Ordinanza cautelare 26 marzo 2025
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00312/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00389/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 389 del 2025, proposto da
Mz Tours S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Eboli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sigismondo Lettieri e Giusy Valentina Montone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
della determina n. 235 del 27.12.2024, prot. n. 1893: decadenza della concessione demaniale marittima n. 6/2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Eboli e dell’Agenzia del Demanio;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. DO Di PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, la MZ Tours s.r.l.s. (in appresso, M.) impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: -- la determina n. 235 del 27 dicembre 2024, prot. n. 1893, con la quale il Responsabile dell’Area Sviluppo Economico, SUAP e Patrimonio del Comune di Eboli aveva disposto, ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. d, cod. nav., la decadenza della concessione demaniale marittima n. 6 del 22 luglio 2009 (rep. n. 44); -- la nota del 5 ottobre 2023, prot. n. 42687, con la quale il Responsabile dell’Area Sviluppo Economico, SUAP e Patrimonio del Comune di Eboli aveva diffidato al pagamento integrale dei canoni concessori insoluti; -- la nota comunale del 29 aprile 2024, prot. n. 19624; -- i verbali di sopralluogo del 27 agosto 2024 e del 13 febbraio 2025; -- la relazione dell’8 ottobre 2024, prot. n. 44099, a cura del consulente demaniale del Comune di Eboli;
- l’impugnato provvedimento decadenziale era, segnatamente, motivato in base al rilievo che la M. versava in situazione di morosità nel pagamento dei canoni dovuti nel periodo 2009-2021, in relazione alla concessione demaniale marittima n. 6 del 22 luglio 2009, avente per oggetto il lido balneare “Arenella” e pervenuta in sua titolarità atto di subingresso del 21 gennaio 2018 (rep. n. 78), non avendo tempestivamente sanato il debito contestatole, secondo il piano di rateizzazione indicatole con nota comunale del 5 settembre 2022, prot. n. 39911, né in unica soluzione, come richiestole con nota comunale del 5 ottobre 2023, prot. n. 42687;
- nell’avversare siffatta determinazione, la ricorrente lamentava, in estrema sintesi, che: a) sarebbe stata obliterata la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, la nota del 3 marzo 2023, prot. n. 9951, non essendo più suscettibile di soddisfare la correlativa garanzia partecipativa, dacché ormai risalente e non aggiornata ai pagamenti successivamente effettuati; b) a seguito di questi ultimi, il debito a carico della concessionaria ammonterebbe ad un importo (€ 37.593,22) sensibilmente inferiore a quello indicato nella nota comunale del 5 ottobre 2023, prot. n. 42687, tale, quindi, da non giustificare la disposta misura decadenziale; c) in difetto di istruttoria e di motivazione, l’amministrazione comunale neppure avrebbe valutato e circostanziato la gravità dell’inadempimento posto a base dell’adozione della predetta misura decadenziale;
- si costituivano in resistenza gli intimati Comune di Eboli ed Agenzia del Demanio;
- in esito alla camera di consiglio del 25 marzo 2025, la Sezione, nell’accogliere, con ordinanza n. 129 del 26 marzo 2025, la proposta istanza cautelare, sospendeva gli effetti della gravata determina n. 235 del 27 dicembre 2024, prot. n. 1893, «anche al fine di verificare la concreta attuazione – nelle more della trattazione della causa nel merito – del dichiarato proponimento attoreo di regolarizzare in via definitiva la posizione debitoria contestata»;
- successivamente, con nota del 18 novembre 2025, prot. n. 47396, il Comune di Eboli approvava il piano di rateizzazione proposto dalla M. con nota del 6 novembre 2025, prot. n. 45750, concernente i canoni demaniali arretrati, maturati nel periodo 2009-2024;
- in ulteriore prosieguo, con atto dell’11 dicembre 2025, prot. n. 50523, il medesimo Comune di Eboli e la M. sottoscrivevano il riconoscimento del debito costituito dai suindicati canoni demaniali arretrati (nell’ammontare complessivo di € 48.226,37) ed attestavano il ripristino della concessione demaniale marittima n. 6 del 22 luglio 2009;
- all’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, la causa era trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- per effetto delle richiamate sopravvenienze attizie, e, segnatamente, per effetto del ripristino della concessione demaniale marittima n. 6 del 22 luglio 2009, disposto in considerazione dei pagamenti eseguiti dall’interessata e dell’approvazione del piano di rateizzazione del debito residuo, la M. nessuna utilità pratica potrebbe più ritrarre da una pronuncia giurisdizionale di accoglimento, cosicché il ricorso in epigrafe va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.;
- appare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite, ad eccezione del contributo unificato, che rimane a carico della ricorrente, tenuto conto dell’esito in rito della controversia per iniziativa imputabile esclusivamente a quest’ultima;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate, con imputazione del contributo unificato a carico della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PI SS, Presidente
DO Di PO, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO Di PO | PI SS |
IL SEGRETARIO