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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente
LA FR, Relatore
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 65/2024 depositato il 06/02/2024
proposto da
Comune di Quartu Sant'Elena - Via Porcu 141 09045 Quartu Sant'Elena CA
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 722/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAGLIARI sez.
1 e pubblicata il 06/12/2023
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 9826 IMU 2012
- INTIMAZIONE n. 9826 I.C.I. 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate Riscossione ha notificato al sig. Resistente_1 l'intimazione n.11086/9826 del 10.2.2023, emessa dal Comune di Quartu Sant'Elena per il pagamento della somma di 2.661,00 euro riferiti al mancato pagamento delI' IMU 2012, e dell'ICI 2010.
Il contribuente ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI che, con sentenza n.722/2023, lo ha accolto, liquidando spese di lite per €. 1.065,00.
Il Comune ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza, mentre il contribuente ne ha chiesto la riforma.
All'udienza del 23.01.2026 la causa è stata posta in discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo giudice ha accolto il ricorso affermando che “la difesa ha inoltre lamentato l'inesistenza della notificazione degli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata. Per questo motivo sostiene che
è intervenuta la prescrizione quinquennale ai sensi del comma 4 dell'art. 2948 c.c. a partire dall'anno del tributo preteso. L'amministrazione comunale, nella propria comparsa di costituzione, afferma di aver effettuato la rituale ed avvenuta notifica nei termini di legge, ma non ha prodotto l'esibizione dei documenti che attestano la regolarità delle notifiche dei titoli sottesi all'intimazione impugnata. Secondo l'art. 2697 c.
c. «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento». In mancanza della certezza della prova, la notificazione deve essere ritenuta inesistente e quindi non in grado di produrre alcun effetto giuridico e non può essere sanata né attraverso il raggiungimento dello scopo (ex art. 156 c.
p.c.), né attraverso la rinnovazione dell'atto (ex art. 291 c.p.c.).”
Il Comune contesta la sentenza asserendo che la mancata esibizione delle notifiche nel procedimento di primo grado è imputabile ad un problema tecnico derivante da un errore del SIGIT, per il mancato il riconoscimento del "formato" delle firme digitali degli stessi
Precisa che nelle controdeduzioni difensive depositate dal Comune sono attestati, quali allegati, gli atti sottesi e le relative notifiche, che non risultano acquisiti dal SIGIT.
Comunque, considerato che nel processo tributario, è ammissibile la produzione documentale effettuata dalla parte appellante nel secondo grado di giudizio, ai sensi dell'art. 58 D.lgs. n. 546/92, produce i documenti attestanti la notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento, tutti validamente e tempestivamente notificati.
Il Comune ha depositato, unitamente all'atto di appello, i seguenti documenti:
- notifica dell'avviso di accertamento n. 2364 eseguita in data 29/12/2015;
-notifica dell'avviso di accertamento n.3014 eseguita in data 27/02/2016.
I suddetti atti sono prodromici all'ingiunzione oggetto del presente giudizio, che risulta notificata nel temine prescrizionale, tenuto conto della disciplina emergenziale prevista dall'art. 68, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, per fronteggiare la pandemia Covid-19, che ha spostato di 24 mesi il termine di prescrizione relativo alle entrate locali. Inoltre, il Comune ha depositato anche il preavviso di fermo n. 287, notificato data 25/09/2017, relativo ai suddetti avvisi.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, (vedasi Ord. Sez. 5 n. 23473/2024) “nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace”
(Cass. n. 17921 del 2021).
E', infatti, ammessa la produzione, almeno in sede di gravame, della relata di notifica delle cartella o degli avvisi, posto che, secondo quanto più volte espressamente affermato dalla Corte di Cassazione, “nel processo tributario, il giudice del gravame potrà esaminare i documenti irritualmente prodotti in primo grado solamente nell'ipotesi in cui la parte provveda alla tempestiva costituzione nel processo di secondo grado ed al nuovo deposito secondo le formalità di legge” (così Cass. Sez. V, 26/6/2024 n. 17638; nello stesso senso Cass. Sez. V, 7/8/2024 n. 22328) e che, comunque, “ai sensi dell'art. 58 comma 2 D.Lvo 546/1992, le parti possono produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio era rimasta contumace, purché tale produzione avvenga entro il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza, in osservanza del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. La produzione in appello della relata di notifica della cartella di pagamento non costituisce nuovo documento ai sensi dell'art. 58 D.Lvo 546/1992, purché tale documento risulti preesistente e non sia stato precedentemente esibito per contumacia della parte” (Cass. Sez. V, 24/7/2024 n. 20550).
È la nuova formulazione dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/92, così come modificato dal d.lgs. n. 220/2023, che prevede in sede di appello “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa”, non rileva nel presente giudizio in quanto, come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 26 del 27.03.2025, in quanto vale solo per i procedimenti successivi all'entrata in vigore del nuovo articolo 58 e cioè dal gennaio
2024, mentre la sentenza impugnata (la n. 722/2023) è stata deposita il 6.12.2023.
Inoltre, a parere di questo Collegio, la produzione dei nuovi documenti deve ritenersi indispensabile ai fini della decisione della causa, considerato che solo dall'esame delle notifiche è possibile verificare la decadenza o meno del potere di accertamento del Comune.
Per quanto sopra, in riforma della sentenza impugnata, si accoglie l'appello del Comune. Considerata la tardività della produzione dei documenti, sussistono giusti motivi per compensare le spese in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello del Comune. Spese compensate in entrambi i gradi di giudizio.
Cagliari, 23.01.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Franco TT FR AT
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente
LA FR, Relatore
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 65/2024 depositato il 06/02/2024
proposto da
Comune di Quartu Sant'Elena - Via Porcu 141 09045 Quartu Sant'Elena CA
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 722/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAGLIARI sez.
1 e pubblicata il 06/12/2023
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 9826 IMU 2012
- INTIMAZIONE n. 9826 I.C.I. 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate Riscossione ha notificato al sig. Resistente_1 l'intimazione n.11086/9826 del 10.2.2023, emessa dal Comune di Quartu Sant'Elena per il pagamento della somma di 2.661,00 euro riferiti al mancato pagamento delI' IMU 2012, e dell'ICI 2010.
Il contribuente ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI che, con sentenza n.722/2023, lo ha accolto, liquidando spese di lite per €. 1.065,00.
Il Comune ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza, mentre il contribuente ne ha chiesto la riforma.
All'udienza del 23.01.2026 la causa è stata posta in discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo giudice ha accolto il ricorso affermando che “la difesa ha inoltre lamentato l'inesistenza della notificazione degli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata. Per questo motivo sostiene che
è intervenuta la prescrizione quinquennale ai sensi del comma 4 dell'art. 2948 c.c. a partire dall'anno del tributo preteso. L'amministrazione comunale, nella propria comparsa di costituzione, afferma di aver effettuato la rituale ed avvenuta notifica nei termini di legge, ma non ha prodotto l'esibizione dei documenti che attestano la regolarità delle notifiche dei titoli sottesi all'intimazione impugnata. Secondo l'art. 2697 c.
c. «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento». In mancanza della certezza della prova, la notificazione deve essere ritenuta inesistente e quindi non in grado di produrre alcun effetto giuridico e non può essere sanata né attraverso il raggiungimento dello scopo (ex art. 156 c.
p.c.), né attraverso la rinnovazione dell'atto (ex art. 291 c.p.c.).”
Il Comune contesta la sentenza asserendo che la mancata esibizione delle notifiche nel procedimento di primo grado è imputabile ad un problema tecnico derivante da un errore del SIGIT, per il mancato il riconoscimento del "formato" delle firme digitali degli stessi
Precisa che nelle controdeduzioni difensive depositate dal Comune sono attestati, quali allegati, gli atti sottesi e le relative notifiche, che non risultano acquisiti dal SIGIT.
Comunque, considerato che nel processo tributario, è ammissibile la produzione documentale effettuata dalla parte appellante nel secondo grado di giudizio, ai sensi dell'art. 58 D.lgs. n. 546/92, produce i documenti attestanti la notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento, tutti validamente e tempestivamente notificati.
Il Comune ha depositato, unitamente all'atto di appello, i seguenti documenti:
- notifica dell'avviso di accertamento n. 2364 eseguita in data 29/12/2015;
-notifica dell'avviso di accertamento n.3014 eseguita in data 27/02/2016.
I suddetti atti sono prodromici all'ingiunzione oggetto del presente giudizio, che risulta notificata nel temine prescrizionale, tenuto conto della disciplina emergenziale prevista dall'art. 68, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, per fronteggiare la pandemia Covid-19, che ha spostato di 24 mesi il termine di prescrizione relativo alle entrate locali. Inoltre, il Comune ha depositato anche il preavviso di fermo n. 287, notificato data 25/09/2017, relativo ai suddetti avvisi.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, (vedasi Ord. Sez. 5 n. 23473/2024) “nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace”
(Cass. n. 17921 del 2021).
E', infatti, ammessa la produzione, almeno in sede di gravame, della relata di notifica delle cartella o degli avvisi, posto che, secondo quanto più volte espressamente affermato dalla Corte di Cassazione, “nel processo tributario, il giudice del gravame potrà esaminare i documenti irritualmente prodotti in primo grado solamente nell'ipotesi in cui la parte provveda alla tempestiva costituzione nel processo di secondo grado ed al nuovo deposito secondo le formalità di legge” (così Cass. Sez. V, 26/6/2024 n. 17638; nello stesso senso Cass. Sez. V, 7/8/2024 n. 22328) e che, comunque, “ai sensi dell'art. 58 comma 2 D.Lvo 546/1992, le parti possono produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio era rimasta contumace, purché tale produzione avvenga entro il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza, in osservanza del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. La produzione in appello della relata di notifica della cartella di pagamento non costituisce nuovo documento ai sensi dell'art. 58 D.Lvo 546/1992, purché tale documento risulti preesistente e non sia stato precedentemente esibito per contumacia della parte” (Cass. Sez. V, 24/7/2024 n. 20550).
È la nuova formulazione dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/92, così come modificato dal d.lgs. n. 220/2023, che prevede in sede di appello “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa”, non rileva nel presente giudizio in quanto, come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 26 del 27.03.2025, in quanto vale solo per i procedimenti successivi all'entrata in vigore del nuovo articolo 58 e cioè dal gennaio
2024, mentre la sentenza impugnata (la n. 722/2023) è stata deposita il 6.12.2023.
Inoltre, a parere di questo Collegio, la produzione dei nuovi documenti deve ritenersi indispensabile ai fini della decisione della causa, considerato che solo dall'esame delle notifiche è possibile verificare la decadenza o meno del potere di accertamento del Comune.
Per quanto sopra, in riforma della sentenza impugnata, si accoglie l'appello del Comune. Considerata la tardività della produzione dei documenti, sussistono giusti motivi per compensare le spese in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello del Comune. Spese compensate in entrambi i gradi di giudizio.
Cagliari, 23.01.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Franco TT FR AT