Sentenza 9 novembre 1998
Massime • 1
In tema di abuso di ufficio, il provvedimento con il quale il sindaco autorizza il titolare di una concessione di suolo pubblico a installare su tale area un serbatoio, in contrasto con il contenuto della concessione (che vietava la costruzione sull'area concessa di qualsiasi manufatto), pur potendo assumere rilievo ai fini delle individuazione di profili di illegittimità dell'atto amministrativo, con particolare riguardo all'eccesso di potere, non integra alcuna violazione di legge o regolamento, non essendo di per sè inibito alla pubblica amministrazione di consentire, nell'interesse pubblico, la costruzione precaria di manufatti su aree oggetto di concessione di suolo pubblico. Tale provvedimento, avendo per sua natura effetti precari, non è infatti di norma suscettibile di porsi in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici, essendo l'atto concessorio revocabile in ogni momento "ad nutum" dell'amministrazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/1998, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 9 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori: Udienza pubblica
Dott. Luigi Sansone Presidente del 9/11/1998
1. Dott. Ugo Candela Consigliere SENTENZA
2. Dott. Ilario Martella Consigliere N. 1512
3. Dott. Eugenio Amari Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. OV Conti Consigliere N. 25194/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
HI OV AC HE, n. a Macomer l'1.10.1923 avverso la sentenza in data 6 aprile 1998 della Corte di appello di Cagliari Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. OV Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale dott. Umberto Toscani, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto
Con sentenza in data 1^ marzo 1995, il Tribunale di Oristano dichiarava HI OV AC HE colpevole del reato di cui all'art. 323 c.p., commesso nella sua qualità di Sindaco di Macomer con il rilascio di "un'autorizzazione edilizia" del 18 maggio 1992, n. 20, in favore dei componenti il condominio Marghine di Macomer, e lo condannava, con le attenuanti generiche, e ritenuto il fatto di lieve entità, alla pena di dieci mesi e giorni venti di reclusione. A seguito di impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 6 aprile 1988, fatta applicazione della più favorevole previsione conseguente alla novella recata dalla legge n. 234 del 1997, riduceva la pena a mesi quattro di reclusione, confermando nel resto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando, con un primo motivo, la violazione dell'art. 522 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione, osservando, in primo luogo, che al EC era stato contestato di avere rilasciato una autorizzazione edilizia in contrasto con gli strumenti urbanistici (destinazione ad uso privato di un'area destinata a verde pubblico), mentre in sentenza era stata affermata una incompatibilità con la originaria concessione, in data 13 ottobre 1986, che destinava l'area a verde pubblico, a spese del condominio. In secondo luogo, il ricorrente lamenta che in ogni caso la condotta accertata configurava una violazione di un precedente provvedimento amministrativo e non, come previsto dalla nuova fattispecie penale, una violazione di una legge o di un regolamento, e ciò nonostante che i giudici di appello si siano impropriamente riferiti a una violazione di un "piano edilizio economico popolare". Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 522 c.p.p. sotto il profilo del danno, essendo stato all'imputato contestato il fatto che i componenti del condominio avevano tratto l'ingiusto vantaggio patrimoniale consistente da un lato nella cessione definitiva e non in uso temporaneo dell'area, dall'altro nella destinazione a verde pubblico dell'area al di fuori di una modifica legale del piano edilizio, mentre in sentenza si afferma che il vantaggio sarebbe consistito nell'utilizzo gratuito di una porzione di suolo pubblico.
Con un terzo motivo, il ricorrente si duole dell'erronea applicazione dell'art. 323 c.p. in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, essendosi i giudici di appello limitati a ricavare la volontà colpevole dalla stessa violazione amministrativa, obliterando il requisito della "intenzionalità" richiesto dalla nuova previsione normativa. Si sarebbe dovuto accertare se la volontà dell'agente fosse specificamente indirizzata a realizzare l'evento, in diretta attuazione del movente, e la mancata verifica di tale aspetto integra altresi un difetto di motivazione della sentenza impugnata.
Diritto
Il primo assorbente motivo di ricorso è fondato.
È noto come, a seguito delle modifiche recate dalla legge n.234 del 1997, ai fini della integrazione della fattispecie di cui all'art. 323 c.p. si richiede, sotto il profilo dell'elemento oggettivo del reato, una condotta consistente (tra l'altro) nella violazione di una legge o di un regolamento.
Nel caso di specie si era verificato che, con provvedimento in data 13 ottobre 1986, la Giunta municipale di Macomer aveva deliberato di concedere al condominio "Marghine", in uso temporaneo, risolubile ad nutum, un'area comunale confinante con la proprietà condominiale, con la prescrizione che tale area fosse sistemata a verde a cura e spese del condominio e con divieto, tra l'altro, di realizzare ivi costruzioni di qualsiasi tipo;
che in data 12 maggio 1992 l'amministratore del predetto condominio chiedeva l'autorizzazione a installare su parte dell'area avuta in concessione un serbatoio fisso per G.P.L. della capacità di litri 5000, da realizzare fuori terra su piazzola di cemento delimitata da recinzione in rete metallica;
che in data 18 maggio 1992 l'ufficio tecnico del Comune di Macomer autorizzava quanto richiesto, subordinatamente all'impegno da parte dei concessionari a smantellare il serbatoio in caso di revoca della concessione relativa all'uso temporaneo della predetta area;
che (a seguito di esposto di abitanti della zona) l'amministratore del condominio, in data 12 ottobre 1992, presentava al sindaco domanda intesa ad ottenere la modifica dell'atto di concessione di suolo pubblico, nel senso della previsione della facoltà di realizzare sull'area comunale un serbatoio fisso per G.P.L.; che, infine, con delibera del consiglio comunale in data 1^ dicembre 1992, veniva accolta la predetta domanda.
Ciò posto, appare evidente che l'autorizzazione alla installazione del serbatoio era in contrasto con il contenuto del provvedimento di concessione di suolo pubblico (che vietava la costruzione di qualsiasi manufatto, imponendo la sistemazione a verde dell'area) e che solo successivamente, e quindi tardivamente rispetto a un atto illegittimo già adottato, il Consiglio comunale aveva deliberato di modificare il prescrizionale della concessione, consentendo la realizzazione sull'area, sia pure precariamente, del serbatoio per G.P.L.; ma, altrettanto evidente è che, così facendo, l'amministrazione comunale non ha violato alcuna legge o alcun regolamento, non essendo di per sè inibito alla pubblica amministrazione di consentire, nell'interesse pubblico, la costruzione precaria di manufatti in aree oggetto di concessione di suolo pubblico.
Il fatto che nella specie difettasse verosimilmente ogni interesse pubblico alla installazione del serbatoio (come può ricavarsi dalla considerazione che la concessione dell'area in precario uso privato era collegata alla sistemazione a verde della stessa, a cura e spese del condominio, con esclusione di ogni costruzione) può assumere rilievo ai fini della individuazione di profili di illegittimità dell'attività amministrativa, eventualmente sotto il profilo dell'eccesso di potere, ma non muta la conclusione circa la inesistenza di una condotta contraria a leggi o regolamenti.
Nè ha rilievo che, come contestato nel capo di imputazione, l'area fosse destinata a verde pubblico dal P.E.E.P., dato che nel caso di specie non si trattava di concessione edilizia riguardante area privata, ma, come più volte precisato, di concessione di suolo pubblico ad uso privato, atto amministrativo per sua natura avente effetti precari e non suscettibile, perciò, di porsi in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici, essendo l'atto concessorio revocabile in ogni momento ad nutum dell'amministrazione. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non è più previsto come reato.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 1999