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Sentenza 23 dicembre 2022
Sentenza 23 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/12/2022, n. 48949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48949 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TR ES nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/07/2021 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CATANIA udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di sorveglianza di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile il reclamo, personalmente presentato da • ES TR, avverso il provvedimento Con il quale il Magistrato di sorveglianza di Catania aveva dichiarato inammissibile una richiesta di permesso di necessità ai sensi dell'art. 30, Ord. pen., per mancanza di procura rilasciata al difensore che l'aveva presentata nell'interesse del medesimo ES TR. 2. Propone ricorso per cassazione l'avvocato Salvatore Celesti nell'interesse di ES TR, lamentando violazioni di legge e vizi della motivazione. Deduce che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale di sorveglianza, l'originaria richiesta di permesso era stata regolarmente presentata dal difensore nominato curatore speciale allorquando TR era stato dichiarato incapace di partecipare coscientemente al Penale Sent. Sez. 1 Num. 48949 Anno 2022 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: BINENTI ROBERTO Data Udienza: 17/05/2022 processo. Inoltre, il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza conteneva specifiche richieste istruttorie, sicché non risultava privo della indicazione delle doglianze. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Le censure svolgono rilievi che non hanno alcuna attitudine a smentire la correttezza dell'originaria declaratoria di inammissibilità, non spiegando, al pari del reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza, come il legale che aveva presentato l'istanza potesse allora risultare legittimato a farlo nell'interesse del condannato, quale suo difensore ovvero curatore speciale. Con riguardo a tale ultima qualità, invero, il ricorso fa genericamente riferimento ad un verbale allegato solo dopo il reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza, senza neppure dare contezza dei contenuti dell'attestazione rispetto alla sede e alle ragioni della nomina citata. 3. Si tratta, dunque, di doglianze aspecifiche e comunque manifestamente infondate. Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila, da corrispondere in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2022.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di sorveglianza di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile il reclamo, personalmente presentato da • ES TR, avverso il provvedimento Con il quale il Magistrato di sorveglianza di Catania aveva dichiarato inammissibile una richiesta di permesso di necessità ai sensi dell'art. 30, Ord. pen., per mancanza di procura rilasciata al difensore che l'aveva presentata nell'interesse del medesimo ES TR. 2. Propone ricorso per cassazione l'avvocato Salvatore Celesti nell'interesse di ES TR, lamentando violazioni di legge e vizi della motivazione. Deduce che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale di sorveglianza, l'originaria richiesta di permesso era stata regolarmente presentata dal difensore nominato curatore speciale allorquando TR era stato dichiarato incapace di partecipare coscientemente al Penale Sent. Sez. 1 Num. 48949 Anno 2022 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: BINENTI ROBERTO Data Udienza: 17/05/2022 processo. Inoltre, il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza conteneva specifiche richieste istruttorie, sicché non risultava privo della indicazione delle doglianze. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Le censure svolgono rilievi che non hanno alcuna attitudine a smentire la correttezza dell'originaria declaratoria di inammissibilità, non spiegando, al pari del reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza, come il legale che aveva presentato l'istanza potesse allora risultare legittimato a farlo nell'interesse del condannato, quale suo difensore ovvero curatore speciale. Con riguardo a tale ultima qualità, invero, il ricorso fa genericamente riferimento ad un verbale allegato solo dopo il reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza, senza neppure dare contezza dei contenuti dell'attestazione rispetto alla sede e alle ragioni della nomina citata. 3. Si tratta, dunque, di doglianze aspecifiche e comunque manifestamente infondate. Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila, da corrispondere in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2022.