Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 3209
CASS
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Erronea qualificazione dei finanziamenti soci come in conto capitale

    La Corte territoriale ha confermato la qualificazione come bancarotta fraudolenta distrattiva, ritenendo che, data la crisi conclamata della società, la restituzione dei finanziamenti soci, indipendentemente dalla loro formale denominazione, integrava una distrazione a danno dei creditori, in applicazione del principio di postergazione dei finanziamenti soci in stato di crisi.

  • Rigettato
    Mancata riqualificazione nel delitto di bancarotta fraudolenta preferenziale

    La Corte ha ritenuto che la condotta integra il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva e non preferenziale, in quanto il rimborso di finanziamenti soci in stato di crisi, anche se formalmente qualificati diversamente, viola la regola della postergazione di cui all'art. 2467 c.c., rendendo inesigibile la pretesa alla restituzione e configurando una distrazione a danno della massa creditoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 3209
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3209
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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