Sentenza 23 gennaio 2002
Massime • 4
Al fine di esercitare la vigilanza sul rispetto dei doveri inerenti alla professione da parte dei propri iscritti, l'ordine professionale ha facoltà di esercitare l'attività ispettiva anche indirettamente, ricorrendo ad un'agenzia investigativa. (Principio di diritto espresso in fattispecie di responsabilità disciplinare del farmacista).
In tema di procedimento disciplinare a carico di professionisti, la contestazione dell'addebito costituisce idonea comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non essendo ipotizzabile una comunicazione antecedente, anteriore o contestuale all'inizio dell'attività ispettiva, diretta o delegata, svolta dall'ordine professionale, perché ciò vanificherebbe la facoltà, spettante "ex lege" agli ordini professionali, di vigilare sul rispetto, nel comportamento dei propri iscritti, dei doveri inerenti alla professione.
In tema di giudizio disciplinare nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie, la mancanza di motivazione, da parte della Commissione centrale, con riferimento ad alcuno dei motivi per cui dall'incolpato è stato domandato l'annullamento della sanzione disciplinare, non si traduce, automaticamente, in un vizio di omissione di pronuncia, con conseguente annullamento con rinvio della decisione, quando il motivo di annullamento avrebbe dovuto essere rigettato non essendo i fatti allegati dal deducente di per sè idonei in diritto a sorreggere l'accoglimento dell'impugnazione, in tal caso lo iato potendo essere colmato dalla Corte di cassazione attraverso l'impiego del potere di correzione della motivazione ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ..
Ai sensi dell'art. 64 del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 (contenente il regolamento di esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233 sull'esercizio delle professioni sanitarie), i componenti del consiglio dell'ordine professionale dei farmacisti, collegio disciplinare, possono essere ricusati per i motivi stabiliti dal codice di procedura civile, e, quindi, allorché abbiano un interesse nella decisione della causa, per esso intendendosi un interesse personale e diretto; è assistita da una motivazione idonea a rivelarne la "ratio decidendi" la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie che escluda la ricorrenza degli estremi del detto motivo di astensione - ricusazione nel conferimento, da parte dell'ordine dei farmacisti, ad un'agenzia investigativa dell'incarico di accertare, anche attraverso un comportamento di provocazione attiva, il rispetto della regola professionale, prescritta dalla legge e dal codice deontologico, della vendita da parte del farmacista iscritto all'ordine di medicinali solo dietro esibizione della ricetta medica, ove prescritta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/01/2002, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2002 |
Testo completo
E 6 E N 8 R O 9 2 I 1 . A Z / N 4 N A I / . R 6 L T 2 B IN NOME D OR ITA AN0 0743/02 P S I . I PUBBLICA ITALIANA . R L C . G L P S . E I A D R 3 . D L B E A A D D T A I I 1 S AZIONE E CORTE 3 N T R Oggetto 1 E E N S . T E I Impugnativa avverso N S A SEZIONE TERZA CIVILE A E sentenza Commissione M Centrale Esercenti Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Professioni sanitarie R G N 6023/01 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente " Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Cron. 2013 Dott. Michele VARRONE Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Rep. Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere Ud. 29/10/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'EL AL, titolare della omonima farmacia sita in Colliu del Tronto, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA DEI GIURECONSULTI 12, presso 10 studio dell'avvocato GUSTAVO MARIA FELLI, difeso dall'avvocato PIERLUIGI SPADAVECCHIA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO, MINISTERO DELLA SANITA', P M TRIBUNALE ASCOLI PICENO;
- intimati avverso la decisione n. 118/00 della Commissione2001 1859 Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie di J udita la relazione della causa svoltaROMA, emessa 18/10/2000, depositata il 28/11/00; svolta nella pubblica udienza del 29/10/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso per il Generale Dott. Rosario RUSSO rigetto del 1° motivo, accoglimento p.q.r. del 2° e del 3°, assorbimento del 4° motivo di ricorso. Svolgimento del processo In data 25 febbraio 1998 venne inviato dalla Fede- ralpol all'Ordine dei Farmacisti di Ascoli Piceno un rapporto informativo, predisposto su mandato dell'Ordi- se le farmacie della provincia ne stesso di accertare codice deontologico del farmacista, rispettassero il rapporto in cui si descriveva quanto avvenuto presso la farmacia del dott. D'VE il giorno 30 gennaio 1998. Nella farmacia erano presenti dietro il banco delle vendite un dottore con il camice bianco sprovvisto del con camice e di- distintivo ed una giovane dottoressa stintivo;
l'agente si sottoponeva a misurazione della pressione, che veniva effettuata dal titolare, e, suc- cessivamente dopo qualche esitazione, il dottore vende- e "Triptzol 25" senza prescri- va i farmaci "Sustanon" zione medica. In data 19 maggio 1998 il farmacista veniva convo- 2 cato dal Presidente dell'ordine per essere sentito in merito ai fatti oggetto del rapporto informativo. In data 15 luglio 1998, il Consiglio direttivo del- l'Ordine decise l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del dott. AL D'VE, ed in data 12 agosto 1998 comunicò al sanitario il seguente adde- bito: "violazione dell'art.17 Codice Deontologico ...sul quale sia visibile il distintivo professionale adottato dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti...e vio- lazione dell'art.21 del Codice Deontologico, secondo cui il farmacista deve respingere, con cortesia ma fer- mamente, le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica..." In data 28 ottobre 1998, a seguito di censure di illegittimità sulla contestazione degli addebiti da parte del farmacista, l'Ordine notificò una nuova data di udienza dei procedimento disciplinare, contestando quale addebito l'intero fatto, come descritto nel ver- bale della Federalpol del 25 febbraio 1998. Nel corso del giudizio disciplinare, svoltosi il 15 dicembre 1998, il Consiglio direttivo ritenne il dott. AL D'VE responsabile dell'infrazione conte- statagli, irrogandogli la sanzione dell'avvertimento. Avverso detto provvedimento il D'VE propose ricorso alla Commissione Centrale per gli esercenti le 3 professioni sanitarie, che furono disattesi dalla suin- con sentenza depositata in data 28 novembre 2000, sulla base delle seguenti considerazio- dicata Commissione, ni: l'Ordine aveva provveduto, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di vigilanza, a commissionare ad un'agenzia investigativa, sicuramente munita delle do- vute autorizzazioni all'esercizio della propria attivi- tà, l'incarico di accedere nelle farmacie di cui erano titolari farmacisti iscritti all'Ordine, al fine di ve- rificare ed accertare il rispetto da parte dei propri iscritti delle regole professionali prescritte dalla legge e dal codice deontologico;
essendo pervenuto al- l'Ordine un rapporto informativo redatto in nome e per conto della sopracitata agenzia investigativa, in cui e circostanziati in termini precisi violazioni delle regole professionali in capo al ricor- si descrivevano rente, l'Ordine doveva procedere ad avviare, come in effetti era avvenuto, l'azione disciplinare;
- non si ravvisava alcun obbligo di astensione da parte dei com- ponenti l'organo collegiale disciplinare ai sensi del combinato disposto dell'art.51 del- del C. C. p. e l'art. 64 del D.P.R, 221/1950, ed in particolare l'inte- causa da parte dei componenti resse personale nella l'organo disciplinare in quanto, per configurarsi moti- vi di incompatibilità, doveva sussistere un interesse causa, avente i caratteri diretto e personale nella delle personalità, attualità, concretezza ed esteriori- anche il secondo moti- tà, da escludere nella specie;
vo di gravame era infondato, avendo l'Ordine rispetta- P. R. 221/1950 atteso to i dettati dell'art.39, del D. che, fissando la seduta per il giudizio, aveva notifi- all'interessato la menzione circo- cato, tra l'altro, - gli ulteriori tre motivi di stanziata degli addebiti;
gravame apparivano altresì infondati, essendo risultato provato dal contesto complessivo del procedimento di- sciplinare, che nella farmacia di cui era titolare il erano stati venduti medicinali sanitario ricorrente, senza l'esibizione della prescritta ricetta medica: in relazione a tale fatto appariva congrua, sotto il pro- filo della violazione del codice deontologico, la san- zione irrogata con il provvedimento impugnato, contenu- ta nel minimo edittale previsto dell'avvertimento. Per la cassazione di tale sentenza AL D'Avel- la ha proposto ricorso, sulla base di quattro motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente espone che, in relazione al procedimento disciplinare iniziato nei suoi confronti dal Consiglio direttivo dell'Ordine, aveva proposto istanza di ricusazione, deducendo «l'in- 5 teresse personale nel giudizio disciplinare da parte dell'intestato Consiglio dell'Ordine, in funzione di Commissione disciplinare, nonché da parte di tutti e di comunque intervenuti nei ciascun singolo componente processi decisionali di cui al presente procedimento». L'interesse consisteva nel fatto che gli ispettori del- la Federpol erano consapevoli dell'illegittimità della condotta che andavano a richiedere al farmacista (ven- dita di medicinali senza la prescrizione medica) e di tale consapevolezza erano compartecipi, per il mandato conferito, oltre l'Ordine dei Farmacisti nel suo insie- me, anche che,ciascun componente, conseguentemente, per la regola del concorso, avrebbe potuto essere sot- toposto a giudizio disciplinare per i medesimi fatti contestati all'incolpato. La censura è infondata. Preliminarmente si rileva che le decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, essendo impugnabili per cassazione (oltre che per motivi attinenti alla giurisdizione) con ricor- so a norma dell'art.111 Cost., possono essere censurate solamente per violazione di legge, con la conseguenza denunciabile solo che il vizio motivazione della quando si traduca in violazione di legge per mancanza del requisito della motivazione stessa, che si verifica 6 o nel caso di totale carenza di essa, o nell'ipotesi di assoluta inidoneità della stessa a rivelare la ratio decidendi», restando invece esclusa ogni possibilità di verifica della sufficienza e razionalità della motiva- 7340; 14 maggio 1999, n. zione (Cass. 12 luglio1999, n. Nella specie, la Commissione centrale sul punto in 4761). questione ha ritenuto che, ai sensi del combinato di- C. p. C. e dell'art. 64 del d. p. I. sposto dell'art.51 n.221 del 1950, non sì ravvisava alcun obbligo di per la configurazione di motivi astensione, poiché, d'incompatibilità, deve sussistere un interesse diretto mentre nel caso in esame di- e personale nella causa, fettava la personalità dello interesse. Non si versa, dunque, in un caso di mancanza di mo- tivazione integrante violazione di legge, in quanto la sua sinteticità, lascia decisione impugnata, pur nella e senza possibilità di equivoci intendere chiaramente la ratio decidendi, facendo riferimento ai requisiti che deve avere l'interesse che legittima la partecipazione alla causa ed escludendo il requisito della personali- Con il secondo motivo il ricorrente denunzia vizi tà. di violazione di norme di legge e di difetto di motiva- zione (art.360 nn. 3, 4 e 5 c. p. c., in relazione 7 agli artt.7 L.241/1990, nonché 13 e 14 L. 689/1981). La- menta che il motivo di illegittimità del provvedimento - consistente nel difetto di comunicazione di avvio del procedimento ispettivo, nonché nella man- disciplinare cata contestazione immediata delle irregolarità riscon- sottoposto all'esame della Commissione centra- era stato affatto esaminato dalla Commissione trate le, non Il motivo è fondato nella parte in cui denuncia che medesima. sostegno del ricorso gli argomenti prospettati a per l'annullamento del provvedimento disciplinare non siano stati affatto esaminati dalla Commissione centrale, pur pervenuta a rigettare il ricorso. La Corte considera, tuttavia, che la decisione del- la Commissione centrale non possa essere per ciò solo annullata, ma che debba essere per contro verificato suo esame si presenti- se le questioni sottoposte al no fondate in diritto alla stregua dei presupposti di proporre ricorso fatto indicati dal professionista nel alla stessa Commissione. Lo iato esistente tra pronuncia di rigetto di una mancanza di motivazione con domanda di annullamento e riferimento ad alcuno dei motivi per cui l'annullamento è stato domandato non si traduce, però, automaticamente in un vizio di omissione di pronuncia, e non impone 8 per sé l'annullamento della sentenza con rinvio. Ciò si determina solo quando, alla stregua dei fatti allegati comportare in dall'attore, avrebbeil motivo dovuto diritto l'accoglimento della domanda. In questo caso, poiché è mancato l'accertamento dei fatti ed esso non può essere compiuto nel giudizio di legittimità, la sentenza palesa il vizio di omis- sione di pronuncia, poiché il mancato accertamento dei fatti si traduce in mancato esercizio dei poteri che il giudice di merito deve esercitare per pervenire una pronuncia sulla fondatezza o meno della doman- ad da. Quando, invece, il motivo di annullamento avrebbe dovuto essere rigettato perché i fatti allegati non erano per sé idonei in diritto a sorreggerne l'ac- coglimento, la circostanza che il giudice di merito non abbia accertato la concreta esistenza dei fatti non determina un'omissione di pronuncia (art.112 C. p. c.), perché per pervenire alla decisione sulla domanda tale accertamento non è necessario. In questo caso, lo iato può essere colmato dalla Corte di cassazione at- l'impiego del potere di correzione della mo- traverso tivazione (art.384, secondo comma, C. p. c.), integran- do la decisione di rigetto pronunciata dal giudice sul- la domanda di annullamento, mediante l'enunciazione 9 В che la giustificano in diritto, senza delle ragioni di rinvio il compito necessità di rimettere al giudice di dichiarare infondato in diritto il motivo non esami- nato dal giudice di merito. di annullamento non Orbene, dei profili esaminati dalla Commissione centrale risulta nessuno fondato in diritto alla stregua dei fatti allegati nel motivo. Invero, da un canto, la contestazione degli addebiti prevista per l'attivazione del procedimento disciplina- re costituisce idonea comunicazione di avvio del proce- dimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n.241, non essendo ipotizzabile una comunicazione ante- cedente l'inizio dell'attività ispettiva - diretta 0 svolta dall'Ordine professionale, poiché, con ogni evidenza, ciò vanificherebbe la facoltà, spet- delegata - tante ex lege agli ordinie collegi professionale, di vigilare il comportamento dei propri iscritti sul ri- spetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni. D'altro canto, l'art.14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (concernente la contestazione tempestiva dell'ad- è applicabile nella specie, atteso che l'art. 12 della legge in questione delimita l'ambito di debito) non applicazione della legge medesima, prescrivendo che le disposizioni del capo I si osservano, in quanto appli- cabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per 10 tutte le violazioni per le quali sia comminata la san- zione amministrativa del pagamento di una somma di da- con esclusione, quindi, delle ipotesi di viola- tutto ultroneo, infine, è ri- naro, zioni disciplinari. Del chiamo del ricorrente all'art.4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.539, che al numero 4 prevede, per il comma un medicinale di cui al 2 farmacista che vende ricetta medica, sanzione una amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000, posto senza presentazione di risulta irrogata alcuna sanzione al ricorrente, sottoposto soltanto a procedimento di- che nella specie non Con il terzo motivo il ricorrente denunzia lo stes- sciplinare. so tipo di vizi di cui al motivo che precede (art.360 nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., in relazione all'art.8, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n.175), deducendo che la Commissione centrale non aveva preso in esame la propria doglianza relativa all'illegittimità delle così dette indagini investigative, svolte attraverso la Fe- sensi del capoverso dell'art.8 L.175/1992, gli ordini ed i collegi professionali hanno deralpol, laddove ai solo la facoltà di promuovere ispezioni presso gli stu- di professionali degli iscritti ai rispettivi albi pro- vinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni. 11 P La censura è infondata. caso in difetto di mo- Non si versa, invero, in un tivazione integrante violazione di legge, in quanto la decisione impugnata, sia pure sinteticamente, lascia intendere, senza possibilità d'equivoci, la legittimità attraverso la Federalpol, delle investigazioni svolte trattandosi in buona sostanza in una semplice modalità di espletamento del potere ispettivo conferito dalla citata norma di legge agli ordini professionali. Per quanto concerne la dedotta violazione di legge, la decisione impugnata, poiché poi, appare corretta nessun profilo di illegittimità è riscontrabile nella circostanza che l'Ordine professionale abbia esercitato tramite ma direttamente, l'attività ispettiva non con ogni evidenza, un'agenzia investigativa. Trattasi, della modalità di espletamento di un potere, quale quello ispettivo, che istituzionalmente compete al Con- siglio dell'Ordine professionale, potere che del tutto legittimamente può essere esercitato, insindacabilmen- te, nel modo ritenuto più opportuno dall'ordine medesi- Con il quarto motivo il ricorrente denunzia vizi di mo. il procedimento disci- violazione di norme regolanti esame ed al difetto di moti- plinare, oltre allo omesso vazione su punti decisivi della controversia (art.360 12 B C., in relazione all'art.39, secondo comma, del D. P. R. 5 aprile 1950, n.221). Deduce che nn. 3 e 5 c. p. - ovvero solamente apparente la motivazione era assente laddove era stata rigettata l'eccezione di nullità della contestazione degli addebiti, assumendo, in primo non era circostanziata in la contestazione quanto non era dato comprendere se la Commissione cen- luogo che trale avesse reputato valida la prima nota (con la sola ovvero precetti violati) la seconda (con la letterale trascrizione del verbale della Fede- indicazione dei ralpol); in un caso o nell'altro la Commissione non 3 aveva indicato quali fossero i rapporti tra le due di- verse contestazioni degli addebiti. In ogni caso, l'in- contestazione gli aveva impedito determinatezza della l'esercizio delle facoltà difensive. La censura non merita accoglimento. ritenuto infondata la La Commissione centrale ha prospettazione del ricorrente, rilevando che nel proce- dimento disciplinare l'Ordine aveva rispettato l'art.39 del d. p. r. n.221 del 1950, in quanto, fissando la se- tra l'altro, aveva notificato, duta per il giudizio, all'interessato la menzione circostanziata degli adde- caso, osserva il Collegio, si è al biti. Anche in tal o apparenza della motivazione. di fuori della mancanza Invero, appare evidente dalla sia pur sintetica motiva- 13 zione che la Commissione centrale ha apprezzato la con- testazione ritenendola circostanziata. Peraltro, es- erano stati contestati, sendo pacifico che i fatti mediante «letterale trascrizione del verbale Federa- pol», l'evidenza dei profili in fatto non esigeva cer- tamente una più ampia motivazione. Peraltro, interpretando il motivo di ricorso si scorge che, al di la del vizio di motivazione, il ri- corrente deduce anche una violazione di legge, consi- stente nel non aver ritenuto la Commissione centrale la nullità della contestazione, sul presupposto, comunque, assolutamente formale della con- di una considerazione testazione degli addebiti. In proposito è sufficiente essere tale da con- rilevare che la contestazione deve Nel caso di specie, sentire la difesa dell'incolpato. sono stati contestati, come si è già detto, i fatti essendo stato comunicato l'intero verbale della Fede- ralpol. Il procedimento disciplinare si è svolto, quindi sulla base di una circostanziata descrizione de- gli addebiti, tale da consentire l'esercizio del dirit- to di difesa. E', infine, priva di rilevanza, essendosi svolto il procedimento sulla base della seconda contestazione, la stata effettuata circostanza che, precedentemente, era contestazione incompleta, facendo riferimento solo una 14 ai precetti normativi violati. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, mentre nessuna pronunzia va presa in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 29 ottobre 2001. Il Consigliere relatore ed estensore Garane Fiducin Il Presidente Дабана IL CANCELLIERE C1 Gina SO Depositata in Cancelleria 83-102 E IL CANCELLIERE C1 N 6 E 8 O R 9 2 I 1 Gina SP . Z A / N 4 A N / I R . 6 L T 2 B P S . I I . R L . G C L P E S . A I D R . D L B A E A D D T I A I E 1 S 3 N T R E 1 N E S . E T I S N A A E M 15