Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 6180
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Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 601, commi 1 e 3, cod. proc. pen.

    La notifica all'imputato è stata effettuata per posta al domicilio dichiarato, dove è risultato irreperibile. Pertanto, la notifica al difensore per via telematica è stata corretta ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 163, 164 e 168 cod. pen., e art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte d'appello non poteva revocare d'ufficio la sospensione condizionale se non investita dell'impugnazione sul punto, in applicazione del principio devolutivo (art. 597, comma 1, cod. proc. pen.). La sentenza viene annullata senza rinvio limitatamente a questo punto, confermando il beneficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 6180
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6180
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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