CASS
Sentenza 4 maggio 2026
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 15936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15936 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/03/2025 della Corte d'appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GI UO che ha concluso chiedendo l’annullamento limitatamente alla mancata riduzione per il rito abbreviato, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso;
letta la memoria dell’avv. Quaranta che insiste nell’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari, previa rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità penale, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Bari, ha ridotto la pena inflitta a CA TO, nella misura di anni uno di reclusione, in relazione al reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod.pen. e 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 conv. con la l. 26/2019. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cod.pen. La Corte d'appello avrebbe escluso l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. escludendo l'esiguità del danno considerato l’indebito percepimento di € 9.000,00, sicchè era Penale Sent. Sez. 3 Num. 15936 Anno 2026 Presidente: MA UC Relatore: AI LA Data Udienza: 08/04/2026 insussistente la tenuità dell’offesa in uno con i precedenti penali e la non occasionalità, avendo lo stesso imputato reiterato il reato presentando due istanze volte alla percezione del Rdc, erroneamente ritenendo l’abitualità della condotta, non avendo l’imputato riportato almeno due reati della stessa indole, non essendo i precedenti penali dell’imputato della stessa indole. Sotto altro profilo censura l’esclusione della tenuità dell’offesa, dalla gravità del fatto (importo percepito), non esistendo un'offesa tenue o grave in chiave archetipica, ma è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore. Ed ancora, la Corte territoriale non avrebbe considerato il comportamento successivo del ricorrente che ha rinunciato al primo motivo di appello in punto responsabilità e ha posto in essere una concreta condotta riparatoria provvedendo parzialmente alla restituzione di quanto indebitamente percepito. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla mancata applicazione della riduzione per il reato ai sensi dell’art. 442 cod.proc.pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento limitatamente alla mancata riduzione per il rito abbreviato, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso. La difesa ha depositato memoria con cui ha insistito nell’annullamento con o senza rinvio della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il primo motivo di ricorso è nel complesso infondato. Il ricorrente, come risulta dalla contestazione elevata nei suoi confronti, è stato condannato per il reato di cui agli artt. 81 comma 2, cod.pen. e art. 7 comma 1, d.l. n. 4 del 2019, per avere reso false informazioni nella specie, nelle due richieste di beneficio economico, trasmesse all’INPS in data 12/03/2019 e 17/01/2020, ometteva di comunicare i redditi percepiti dalla figlia convivente, con indebita percezione della somma di € 9.000,00. Come è noto, l’art. 131 bis cod.pen., anche dopo le modifiche introdotte dalla legge Cartabia, richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Quanto al primo requisito particolare tenuità dell'offesa si articola, a sua volta, in due "indici requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa). Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base 3 dei due "indici requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello ella non abitualità del comportamento. Quanto alla nozione di abitualità del comportamento, le Sezioni Unite con la sentenza n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266591 01, hanno spiegato come, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. 3. Nel caso in esame, la corte territoriale ha escluso la tenuità dell’offesa in ragione della non tenuità dell’offesa derivante dalla non irrisoria somma percepita (€ 9.000,00) e della condotta reiterata per avere inoltrato ben due istanze volte all’ottenimento del beneficio economico, (da cui il riferimento alla non occasionalità del comportamento) in uno con i precedenti penali. Pur avendo richiamato i precedenti penali, la corte territoriale, ha ancorato il giudizio di non particolare tenuità dell’offesa sulla scorta del primo requisito previsto dalla norma, requisito non alternativo all’abitualità, argomentando la non tenuità dell’offesa sulla scorta dei due “indici requisiti” tratti dalla condotta reiterata e di quanto indebitamente percepito (€ 9.000,00). Contrariamente all’assunto difensivo, la corte territoriale, pur richiamando i precedenti dell’imputato, non ha escluso la causa di non punibilità per effetto del comportamento abituale, ma, si ribadisce, escludendo la ricorrenza del primo requisito la particolare tenuità dell'offesa – che deve sussistere congiuntamente con la non abitualità del comportamento. Quanto alla parziale restituzione, che ha giustificato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per effetto della modifica dell’art. 131 bis cod.pen., ad opera della legge n. 150 del 2022, si osserva che la Corte di cassazione ha chiarito che la condotta post factum, è uno degli elementi che il giudice è chiamato ad apprezzare ai fini del giudizio avente ad oggetto l'offesa in uno con gli altri. Il giudice potrà perciò valutare una vasta gamma di condotte definite solo dal punto di vista cronologico temporale, dovendo essere "susseguenti" al reato, ed evidentemente in grado di incidere sulla misura dell'offesa. 4. La corte territoriale, nel caso in scrutinio, nel valorizzare la parziale restituzione ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto espressiva di un atteggiamento collaborativo e di resipiscenza che ha consentito con la rinuncia ai motivi ala celere definizione del processo, l’ha implicitamente ritenuta, in uno con gli altri elementi già valorizzati ( la reiterazione 4 della condotta), non apprezzabile per elidere un giudizio di non particolare tenuità dell’offesa. La sentenza impugnata ha negato la speciale causa di non punibilità e l’ha argomentata con motivazione logica, congrua e corretta in diritto. 5. È fondato il secondo motivo di ricorso. La sentenza impugnata, nel rideterminare il complessivo trattamento sanzionatorio, muovendo dalla pena base di anni uno e mesi sei di reclusione, l’ha ridotta, per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ad anni uno di reclusione, omettendo la riduzione della pena per il rito abbreviato. 6. La sentenza va pertanto sul punto annullata senza rinvio, potendo Questa Corte, ai sensi dell’art. 620 comma 1, lett. l cod.proc.pen.. provvedere a rideterminare la pena in mesi otto di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena che ridetermina in mesi otto di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 08/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA AI UC MA
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GI UO che ha concluso chiedendo l’annullamento limitatamente alla mancata riduzione per il rito abbreviato, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso;
letta la memoria dell’avv. Quaranta che insiste nell’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari, previa rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità penale, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Bari, ha ridotto la pena inflitta a CA TO, nella misura di anni uno di reclusione, in relazione al reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod.pen. e 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 conv. con la l. 26/2019. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cod.pen. La Corte d'appello avrebbe escluso l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. escludendo l'esiguità del danno considerato l’indebito percepimento di € 9.000,00, sicchè era Penale Sent. Sez. 3 Num. 15936 Anno 2026 Presidente: MA UC Relatore: AI LA Data Udienza: 08/04/2026 insussistente la tenuità dell’offesa in uno con i precedenti penali e la non occasionalità, avendo lo stesso imputato reiterato il reato presentando due istanze volte alla percezione del Rdc, erroneamente ritenendo l’abitualità della condotta, non avendo l’imputato riportato almeno due reati della stessa indole, non essendo i precedenti penali dell’imputato della stessa indole. Sotto altro profilo censura l’esclusione della tenuità dell’offesa, dalla gravità del fatto (importo percepito), non esistendo un'offesa tenue o grave in chiave archetipica, ma è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore. Ed ancora, la Corte territoriale non avrebbe considerato il comportamento successivo del ricorrente che ha rinunciato al primo motivo di appello in punto responsabilità e ha posto in essere una concreta condotta riparatoria provvedendo parzialmente alla restituzione di quanto indebitamente percepito. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla mancata applicazione della riduzione per il reato ai sensi dell’art. 442 cod.proc.pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento limitatamente alla mancata riduzione per il rito abbreviato, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso. La difesa ha depositato memoria con cui ha insistito nell’annullamento con o senza rinvio della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il primo motivo di ricorso è nel complesso infondato. Il ricorrente, come risulta dalla contestazione elevata nei suoi confronti, è stato condannato per il reato di cui agli artt. 81 comma 2, cod.pen. e art. 7 comma 1, d.l. n. 4 del 2019, per avere reso false informazioni nella specie, nelle due richieste di beneficio economico, trasmesse all’INPS in data 12/03/2019 e 17/01/2020, ometteva di comunicare i redditi percepiti dalla figlia convivente, con indebita percezione della somma di € 9.000,00. Come è noto, l’art. 131 bis cod.pen., anche dopo le modifiche introdotte dalla legge Cartabia, richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Quanto al primo requisito particolare tenuità dell'offesa si articola, a sua volta, in due "indici requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa). Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base 3 dei due "indici requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello ella non abitualità del comportamento. Quanto alla nozione di abitualità del comportamento, le Sezioni Unite con la sentenza n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266591 01, hanno spiegato come, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. 3. Nel caso in esame, la corte territoriale ha escluso la tenuità dell’offesa in ragione della non tenuità dell’offesa derivante dalla non irrisoria somma percepita (€ 9.000,00) e della condotta reiterata per avere inoltrato ben due istanze volte all’ottenimento del beneficio economico, (da cui il riferimento alla non occasionalità del comportamento) in uno con i precedenti penali. Pur avendo richiamato i precedenti penali, la corte territoriale, ha ancorato il giudizio di non particolare tenuità dell’offesa sulla scorta del primo requisito previsto dalla norma, requisito non alternativo all’abitualità, argomentando la non tenuità dell’offesa sulla scorta dei due “indici requisiti” tratti dalla condotta reiterata e di quanto indebitamente percepito (€ 9.000,00). Contrariamente all’assunto difensivo, la corte territoriale, pur richiamando i precedenti dell’imputato, non ha escluso la causa di non punibilità per effetto del comportamento abituale, ma, si ribadisce, escludendo la ricorrenza del primo requisito la particolare tenuità dell'offesa – che deve sussistere congiuntamente con la non abitualità del comportamento. Quanto alla parziale restituzione, che ha giustificato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per effetto della modifica dell’art. 131 bis cod.pen., ad opera della legge n. 150 del 2022, si osserva che la Corte di cassazione ha chiarito che la condotta post factum, è uno degli elementi che il giudice è chiamato ad apprezzare ai fini del giudizio avente ad oggetto l'offesa in uno con gli altri. Il giudice potrà perciò valutare una vasta gamma di condotte definite solo dal punto di vista cronologico temporale, dovendo essere "susseguenti" al reato, ed evidentemente in grado di incidere sulla misura dell'offesa. 4. La corte territoriale, nel caso in scrutinio, nel valorizzare la parziale restituzione ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto espressiva di un atteggiamento collaborativo e di resipiscenza che ha consentito con la rinuncia ai motivi ala celere definizione del processo, l’ha implicitamente ritenuta, in uno con gli altri elementi già valorizzati ( la reiterazione 4 della condotta), non apprezzabile per elidere un giudizio di non particolare tenuità dell’offesa. La sentenza impugnata ha negato la speciale causa di non punibilità e l’ha argomentata con motivazione logica, congrua e corretta in diritto. 5. È fondato il secondo motivo di ricorso. La sentenza impugnata, nel rideterminare il complessivo trattamento sanzionatorio, muovendo dalla pena base di anni uno e mesi sei di reclusione, l’ha ridotta, per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ad anni uno di reclusione, omettendo la riduzione della pena per il rito abbreviato. 6. La sentenza va pertanto sul punto annullata senza rinvio, potendo Questa Corte, ai sensi dell’art. 620 comma 1, lett. l cod.proc.pen.. provvedere a rideterminare la pena in mesi otto di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena che ridetermina in mesi otto di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 08/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA AI UC MA