Sentenza 10 luglio 1998
Massime • 1
In caso di provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 comma secondo cod. proc. pen. adottato "per tutti gli imputati in stato di custodia cautelare", ad esso deve necessariamente far seguito altro analogo provvedimento sospensivo nei confronti di quegli imputati, pure attinti dalla medesima misura, ma precedentemente non detenuti, in quanto latitanti, i quali sono legittimati, sotto il profilo dell'interesse, a impugnare soltanto lo specifico provvedimento che li riguardi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/1998, n. 4204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4204 |
| Data del deposito : | 10 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. CARLUCCI GIULIO Presidente del 10.07.1998
1.Dott. MACRÌ GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2.Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 4204/98
3.Dott. GIORDANO UMBERTO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 17264/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) ON NT n. il 29.04.1951
avverso ordinanza del 18.03.1998 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI sentite le conclusioni del P.G. Dr. Mario Favalli, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Osserva.
1.- Con ordinanza 5.7.1995 la corte d'assise di Reggio Calabria sospendeva ex art. 304.2 c.p.p. i termini di durata della custodia cautelare "per tutti gli imputati in stato di custodia cautelare", nella fase del giudizio pendente per i delitti di associazione di tipo mafioso, plurimi omicidi ed altro nei confronti di numerosi imputati, fra i quali ON IN, il quale, resosi latitante rispetto all'ordinanza coercitiva 2.10.1993, veniva successivamente catturato in data 10. 12.1995.
La stessa corte d'assise, con ordinanza 14.8.1997, rigettava l'istanza di scarcerazione avanzata dallo ON per decorrenza dei termini di custodia cautelare, sull'assunto che il menzionato provvedimento di sospensione ex art. 304.2 c.p.p. riguardava non solo gli imputati effettivamente detenuti ma tutti quelli destinatari della misura coercitiva, quindi anche quelli latitanti. Tale provvedimento veniva integralmente confermato, in sede di appello, dal tribunale di Reggio Calabria con ordinanza di data 18.3.1998. Il difensore dello ON ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo dell'inoperatività del provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare nei confronti degli imputati latitanti
2.- Il ricorso è fondato. La conclusione cui sono pervenuti prima la corte d'assise e poi il tribunale della libertà di Reggio Calabria, in punto di operatività del provvedimento di sospensione ex art. 304.2 c.p.p. dei termini di custodia cautelare, adottato il 5.7.1995 da quella corte, anche nei confronti di quegli imputati che -come IN ON - non versavano all'epoca "in stato di custodia cautelare", appare infatti incoerente con il quadro normativo di riferimento ed altresì non sorretta da logica motivazione. L'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304.2 c.p.p. postula necessariamente che sia in corso un dibattimento particolarmente complesso nei confronti di imputati "in stato di custodia cautelare", per i quali soltanto decorrono, dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo, "gli effetti della custodia cautelare", giusta il chiaro disposto dell'art. 297.1 c.p.p. Per gli imputati i quali, essendosi volontariamente sottratti alla custodia cautelare, versino "in stato di latitanza" ex art. 296.1 c.p.p., gli effetti della custodia cautelare iniziano invece a decorrere solo dal momento della loro eventuale successiva cattura. Di talché sarebbe davvero inutiliter data un'ordinanza sospensiva dei termini previsti dall'art. 303 c.p.p. (nella specie, quelli del giudizio di primo grado), adottata anche nei confronti degli imputati latitanti, ancor prima che i medesimi termini abbiano iniziato a decorrere in forza della "sopravvenuta esecuzione della custodia". S'intende cioè affermare il principio per il quale, in caso di sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304.2 c.p.p. "per tutti gli imputati in stato di custodia cautelare", debba necessariamente fare seguito altro analogo provvedimento sospensivo nei confronti di quegli imputati, pure attinti dalla medesima misura ma precedentemente non detenuti in quanto latitanti, i quali sono legittimati, sotto il profilo dell'interesse, ad impugnare soltanto lo specifico provvedimento che li riguardi (cfr., per una vicenda affine, Cass., sez. I, 28.5.1996, Agrigento, rv. 205152).
L'ordinanza impugnata dev'essere pertanto annullata con rinvio, poiché, in assenza di uno specifico provvedimento sospensivo che riguardasse lo ON, il giudice di merito non può esimersi dal delibare la richiesta dell'imputato di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Reggio Calabria.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 co.
1-ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 10 luglio 1998. Depositato in Cancelleria il 6 agosto 1998