CASS
Sentenza 27 marzo 2026
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 11783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11783 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN RA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE MILITARE APPELLO Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;
Dato avviso alle parti;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte militare d'appello, in parziale riforma della sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale militare di Roma in data 19 giugno 2024 nei confronti di RA AN Sottotenente dell’Arma dei Carabinieri, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione al reato di falso continuato in certificazione di viaggio ex artt. 81 cpv. cod. pen. e 220 cod. pen. Penale Sent. Sez. 1 Num. 11783 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 19/03/2026 mil. pace, qualificato alla stregua degli artt. 81 cpv. e 480 cod. pen., e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in sei mesi di reclusione militare per il reato di truffa militare continuata e aggravata ai sensi degli articoli 81 cpv. cod. pen., 234, primo e secondo comma, 47 n. 2 cod. pen. mil. pace. 2. Ricorre RA AN, a mezzo del difensore avv. Michela Scafetta, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla responsabilità.
2.1. Con atto depositato in data 19 gennaio 2026 è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore munito di procura speciale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile a seguito della rinuncia regolarmente effettuata dal difensore munito di procura speciale. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 19/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 2
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;
Dato avviso alle parti;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte militare d'appello, in parziale riforma della sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale militare di Roma in data 19 giugno 2024 nei confronti di RA AN Sottotenente dell’Arma dei Carabinieri, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione al reato di falso continuato in certificazione di viaggio ex artt. 81 cpv. cod. pen. e 220 cod. pen. Penale Sent. Sez. 1 Num. 11783 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 19/03/2026 mil. pace, qualificato alla stregua degli artt. 81 cpv. e 480 cod. pen., e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in sei mesi di reclusione militare per il reato di truffa militare continuata e aggravata ai sensi degli articoli 81 cpv. cod. pen., 234, primo e secondo comma, 47 n. 2 cod. pen. mil. pace. 2. Ricorre RA AN, a mezzo del difensore avv. Michela Scafetta, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla responsabilità.
2.1. Con atto depositato in data 19 gennaio 2026 è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore munito di procura speciale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile a seguito della rinuncia regolarmente effettuata dal difensore munito di procura speciale. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 19/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 2