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Sentenza 30 dicembre 2025
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 41773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41773 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER RA ER AN nato in [...] il [...] avverso l’ordinanza del 10/10/2025 della Corte di appello di Roma Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UI ST;
sentita la Sostituta procuratrice generale Lidia Giorgio che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentiti i difensori, avv. Giorgio Liserre e avv. Caterina Suppa, entrambi del foro di Roma, che hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, riportandosi ai motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10/10/2025 la Corte di appello di Roma, pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento della cassazione, dopo il provvedimento del 18 aprile 2025, di convalida dell’arresto provvisorio, a fini estradizionali, di ER AN ER RA e l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, sostituita il 24 aprile 2025 con gli arresti domiciliari con gli strumenti di controllo elettronico, ha nuovamente rigettato l’istanza difensiva di applicazione di una misura meno gravosa, ritenendo Penale Sent. Sez. 2 Num. 41773 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 26/11/2025 2 sussistente il pericolo di fuga, presupposto richiesto dall’art. 716 cod. proc. pen. 2. La sentenza rescindente aveva ritenuto che la Corte di appello non si fosse adeguata al principio di diritto secondo cui, ai fini dell’emissione delle misure coercitive nei confronti di persona richiesta in estradizione all’estero, devono ritenersi applicabili, ai sensi dell’art. 714, comma 2, cod. proc. pen., e quindi nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice è tenuto a valutare in concreto la sussistenza del pericolo di fuga, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie reale, compresa la personalità dell’estradando, ed a graduare l’afflittività della singola misura alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare, ben potendo la consegna estradizionale essere assicurata anche mediante cautele diverse dalla custodia in carcere. L’ordinanza annullata aveva infatti respinto l’istanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenendo sussistente il pericolo di fuga del ER RA, cittadino italiano, valorizzando soltanto l’entità della pena da irrogare per il delitto contestatogli, circostanza ritenuta prevalente su tutti gli indici di radicamento di costui in Italia. 3. L’ordinanza di rinvio, premesso che la nuova richiesta di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria era stata proposta, in data 30 luglio 2025, anche per motivi di salute, aveva in primo luogo escluso, sulla base di perizia a tal fine espletata, motivi di incompatibilità con il regime cautelare in corso nonché controindicazioni circa l’eventuale trasferimento nello Stato richiedente con il mezzo aereo. Circa i rilievi formulati con la sentenza di annullamento, aveva altresì evidenziato la violazione da parte dell’istante di un provvedimento dell’autorità peruviana di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di residenza per partecipare ad una conferenza in Argentina nel 2023, non rientrando poi in Perù; in seguito, si era sottratto al provvedimento cautelare emesso nei suoi confronti, protraendo la latitanza fino al giorno dell’arresto provvisorio in Italia, avvenuto ad un anno e mezzo di distanza, condotta esplicativa della volontà di evitare l’esecuzione del mandato di arresto internazionale. 3 4. Avverso l’ordinanza da ultimo emessa, propone ulteriore ricorso per cassazione il difensore di fiducia del ER RA, articolato in quattro motivi. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge (art. 627 cod. proc. pen.) per non essersi il giudice del rinvio uniformato alla sentenza rescindente. Richiamati i principi di diritto in materia e lo stabile radicamento dell’estradando in Italia (cittadinanza italiana e residenza a Roma, in un immobile in comproprietà con la moglie), l’ordinanza impugnata non aveva adeguatamente considerato tutte le circostanze della fattispecie reale, basandosi su presunzioni astratte, senza valutare la personalità del RA nonché la concretezza ed attualità del pericolo di fuga, alla stregua anche di nuovi elementi probatori che, invece, non erano stati acquisiti. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. circa l’assenza di motivazione in ordine al periculum sotteso all’applicazione della misura cautelare, in punto di sussistenza del pericolo di fuga, posto che il trasferimento in Italia, in epoca precedente alla richiesta di estradizione, formulata dopo l’arresto, non era sintomatica della rilevata situazione di pericolosità: il ricorrente si era recato infatti in Italia, paese dove aveva stabili legami, con regolare viaggio aereo, consapevole del trattato di estradizione con il Perù e della possibilità di consegna allo Stato richiedente, circostanze che escludevano il pericolo di allontanamento dallo Stato richiesto. In particolare, la corte territoriale non aveva tenuto conto della personalità del RA (avvocato, professore universitario) e delle sue condizioni personali (residente in Italia da tre anni con regolari documenti di identità, sottoposto a indagini in Perù e minacciato di morte, per iniziative intraprese nei confronti di un Procuratore peruviano, denunciato nel 2018). Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 274, lett. c, 275 e 292 cod. proc. pen. per avere la corte di merito immotivatamente ritenuto la custodia domiciliare, con presidi elettronici, unica misura idonea a salvaguardare l’esigenza cautelare del pericolo di fuga. Non era stato considerato che i fatti erano risalenti al 2018 e che erano stati consegnati, dopo l’arresto, tutti i documenti validi per l’espatrio, sì che risultava carente la valutazione prognostica del pericolo concreto e attuale di fuga. Con il quarto motivo di ricorso, infine, si lamenta l’inosservanza dell’art. 275 cod. proc. pen. per non essersi tenuto conto della specifica idoneità di ciascuna misura in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, precludendo in tal modo la possibile ricerca di un lavoro. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorsi possono essere esaminanti congiuntamente, trattandosi di censure che riguardano la motivazione dell’ordinanza impugnata, ritenuta inosservante del principio di diritto - richiamato in precedenza - fissato dalla sentenza di annullamento;
in particolare, si ritiene che la ribadita sussistenza del pericolo di fuga non sia stata valutata in concreto, valutando tutte le circostanze della fattispecie reale. 2. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi generici e, comunque, manifestamente infondati. Innanzitutto, va precisato che non è oggetto di esame il motivo della “mancata comparizione in Perù” del ER RA, in ragione del dedotto “timore per la propria vita, provato e documentato dalle sedici denunce per minacce di morte in atti” (secondo motivo di ricorso), trattandosi di questione relativa alla richiesta di estradizione;
tale preoccupazione sembra, anzi, confermare l’intenzione di evitare comunque il rientro nel paese di origine, come peraltro accaduto nel recente passato. Deve valutarsi, invece, se sia stata adeguatamente considerata la sussistenza di un concreto pericolo di allontanamento dell’estradando dal territorio dello Stato, con conseguente rischio di inosservanza dell’obbligo assunto a livello internazionale con il Paese richiedente affinché risponda delle condotte di rilievo penale contestategli. 3. Per tale (unico) profilo, la corte di appello è stata sollecitata a riconsiderare l’istanza difensiva di applicazione di una misura cautelare meno gravosa degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico, superando ogni automatismo valutativo in ordine al pericolo di fuga;
indagine che l’ordinanza annullata aveva incentrato in via esclusiva sull’entità della pena applicabile per il delitto contestato, ritenuta prevalente su tutti gli indici di radicamento dell’estradando in Italia, elencati anche nel ricorso in esame. Il provvedimento odiernamente impugnato ha ritenuto prevalenti – nel confermare l’esistenza di un pericolo di fuga – due circostanze di fatto, in sé non contestate dalla difesa, tratte proprio dalla vita e dalla personalità dell’estradando: la violazione di un provvedimento dell’autorità peruviana di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di residenza per partecipare ad una conferenza in materia di diritto in Argentina nel novembre del 2023, in quanto al termine dell’evento il ricorrente non faceva rientro in Perù, sottraendosi 5 volontariamente all’obbligo impostogli;
il successivo stato di latitanza, protrattosi per un anno e mezzo e terminato con l’arresto provvisorio in Italia. Il pericolo di fuga è stato valutato, dunque, proprio in relazione alle finalità della consegna, alla quale la procedura è preordinata, ed al comportamento tenuto dal ricorrente, giustificato dal persistente timore per la propria incolumità, la cui latitanza è cessata solo a seguito dell’arresto. Tale argomentazione è stata ritenuta assorbente rispetto alle circostanze di fatto evidenziate dalla difesa, con motivazione immune da rilievi in sede di legittimità sul piano logico e coerente con il principio di diritto al quale la corte territoriale era tenuta ad uniformarsi (primo e secondo motivo di ricorso). 4. Afferma ancora il ricorrente che l’ordinanza impugnata non avrebbe spiegato le ragioni secondo cui la custodia domiciliare sarebbe l’unica misura idonea a salvaguardare l’esigenza cautelare del pericolo di fuga, omettendo di tener conto della specifica idoneità di ciascuna misura in relazione al grado e delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto (terzo e quarto motivo). Il motivo è generico, in primo luogo perché non tiene conto di quanto affermato in premessa nella sentenza rescindente secondo cui le esigenze lavorative dell’estradando erano state già esaminate con il provvedimento di sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, sull’ovvio presupposto che questa fosse l’unica ad assicurare le esigenze di contenimento del pericolo di fuga;
la motivazione dell’ordinanza impugnata attualizza e concretizza tale pericolo, nei termini evidenziati, implicitamente escludendo attenuazioni del regime cautelare perché privi di effettivo controllo su un soggetto la cui latitanza dal paese richiedente è cessata solo a seguito dell’arresto provvisorio. Inoltre, il ricorrente non ha allegato e provato ragioni che limitino diritti da ritenersi prevalenti, posto che i trattamenti terapeutici necessari sono risultati compatibili con le condizioni di salute di costui, in regime di arresti domiciliari, a seguito di perizia a tal fine espletata dal giudice di rinvio. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
6 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente UI ST ER AN
udita la relazione svolta dal Consigliere UI ST;
sentita la Sostituta procuratrice generale Lidia Giorgio che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentiti i difensori, avv. Giorgio Liserre e avv. Caterina Suppa, entrambi del foro di Roma, che hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, riportandosi ai motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10/10/2025 la Corte di appello di Roma, pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento della cassazione, dopo il provvedimento del 18 aprile 2025, di convalida dell’arresto provvisorio, a fini estradizionali, di ER AN ER RA e l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, sostituita il 24 aprile 2025 con gli arresti domiciliari con gli strumenti di controllo elettronico, ha nuovamente rigettato l’istanza difensiva di applicazione di una misura meno gravosa, ritenendo Penale Sent. Sez. 2 Num. 41773 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 26/11/2025 2 sussistente il pericolo di fuga, presupposto richiesto dall’art. 716 cod. proc. pen. 2. La sentenza rescindente aveva ritenuto che la Corte di appello non si fosse adeguata al principio di diritto secondo cui, ai fini dell’emissione delle misure coercitive nei confronti di persona richiesta in estradizione all’estero, devono ritenersi applicabili, ai sensi dell’art. 714, comma 2, cod. proc. pen., e quindi nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice è tenuto a valutare in concreto la sussistenza del pericolo di fuga, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie reale, compresa la personalità dell’estradando, ed a graduare l’afflittività della singola misura alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare, ben potendo la consegna estradizionale essere assicurata anche mediante cautele diverse dalla custodia in carcere. L’ordinanza annullata aveva infatti respinto l’istanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenendo sussistente il pericolo di fuga del ER RA, cittadino italiano, valorizzando soltanto l’entità della pena da irrogare per il delitto contestatogli, circostanza ritenuta prevalente su tutti gli indici di radicamento di costui in Italia. 3. L’ordinanza di rinvio, premesso che la nuova richiesta di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria era stata proposta, in data 30 luglio 2025, anche per motivi di salute, aveva in primo luogo escluso, sulla base di perizia a tal fine espletata, motivi di incompatibilità con il regime cautelare in corso nonché controindicazioni circa l’eventuale trasferimento nello Stato richiedente con il mezzo aereo. Circa i rilievi formulati con la sentenza di annullamento, aveva altresì evidenziato la violazione da parte dell’istante di un provvedimento dell’autorità peruviana di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di residenza per partecipare ad una conferenza in Argentina nel 2023, non rientrando poi in Perù; in seguito, si era sottratto al provvedimento cautelare emesso nei suoi confronti, protraendo la latitanza fino al giorno dell’arresto provvisorio in Italia, avvenuto ad un anno e mezzo di distanza, condotta esplicativa della volontà di evitare l’esecuzione del mandato di arresto internazionale. 3 4. Avverso l’ordinanza da ultimo emessa, propone ulteriore ricorso per cassazione il difensore di fiducia del ER RA, articolato in quattro motivi. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge (art. 627 cod. proc. pen.) per non essersi il giudice del rinvio uniformato alla sentenza rescindente. Richiamati i principi di diritto in materia e lo stabile radicamento dell’estradando in Italia (cittadinanza italiana e residenza a Roma, in un immobile in comproprietà con la moglie), l’ordinanza impugnata non aveva adeguatamente considerato tutte le circostanze della fattispecie reale, basandosi su presunzioni astratte, senza valutare la personalità del RA nonché la concretezza ed attualità del pericolo di fuga, alla stregua anche di nuovi elementi probatori che, invece, non erano stati acquisiti. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. circa l’assenza di motivazione in ordine al periculum sotteso all’applicazione della misura cautelare, in punto di sussistenza del pericolo di fuga, posto che il trasferimento in Italia, in epoca precedente alla richiesta di estradizione, formulata dopo l’arresto, non era sintomatica della rilevata situazione di pericolosità: il ricorrente si era recato infatti in Italia, paese dove aveva stabili legami, con regolare viaggio aereo, consapevole del trattato di estradizione con il Perù e della possibilità di consegna allo Stato richiedente, circostanze che escludevano il pericolo di allontanamento dallo Stato richiesto. In particolare, la corte territoriale non aveva tenuto conto della personalità del RA (avvocato, professore universitario) e delle sue condizioni personali (residente in Italia da tre anni con regolari documenti di identità, sottoposto a indagini in Perù e minacciato di morte, per iniziative intraprese nei confronti di un Procuratore peruviano, denunciato nel 2018). Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 274, lett. c, 275 e 292 cod. proc. pen. per avere la corte di merito immotivatamente ritenuto la custodia domiciliare, con presidi elettronici, unica misura idonea a salvaguardare l’esigenza cautelare del pericolo di fuga. Non era stato considerato che i fatti erano risalenti al 2018 e che erano stati consegnati, dopo l’arresto, tutti i documenti validi per l’espatrio, sì che risultava carente la valutazione prognostica del pericolo concreto e attuale di fuga. Con il quarto motivo di ricorso, infine, si lamenta l’inosservanza dell’art. 275 cod. proc. pen. per non essersi tenuto conto della specifica idoneità di ciascuna misura in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, precludendo in tal modo la possibile ricerca di un lavoro. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorsi possono essere esaminanti congiuntamente, trattandosi di censure che riguardano la motivazione dell’ordinanza impugnata, ritenuta inosservante del principio di diritto - richiamato in precedenza - fissato dalla sentenza di annullamento;
in particolare, si ritiene che la ribadita sussistenza del pericolo di fuga non sia stata valutata in concreto, valutando tutte le circostanze della fattispecie reale. 2. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi generici e, comunque, manifestamente infondati. Innanzitutto, va precisato che non è oggetto di esame il motivo della “mancata comparizione in Perù” del ER RA, in ragione del dedotto “timore per la propria vita, provato e documentato dalle sedici denunce per minacce di morte in atti” (secondo motivo di ricorso), trattandosi di questione relativa alla richiesta di estradizione;
tale preoccupazione sembra, anzi, confermare l’intenzione di evitare comunque il rientro nel paese di origine, come peraltro accaduto nel recente passato. Deve valutarsi, invece, se sia stata adeguatamente considerata la sussistenza di un concreto pericolo di allontanamento dell’estradando dal territorio dello Stato, con conseguente rischio di inosservanza dell’obbligo assunto a livello internazionale con il Paese richiedente affinché risponda delle condotte di rilievo penale contestategli. 3. Per tale (unico) profilo, la corte di appello è stata sollecitata a riconsiderare l’istanza difensiva di applicazione di una misura cautelare meno gravosa degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico, superando ogni automatismo valutativo in ordine al pericolo di fuga;
indagine che l’ordinanza annullata aveva incentrato in via esclusiva sull’entità della pena applicabile per il delitto contestato, ritenuta prevalente su tutti gli indici di radicamento dell’estradando in Italia, elencati anche nel ricorso in esame. Il provvedimento odiernamente impugnato ha ritenuto prevalenti – nel confermare l’esistenza di un pericolo di fuga – due circostanze di fatto, in sé non contestate dalla difesa, tratte proprio dalla vita e dalla personalità dell’estradando: la violazione di un provvedimento dell’autorità peruviana di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di residenza per partecipare ad una conferenza in materia di diritto in Argentina nel novembre del 2023, in quanto al termine dell’evento il ricorrente non faceva rientro in Perù, sottraendosi 5 volontariamente all’obbligo impostogli;
il successivo stato di latitanza, protrattosi per un anno e mezzo e terminato con l’arresto provvisorio in Italia. Il pericolo di fuga è stato valutato, dunque, proprio in relazione alle finalità della consegna, alla quale la procedura è preordinata, ed al comportamento tenuto dal ricorrente, giustificato dal persistente timore per la propria incolumità, la cui latitanza è cessata solo a seguito dell’arresto. Tale argomentazione è stata ritenuta assorbente rispetto alle circostanze di fatto evidenziate dalla difesa, con motivazione immune da rilievi in sede di legittimità sul piano logico e coerente con il principio di diritto al quale la corte territoriale era tenuta ad uniformarsi (primo e secondo motivo di ricorso). 4. Afferma ancora il ricorrente che l’ordinanza impugnata non avrebbe spiegato le ragioni secondo cui la custodia domiciliare sarebbe l’unica misura idonea a salvaguardare l’esigenza cautelare del pericolo di fuga, omettendo di tener conto della specifica idoneità di ciascuna misura in relazione al grado e delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto (terzo e quarto motivo). Il motivo è generico, in primo luogo perché non tiene conto di quanto affermato in premessa nella sentenza rescindente secondo cui le esigenze lavorative dell’estradando erano state già esaminate con il provvedimento di sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, sull’ovvio presupposto che questa fosse l’unica ad assicurare le esigenze di contenimento del pericolo di fuga;
la motivazione dell’ordinanza impugnata attualizza e concretizza tale pericolo, nei termini evidenziati, implicitamente escludendo attenuazioni del regime cautelare perché privi di effettivo controllo su un soggetto la cui latitanza dal paese richiedente è cessata solo a seguito dell’arresto provvisorio. Inoltre, il ricorrente non ha allegato e provato ragioni che limitino diritti da ritenersi prevalenti, posto che i trattamenti terapeutici necessari sono risultati compatibili con le condizioni di salute di costui, in regime di arresti domiciliari, a seguito di perizia a tal fine espletata dal giudice di rinvio. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
6 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente UI ST ER AN