Sentenza 21 giugno 1999
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/06/1999, n. 6265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6265 |
| Data del deposito : | 21 giugno 1999 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 06.265 /99 dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti ✓ 3000 31 GUL 1999 CANCELLIERE REPUBBLIC LIANO REMA DI CASSAZIONE LA CORT R.G.N.14579/96 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 18052 Dott. Sergio Presidente LANNI Rep. Dott. Marino Consigliere SANTOIANNI Ud. 26/01/99 Cons. Relatore Dott. Fernando LUPI Dott. Vincenzo TRIONE Consigliere Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Attilio CELENTANO UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente: Fill i pia legale Кошое SEN TENZA sul ricorso proposto da: .1 AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE (già Azienda USL 10), in persona del legale rappresentante Paolo Ritzu, elettivamente domiciliata in Roma alla via Pisistrato, 11 presso l'avv. Gianni Romoli dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all'avv. Giovanni Solimeno, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente CORTE SUPRA DI CASSAZIONE LIRE 3000
contro
CANCELLERIA Richitola Cola legale INPS d L. WELLIERE11 2.5 GIU. 1999_ per -1- CK482177 IL ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso 1'Avvocatura generale dell'Istituto alla via della Frezza 17, rappresentato e difeso dagli avv.Leonardo Lironcurti e Fabrizio Correra giusta procura speciale del Noters Franco Liepo di Roma die 9.1.1997, Sep. m² 281008;голсо биро - resistente avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n.621/95 depositata il 13.12.1995, Rg. M² 416/95; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.01.1999 dal Relatore Cons.dott. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Gianni Romoli e Sgroi Antonino per deliga awe.avv.Gianni Antonino:fer Correra Fabrizio Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Cinque, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 28.9.1994 il Pretore di Firenze, decidendo sulla domanda dell'USL 10 di Firenze nei confronti dell'INPS per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo nei confronti di 43 operatori non medici- psicologi, farmacisti, accompagnatori, assistenti sociali-per ' il periodo nel quale i medesimi, prima dell'assunzione come -2- ! dipendenti avvenuta nel 1985 in forza della legge n.207 del 1985, avevano prestato la loro opera di lavoratori autonomi in base a convenzioni, e per l'annullamento di una ordinanza di ingiunzione per contributi relativa ad altro operatore santario, riteneva che la collaborazione prestata dagli operatori stessi dovesse qualificarsi subordinata e in conseguenza accertava dovuta in favore dell'INPS la c.d. contribuzione minore, con esclusione dei contributi IVS e CUAF, soggetti ad eventuale pretesa del CPDEL, essendo il rapporto di pubblico impiego. Sull'appello dell'USL 10 e nel contraddittorio dell'INPS il Tribunale di Firenze con sentenza 13.12.1995 ha rigettato l'appello. Osserva in motivazione il Tribunale che la non contestata volontà delle parti di configurare con le convenzioni i rapporti come collaborazione autonoma non preclude l'accertamento che nel concreto svolgimento dei rapporti essi abbiano assunto il carattere della subordinazione. Accertava come indici di questa la possibilità di questi operatori di essere inseriti in corsi di aggiornamento e seminari, la cooperazione all'organizzazione del servizio pubblico, -3- l'obbligo di rispetto di orari e di svolgere la propria opera secondo il coordinamento dell'USL e di partecipare а riunioni settimanali, il compenso parametrato all'orario ed a quello dei dipendenti della USL. Accertava, inoltre, che dalla prova testimoniale era risultato che la stessa attività professionale era diretta e coordinata dai responsabili della USL, che impartivano anche direttive in ordine alla metodologia operativa di certi compiti di assistenza. Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi la AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE, succeduta all USL n.10; 1'INPS ha depositato soltanto procura al difensore. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con i due motivi che si trattano congiuntamente perchè connessi l'Azienda ricorrente, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt.2094 e 2222 C.C. e l'erronea interpretazione dei contratti di collaborazione professionale in relazione agli artt. 1362 e segg. C.C. ed il vizio di ' evidenzia come la motivazione (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.) convenzione di questi operatori sia ricalcata su quella dei - 4- medici convenzionati, secondo la previsione del quarto comma dell'art. 48 della legge n.833 del 1979. Osserva, quindi, che il rapporto espletato secondo le analoghe convenzioni dai medici, pur prevedendo tutte quelle modalità di esplicazione della collaborazione considerate nella sentenza impugnata come indici di subordinazione è ' stato ritenuto costantemente dalla giurisprudenza di legittimità prestazione di opera professionale autonoma, e non rapporto di lavoro subordinato, sia pur parasubordinata. Censurando poi la sufficienza della motivazione, evidenzia la mancanza dell'accertamento della subordinazione tecnica e gerarchica, che caratterizza il lavoro subordinato, consistente nell'assoggettamento ad un potere direttivo del datore di lavoro che inerisca all'intrinseco svolgimento della prestazione e si sostanzi nell' emanazione di ordini specifici. Le censure sono fondate. La collaborazione degli operatori sanitari non medici nel periodo tra l'entrata in vigore del Servizio Sanitario Nazionale con la legge n.833 del 1975 e la legge n.207 del 1985, che ne dispose l'assunzione come pubblici dipendenti, si è svolta secondo la -5- previsione dell'art.48 della legge n.833; la norma, dopo avere minutamente regolato al terzo comma il contenuto delle convenzioni con i medici, al quarto comma dispone: "I criteri di cui al quarto comma precedente, in quanto applicabili, si convenzioni non mediche di operatori estendono alle professionali." Sulla natura del rapporto dei medici convenzionati esterni la giurisprudenza di questa Corte ha accertato costantemente ( cfr. tra le tante SS.UU. 14.3.1991 n.2725 e SS.UU. 16.11.1992 n.12256) che si configura come prestazione d'opera professionale, sia pure con i connotati della parasubordinazione. Ha ritenuto cioè che la articolata e complessiva disciplina del rapporto prevista dall'art.48 della legge n.833/73 non realizzi il paradigma del rapporto di lavoro subordinato per la ritenuta insussistenza del suo requisito essenziale. La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto indici di subordinazione elementi del rapporto ( partecipazione a corsi aggiornamento,di cooperazione all'organizzazione del servizio pubblico, inserzione nella sua organizzazione, osservanza di un orario di lavoro, modalità del compenso -6- etc.) conformi alla previsione del terzo comma dell'art. 48, senza peraltro accertare che il concreto svolgimento del rapporto si sia svolto in modalità diverse dalla previsione della convenzione. La motivazione, inoltre, appare illogica ed erronea in diritto ove afferma la natura subordinata del rapporto senza della subordinazione tecnica e avere accertato l'elemento gerarchica, che consiste nell'assoggettamento ad un potere direttivo del datore di lavoro di lavoro che inerisca all'intrinseco svolgimento della prestazione e si sostanzi nella emenazione di ordini specifici. Non hanno tale carattere di specificità, e non sono idonee a far rilevare la subordinazione tecnica, le direttive inerenti alla metodologia operativa di certi compiti di assistenza accertate dal Tribunale, potendo costituire le medesime direttive del committente compatibili con l'autonomia del rapporto. La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata ad altro Tribunale designato in dispositivo per nuovo esame. Allo stesso giudice si demanda anche ex ' art.385 terzo comma c.p.c , di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità. -7-
P Q M
her quanto dicazione La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Lucca. Così deciso in Roma il 26 gennaio 1999 fargi Sams Il Presidente Il Consigliere est. даши Farmanlaghul Sel-ll IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 21 GIU. 1999 I DI CANCELLERI數 , D CAPORATORE A LLO SS 10 , TA BO . 3 I T 3 A R D PES 5 'A STA . L S L N I E PO N D 3 G -7 SI IM O -8 N A A E 1 D D S 1 E E I , T A E O ÉSEN TR G O G T IS IT E EG L IR R D A L O L E D -8-