudizio di responsabilità extracontrattuale nei confronti dei convenuti, non avendo questi ultimi instaurato un rapporto obbligatorio di tipo contrattuale con la società (…)cfr. pag. 11 della sentenza) Pt_1
(…)Invero, il mutamento della destinazione dell'ottavo piano non è addebitabile alla condotta negligente dei convenuti (…)cfr. pag. 13 della sentenza)
(…)Tale evidenza fattuale implica che non è possibile accertare il nesso di causalità tra la condotta dei convenuti e il danno lamentato in quanto gli accertamenti tecnici (…)cfr. pag. 16 della sentenza
(…) può affermarsi che i rilievi svolti nell'elaborato peritale non consentono di ritenere assolto l'onere della prova del nesso causale tra l'evento dannoso allegato dall'attrice e la prestazione professionale resa dai convenuti (…) risulta impossibile determinare se e in che termini l'attività posta in essere dagli Arch. e abbia contribuito alla causazione dei danni lamentati dall'attrice (…) Per_1 CP_1
(cfr. pag. 18 della Sentenza).
A conclusione della parte motiva viene indicato il quantum delle spese di lite in favore degli Arch.
e richiamando i valori tariffari medi di cui al “D.M. n. 55/2014, come aggiornato con Per_1 CP_1
DM 147 del 2022, tenuto conto dell'impegno professionale e del valore della causa come da domanda attorea” (cfr. pag. 23 della Sentenza). Inoltre, con riferimento alla terza chiamata, il titolo esecutivo in esame ha applicato i minimi tariffari, in ragione dell'approccio difensivo dalla stessa operato, che si è pagina 5 di 7 concretizzato in un'adesione alla difesa già adottata dalle parti convenute, e dal comune e unico difensore, con deduzioni in fatto e in diritto integralmente sovrapponibili.
Inoltre, la natura solidale dell'obbligazione derivante dal titolo in esame va desunta quale conseguenza della summenzionata statuizione “complessiva” sulle spese eseguite dal Giudice di cognizione, sia in favore dei convenuti sia, per importo differente, in favore della terza chiamata.
Tale conclusione trova conferma anche nel dato letterale del dispositivo della sentenza azionata, atteso che il Giudice della cognizione ha utilizzato per la liquidazione di entrambe le posizioni, sia quella dei due professionisti convenuti che quella della singola compagnia assicurativa terza chiamata, il medesimo aggettivo “complessivi”.
In tale contesto, l'impiego dell'aggettivo in questione fa quindi desumere la natura solidale dell'obbligazione costituita, con la conseguenza che l'importo indicato può essere richiesto da ciascun creditore per l'intero.
A riguardo giova citare quanto statuito dalla Suprema Corte: “ai fini della determinazione del compenso dovuto al difensore che abbia assistito in giudizio una pluralità di parti, deve procedersi a una sola liquidazione delle spese processuali, a meno che l'opera defensionale, pur se formalmente unica, non abbia comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche” (Cass. Civ., Sez. III, 01/10/2009, n. 21064). Sulla scorta di tale principio giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha, più di recente, ritenuto di condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità nei confronti di tre controricorrenti, in solido tra loro, in ragione della circostanza che fossero difesi da un unico avvocato, il quale aveva redatto un unico atto di controricorso e memoria, senza che vi fossero differenziazioni delle rispettive posizioni processuali (Cass. Civ. Sez. I n. 10077 del 17/05/2016).
In definitiva quindi, sia il dato letterale del titolo esecutivo, come sopra riportato, sia l'unicità della difesa spiegata in sede di cognizione, portano a ritenere la sussistenza di una obbligazione solidale dal lato attivo.
Prive di fondamento sono da ritenersi, infine, le argomentazioni di parte opponente in merito alla
“probabile” non debenza dell'IVA, prevista dal titolo esecutivo e conteggiata nell'atto di precetto opposto. Risulta provato, dall'esito dell'interrogazione all'Agenzia delle Entrate, eseguita sul codice fiscale di parte opposta e prodotta nel fascicolo della medesima sub doc. 20, che l'Arch. non è CP_1
Parte titolare di partita iva e pertanto ha diritto a recuperare anche tale importo dalla non potendo portare la stessa in detrazione.
In conclusione, l'importo intimato con l'atto di precetto opposto risulta corretto.
VIII) Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in pagina 6 di 7 dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, per lo scaglione di riferimento (fino a 26.000,00), con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo, evidenziando in particolare che nella presente causa vanno applicati i valori minimi, tenuto conto della bassa complessità e della natura meramente documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore Parte_1 di che liquida in euro 1.700,00 per competenze professionali, oltre spese generali, Controparte_1
IVA e CPA come per legge.
Milano, 02/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria ZA
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria ZA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 532/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti DE SIMONE CLAUDIO E Parte_1 P.IVA_1 VIGANÒ ELIANA, elettivamente domiciliata in VIA QUADRONNO, 4 20122 MILANO (MI) presso i predetti difensori
ATTRICE/OPPONENTE contro
PROF. ARCH. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 ROSSETTI STEFANO, elettivamente domiciliata in VIA SOTTOCORNO, 2 20129 MILANO presso il predetto difensore
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI parte opponente
“ IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE
- Sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per tutti i motivi di cui al presente atto. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Accertata e dichiarata la fondatezza dei motivi di opposizione di cui al presente atto, dichiarare:
1. L'IRREGOLARITA' FORMALE DELL'ATTO DI PRECETTO per prevalenza – in caso di contrasto
– del dispositivo sulla motivazione della sentenza;
2. L'INSUSSISTENZA DELLA SOLIDARIETA' ATTIVA e la conseguente mancanza di titolo in capo all'Arch. per richiedere l'integrale somma residua;
CP_1
3. La conseguente, in accoglimento dei punti 1 e 2 del presente atto, ERRONEITA' TTO DI Pt_2 PRECETTO: A) per la richiesta dell'intera somma residua;
B) per la non debenza delle somme per spese esenti (CU e marca per chiamata di terzo) e per spese di TU come liquidate con decreto del
pagina 1 di 7 17/10/2020; C) per l'erroneità dell'imputazione degli acconti versati al de cuius Arch. per Per_1 l'effetto
- dichiarare che l'importo residuo dovuto dall'attrice opponente al convenuto opposto ARCH. è pari ad € 277,79 e che il residuo importo dovuto – detratti gli acconti al 50% versati - al CP_1 de cuius ARCH. spetta agli eredi di quest'ultimo, che ancora non si conoscono. Per_1 IN VIA ISTRUTTORIA Con ogni più ampia riserva di integrare, precisare e di formulare istanze, anche istruttorie, nonché di produrre documenti nei modi e nei termini di legge, anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie ai sensi del D.M. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione del compenso per la professione forense (15%), CPA ed IVA come per legge.”
CONCLUSIONI parte opposta
“che l'Ill.mo Giudice dell'esecuzione adito, nell'interpretare, anche in risoluzione dell'errore materiale, il titolo esecutivo giudiziale de quo, disattesa ogni contraria istanza, previo qualisvoglia accertamento e declaratoria del caso, respingere nel migliore dei modi l'opposizione di in persona del Parte_1 legale rappesentante e A.U., sig. , in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi Parte_3 indicati in atti. In ogni caso con vittoria di competenze di lite da liquidarsi ex DM compensi professionali oltre spese generali e Cpa, nonché VA, se dovuta per legge. Si chiede assegnarsi la causa in decisione e concedersi i termini di rito per il deposito delle comparse e memorie conclusionali.
Con perfetto ossequio e salvis juribus.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I) La società ha spiegato opposizione (ex art 615 comma 1 c.p.c.) al precetto Parte_1 notificatole dal Prof. Arch. in forza della sentenza n. 6192/2023 con la quale il Controparte_1
Tribunale di Milano, rigettando le domande dalla stessa proposta, la condannava al pagamento delle spese di lite in favore degli Architetti e , rappresentati da un unico difensore, nonché in Per_1 CP_1 favore della terza chiamata.
II) Nella propria opposizione ha eccepito:
1) l'irregolarità formale del precetto derivante dal contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, così argomentando: “Da una semplice lettura dello stesso (rectius del dispositivo) si evince che la somma per spese di lite complessivamente liquidata dal Tribunale di Milano in favore di entrambi i convenuti è pari ad € 14.103,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.(…) In nessun punto di tale dispositivo si fa menzione delle spese esenti per la chiamata del terzo né delle spese di TU.
(…)Tali somme non sono pertanto dovute ed andranno espunte dal conteggio dell'atto di precetto pagina 2 di 7 notificato”.
2) la natura parziaria e non solidale dell'obbligazione costituita in favore degli Architetti e Per_1
, rappresentate dal medesimo avvocato nel giudizio di cognizione: “Sul punto si osserva che, CP_1 secondo la Suprema Corte di Cassazione – infatti – non trova applicazione la presunzione di cui all'art. 1294 c.c. all'ipotesi di solidarietà attiva poiché è necessario – cfr. Cass. 2822/2014 e Cass.
2267/2019 – che quest'ultima risulti espressamente prevista dalla legge o sia contenuta in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente per l'esistenza del vincolo l'identitò qualitativa delle prestazioni e delle obbligazioni (Cass. n. 11606 11 aprile 2022).”
3) l'erroneità dell'atto di precetto sia alla luce di quanto dedotto ai punti 1) e 2), sia in considerazione di una possibile non debenza dell'IVA, atteso che “Il convenuto opposto – per aver diritto al 50% di tale somma comprensiva di IVA, dovrà dimostrare di non essere più titolare di partita IVA (…)”.
III) Con provvedimento del 24.01.2024 il Giudice, precedente assegnatario della controversia, rilevando la nullità della citazione per inosservanza dei termini a comparire, ha disposto la rinnovazione della notifica nel rispetto dei termini predetti.
IV) Il Prof. Arch. si è ritualmente costituito in data 17.4.24, chiedendo il rigetto delle domande CP_1 di parte opponente e rilevando quanto di seguito riportato riassuntivamente:
- “Il Giudice ha chiaramente espresso il suo pensiero su chi deve farsi carico delle spese per la chiamata del terzo, ma si aggiunge anche che l'orientamento dominante della giurisprudenza è nel senso di ritenere il contributo unificato (e ovviamente anche la marca) un'obbligazione ex lege e che, dunque, anche se il Giudice della cognizione non si sia pronunciato in merito, la parte che ne ha sostenuto il pagamento, se risultata vittoriosa in giudizio, ha comunque diritto al rimborso.”;
- “Per quanto riguarda le spese di TU (…)il dispositivo non è difforme, il dispositivo semplicemente omette per mero ed evidente lapsus calami l'intendimento chiarissimo che ha espresso in motivazione. (…)tale errore può essere con immediatezza colto e risolto dal GE oggi adito con la propria interpretazione del titolo esecutivo giudiziale. (…).”;
- “Nella fattispecie che ci occupa risulta dalla sentenza che i convenuti e Controparte_1 sono stati chiamati in giudizio con richiesta di essere condannati in solido e si Controparte_2 sono difesi un'unica difesa e senza differenziazione di questioni e col patrocinio del medesimo avvocato. Come non vi è stata duplicazione di condanna alle spese di soccombenza, stante
l'unica difesa, ne consegue che la condanna alle spese in loro favore è per questo, unica e solidale dal lato attivo nell'intendimento del giudice della cognizione.”; Parte
- (…)si chiarisce che la P. VA erroneamente indicata dagli da nel giudizio di merito in cui pagina 3 di 7 è risultata soccombente, apparteneva non all'arch. personalmente ma Controparte_1 all' costituita nel 2020 è cessata il 31/12/2021 Controparte_3
(…) L'Arch. (…) non ha (né ha mai avuto, una partita VA propria).” Controparte_1
V) Con ordinanza del 30/06/2024 il Giudice ha sospeso per fatti sopravvenuti l'efficacia esecutiva del titolo, stante l'intervenuta estinzione del credito posto a base del precetto, a seguito di assegnazione di somme a totale soddisfo delle spese e del credito residuo, assegnazione intervenuta nella procedura esecutiva presso terzi R.G. 495 / 2024 instaurata medio tempore dal creditore.
VI) All'udienza del 18/09/2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente davanti al Giudice scrivente, assegnatario della causa a decorrere dal 14.2.25.
VII) L'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Il primo motivo dell'opposizione, qualificabile ex art 615 c.p.c., è infondato.
Le spese relative al contributo unificato e alla marca da bollo per la chiamata in causa del terzo, svolta dal convenuto, sono da intendersi implicitamente addebitate all'attore soccombente, pur non avendone il Giudice fatta espressa menzione nella Sentenza in esame.
I predetti importi sono predeterminati per legge ai sensi e per gli effetti degli artt. 14, comma 3, e 30 del D.P.R. n. 115/2002 e pertanto sono comunque dovuti. Sul punto la Suprema Corte ha, infatti, precisato che: “Il contributo unificato atti giudiziari costituisce un'obbligazione ex lege di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, con la conseguenza che il giudice non è neppure tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare;
pertanto, il beneficiario della condanna alle spese di lite ben può azionare quest'ultima quale titolo esecutivo anche per la ripetizione delle somme da lui documentate o documentabili come in concreto sborsate per adempiere quell'obbligazione ex lege, in relazione al processo cui si riferisce la complessiva condanna alle spese in danno di controparte. (Cass. Civ., Sez. I, 10/07/2019, n. 18529)”.
Quanto alle ulteriori voci di spesa addebitate alla parte soccombente, si osserva che sulle stesse la
Sentenza in esame (n. 6192/2023 del Tribunale di Milano) ha specificamente motivato nell'apposito paragrafo di cui alle pagg. 23 e 24, intitolato “la regolamentazione delle spese”.
Infatti, il titolo esecutivo in argomento:
- dapprima si sofferma sui criteri adoperati nella quantificazione delle spese di lite, gravanti sul soccombente;
- poi menziona le spese di TU ponendole “interamente a carico della parte attrice”, per la somma come già liquidata con decreto in data 17 giugni 2020;
- infine, si pronuncia sulle spese legali della terza chiamata.
In ragione di quanto sopra, non rileva il mancato espresso riferimento alle spese di TU nel pagina 4 di 7 dispositivo, atteso il consolidato il principio di diritto secondo cui “In tema di giudicato l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del “dictum” giudiziale” (Cass. Civ. Sez. II;
21/08/2023 n. 24867).
Anche il secondo motivo dell'opposizione, qualificabile ex art 615 c.p.c., è infondato.
Preliminarmente si evidenzia che nel giudizio di cognizione, ove si è formato il titolo esecutivo in argomento, l'allora parte attrice aveva richiesto una condanna in solido degli Architetti e Per_1
; in quella medesima sede la difesa degli Architetti e è stata svolta da un unico CP_1 Per_1 CP_1 difensore e mediante i medesimi scritti difensivi, come si ricava implicitamente dal titolo esecutivo in esame: ((…) “ritualmente citati si costituivano in giudizio con unica comparsa di costituzione e risposta i convenuti architetti e ” (cfr. pag. 4 della sentenza n. 6192/2023). Per_1 CP_1
Inoltre, tale difesa, già formalmente unica come poc'anzi sottolineato, non ha in concreto differenziato le questioni giuridiche relative alle rispettive posizioni dei due professionisti. Ciò è desumibile dall'esame della motivazione della Sentenza in esame, azionata dal solo Arch. , sentenza di cui CP_1 si riportano alcuni stralci:
(…)Le domande svolte dall'attrice incardinano un giudizio di responsabilità extracontrattuale nei confronti dei convenuti, non avendo questi ultimi instaurato un rapporto obbligatorio di tipo contrattuale con la società (…)cfr. pag. 11 della sentenza) Pt_1
(…)Invero, il mutamento della destinazione dell'ottavo piano non è addebitabile alla condotta negligente dei convenuti (…)cfr. pag. 13 della sentenza)
(…)Tale evidenza fattuale implica che non è possibile accertare il nesso di causalità tra la condotta dei convenuti e il danno lamentato in quanto gli accertamenti tecnici (…)cfr. pag. 16 della sentenza
(…) può affermarsi che i rilievi svolti nell'elaborato peritale non consentono di ritenere assolto l'onere della prova del nesso causale tra l'evento dannoso allegato dall'attrice e la prestazione professionale resa dai convenuti (…) risulta impossibile determinare se e in che termini l'attività posta in essere dagli Arch. e abbia contribuito alla causazione dei danni lamentati dall'attrice (…) Per_1 CP_1
(cfr. pag. 18 della Sentenza).
A conclusione della parte motiva viene indicato il quantum delle spese di lite in favore degli Arch.
e richiamando i valori tariffari medi di cui al “D.M. n. 55/2014, come aggiornato con Per_1 CP_1
DM 147 del 2022, tenuto conto dell'impegno professionale e del valore della causa come da domanda attorea” (cfr. pag. 23 della Sentenza). Inoltre, con riferimento alla terza chiamata, il titolo esecutivo in esame ha applicato i minimi tariffari, in ragione dell'approccio difensivo dalla stessa operato, che si è pagina 5 di 7 concretizzato in un'adesione alla difesa già adottata dalle parti convenute, e dal comune e unico difensore, con deduzioni in fatto e in diritto integralmente sovrapponibili.
Inoltre, la natura solidale dell'obbligazione derivante dal titolo in esame va desunta quale conseguenza della summenzionata statuizione “complessiva” sulle spese eseguite dal Giudice di cognizione, sia in favore dei convenuti sia, per importo differente, in favore della terza chiamata.
Tale conclusione trova conferma anche nel dato letterale del dispositivo della sentenza azionata, atteso che il Giudice della cognizione ha utilizzato per la liquidazione di entrambe le posizioni, sia quella dei due professionisti convenuti che quella della singola compagnia assicurativa terza chiamata, il medesimo aggettivo “complessivi”.
In tale contesto, l'impiego dell'aggettivo in questione fa quindi desumere la natura solidale dell'obbligazione costituita, con la conseguenza che l'importo indicato può essere richiesto da ciascun creditore per l'intero.
A riguardo giova citare quanto statuito dalla Suprema Corte: “ai fini della determinazione del compenso dovuto al difensore che abbia assistito in giudizio una pluralità di parti, deve procedersi a una sola liquidazione delle spese processuali, a meno che l'opera defensionale, pur se formalmente unica, non abbia comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche” (Cass. Civ., Sez. III, 01/10/2009, n. 21064). Sulla scorta di tale principio giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha, più di recente, ritenuto di condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità nei confronti di tre controricorrenti, in solido tra loro, in ragione della circostanza che fossero difesi da un unico avvocato, il quale aveva redatto un unico atto di controricorso e memoria, senza che vi fossero differenziazioni delle rispettive posizioni processuali (Cass. Civ. Sez. I n. 10077 del 17/05/2016).
In definitiva quindi, sia il dato letterale del titolo esecutivo, come sopra riportato, sia l'unicità della difesa spiegata in sede di cognizione, portano a ritenere la sussistenza di una obbligazione solidale dal lato attivo.
Prive di fondamento sono da ritenersi, infine, le argomentazioni di parte opponente in merito alla
“probabile” non debenza dell'IVA, prevista dal titolo esecutivo e conteggiata nell'atto di precetto opposto. Risulta provato, dall'esito dell'interrogazione all'Agenzia delle Entrate, eseguita sul codice fiscale di parte opposta e prodotta nel fascicolo della medesima sub doc. 20, che l'Arch. non è CP_1
Parte titolare di partita iva e pertanto ha diritto a recuperare anche tale importo dalla non potendo portare la stessa in detrazione.
In conclusione, l'importo intimato con l'atto di precetto opposto risulta corretto.
VIII) Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in pagina 6 di 7 dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, per lo scaglione di riferimento (fino a 26.000,00), con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo, evidenziando in particolare che nella presente causa vanno applicati i valori minimi, tenuto conto della bassa complessità e della natura meramente documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore Parte_1 di che liquida in euro 1.700,00 per competenze professionali, oltre spese generali, Controparte_1
IVA e CPA come per legge.
Milano, 02/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria ZA
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