Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/1998, n. 4204
CASS
Sentenza 10 luglio 1998

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In caso di provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 comma secondo cod. proc. pen. adottato "per tutti gli imputati in stato di custodia cautelare", ad esso deve necessariamente far seguito altro analogo provvedimento sospensivo nei confronti di quegli imputati, pure attinti dalla medesima misura, ma precedentemente non detenuti, in quanto latitanti, i quali sono legittimati, sotto il profilo dell'interesse, a impugnare soltanto lo specifico provvedimento che li riguardi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/1998, n. 4204
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4204
    Data del deposito : 10 luglio 1998

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