Cass. civ., sez. III, sentenza 23/01/2002, n. 743
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Sentenza 23 gennaio 2002

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Al fine di esercitare la vigilanza sul rispetto dei doveri inerenti alla professione da parte dei propri iscritti, l'ordine professionale ha facoltà di esercitare l'attività ispettiva anche indirettamente, ricorrendo ad un'agenzia investigativa. (Principio di diritto espresso in fattispecie di responsabilità disciplinare del farmacista).

In tema di procedimento disciplinare a carico di professionisti, la contestazione dell'addebito costituisce idonea comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non essendo ipotizzabile una comunicazione antecedente, anteriore o contestuale all'inizio dell'attività ispettiva, diretta o delegata, svolta dall'ordine professionale, perché ciò vanificherebbe la facoltà, spettante "ex lege" agli ordini professionali, di vigilare sul rispetto, nel comportamento dei propri iscritti, dei doveri inerenti alla professione.

In tema di giudizio disciplinare nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie, la mancanza di motivazione, da parte della Commissione centrale, con riferimento ad alcuno dei motivi per cui dall'incolpato è stato domandato l'annullamento della sanzione disciplinare, non si traduce, automaticamente, in un vizio di omissione di pronuncia, con conseguente annullamento con rinvio della decisione, quando il motivo di annullamento avrebbe dovuto essere rigettato non essendo i fatti allegati dal deducente di per sè idonei in diritto a sorreggere l'accoglimento dell'impugnazione, in tal caso lo iato potendo essere colmato dalla Corte di cassazione attraverso l'impiego del potere di correzione della motivazione ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ..

Ai sensi dell'art. 64 del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 (contenente il regolamento di esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233 sull'esercizio delle professioni sanitarie), i componenti del consiglio dell'ordine professionale dei farmacisti, collegio disciplinare, possono essere ricusati per i motivi stabiliti dal codice di procedura civile, e, quindi, allorché abbiano un interesse nella decisione della causa, per esso intendendosi un interesse personale e diretto; è assistita da una motivazione idonea a rivelarne la "ratio decidendi" la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie che escluda la ricorrenza degli estremi del detto motivo di astensione - ricusazione nel conferimento, da parte dell'ordine dei farmacisti, ad un'agenzia investigativa dell'incarico di accertare, anche attraverso un comportamento di provocazione attiva, il rispetto della regola professionale, prescritta dalla legge e dal codice deontologico, della vendita da parte del farmacista iscritto all'ordine di medicinali solo dietro esibizione della ricetta medica, ove prescritta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 23/01/2002, n. 743
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 743
    Data del deposito : 23 gennaio 2002

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