CASS
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/10/2025, n. 33419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33419 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OS OV LU, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/05/2025 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale EL GI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Torino, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, emessa il 7 aprile 2025, che aveva applicato al ricorrente e ad altri coindagati la custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di concorso in rapina aggravata ad un istituto bancario e riciclaggio dell'autovettura utilizzata per commettere il primo delitto, contestati ai capi 3 e 4 della imputazione provvisoria. 2. Ricorre per cassazione NN UC NI, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per quanto inerente al concorso del ricorrente nei reati contestatigli. )21/ Penale Sent. Sez. 2 Num. 33419 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 12/09/2025 Il Tribunale, pur elidendo la rilevanza indiziaria di alcune risultanze investigative poste originariamente a carico del ricorrente e relative al reperimento e utilizzo di una delle auto impiegate per commettere il delitto, non avrebbe adeguatamente valutato la decisiva circostanza che l'analisi del traffico telefonico prodotto dall'utenza dell'indagato e di quella della sua convivente, avrebbe dimostrato che tali utenze si trovavano al momento della rapina in luoghi incompatibili con quello ove era stato commesso il delitto. Tale circostanza renderebbe neutro il fatto che l'indagato e la sua famiglia avessero pernottato in un B&B posto nella stessa area cittadina di quello ove avevano alloggiato gli altri indagati. A ciò si doveva aggiungere che l'individuazione del ricorrente quale autore materiale della rapina non poteva dirsi certa, ove si consideri che i malviventi avevano il volto travisato. Tale individuazione era avvenuta attraverso una comparazione priva di scientificità tra le immagini del sistema di videosorveglianza dell'istituto bancario ed il cartellino segnaletico dell'indagato nonché con una immagine ricavata da un successivo servizio di osservazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Il Tribunale ha messo correttamente a fuoco elementi investigativi di indubbio valore indiziante circa il fatto che il ricorrente avesse avuto un qualche coinvolgimento nella rapina, dal momento che era in contatto con gli autori del delitto (ed, in particolare, con il coindagato IA Salvatore) e si fosse relazionato ad essi sia nelle fasi antecedenti (attraverso il pernottamento in un B&B vicino a quello dei coimputati la notte prima della rapina) che nelle fasi successive del delitto. Tuttavia, posto che al ricorrente è stato contestato di essere stato uno degli esecutori materiali del crimine - essendosi introdotto in banca, secondo l'accusa - la motivazione del provvedimento impugnato sorvola sulle due questioni di fondo che erano state poste dalla difesa con apposita memoria in sede di riesame, ove venivano richiamati specifici atti di indagine. In primo luogo, non è stato chiarito dal Tribunale come si era giunti alla identificazione del ricorrente come uno dei tre rapinatori che avevano fatto accesso all'istituto di credito, posto che egli avrebbe agito travisato in volto. In secondo luogo, il Tribunale non ha minimamente affrontato il secondo rilievo difensivo, quello secondo il quale da una informativa di polizia giudiziaria risultava che il telefono cellulare del ricorrente e quello della sua compagna si trovavano in luoghi incompatibili con quello ove si era verificata la rapina proprio nell'orario di interesse;
ciò, nonostante il fatto che, circa tre ore prima del delitto, si era registrata una conversazione tra il ricorrente ed il coindagato IA. La carenza motivazionale su tali aspetti assai rilevanti della ricostruzione del fatto, evidenziati dalla difesa, giustifica l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, per un più approfondito esame di merito della vicenda in relazione al ruolo assunto dall'indagato nel delitto. 2 ip
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di NI NN UC e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 12/09/2025.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale EL GI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Torino, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, emessa il 7 aprile 2025, che aveva applicato al ricorrente e ad altri coindagati la custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di concorso in rapina aggravata ad un istituto bancario e riciclaggio dell'autovettura utilizzata per commettere il primo delitto, contestati ai capi 3 e 4 della imputazione provvisoria. 2. Ricorre per cassazione NN UC NI, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per quanto inerente al concorso del ricorrente nei reati contestatigli. )21/ Penale Sent. Sez. 2 Num. 33419 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 12/09/2025 Il Tribunale, pur elidendo la rilevanza indiziaria di alcune risultanze investigative poste originariamente a carico del ricorrente e relative al reperimento e utilizzo di una delle auto impiegate per commettere il delitto, non avrebbe adeguatamente valutato la decisiva circostanza che l'analisi del traffico telefonico prodotto dall'utenza dell'indagato e di quella della sua convivente, avrebbe dimostrato che tali utenze si trovavano al momento della rapina in luoghi incompatibili con quello ove era stato commesso il delitto. Tale circostanza renderebbe neutro il fatto che l'indagato e la sua famiglia avessero pernottato in un B&B posto nella stessa area cittadina di quello ove avevano alloggiato gli altri indagati. A ciò si doveva aggiungere che l'individuazione del ricorrente quale autore materiale della rapina non poteva dirsi certa, ove si consideri che i malviventi avevano il volto travisato. Tale individuazione era avvenuta attraverso una comparazione priva di scientificità tra le immagini del sistema di videosorveglianza dell'istituto bancario ed il cartellino segnaletico dell'indagato nonché con una immagine ricavata da un successivo servizio di osservazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Il Tribunale ha messo correttamente a fuoco elementi investigativi di indubbio valore indiziante circa il fatto che il ricorrente avesse avuto un qualche coinvolgimento nella rapina, dal momento che era in contatto con gli autori del delitto (ed, in particolare, con il coindagato IA Salvatore) e si fosse relazionato ad essi sia nelle fasi antecedenti (attraverso il pernottamento in un B&B vicino a quello dei coimputati la notte prima della rapina) che nelle fasi successive del delitto. Tuttavia, posto che al ricorrente è stato contestato di essere stato uno degli esecutori materiali del crimine - essendosi introdotto in banca, secondo l'accusa - la motivazione del provvedimento impugnato sorvola sulle due questioni di fondo che erano state poste dalla difesa con apposita memoria in sede di riesame, ove venivano richiamati specifici atti di indagine. In primo luogo, non è stato chiarito dal Tribunale come si era giunti alla identificazione del ricorrente come uno dei tre rapinatori che avevano fatto accesso all'istituto di credito, posto che egli avrebbe agito travisato in volto. In secondo luogo, il Tribunale non ha minimamente affrontato il secondo rilievo difensivo, quello secondo il quale da una informativa di polizia giudiziaria risultava che il telefono cellulare del ricorrente e quello della sua compagna si trovavano in luoghi incompatibili con quello ove si era verificata la rapina proprio nell'orario di interesse;
ciò, nonostante il fatto che, circa tre ore prima del delitto, si era registrata una conversazione tra il ricorrente ed il coindagato IA. La carenza motivazionale su tali aspetti assai rilevanti della ricostruzione del fatto, evidenziati dalla difesa, giustifica l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, per un più approfondito esame di merito della vicenda in relazione al ruolo assunto dall'indagato nel delitto. 2 ip
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di NI NN UC e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 12/09/2025.