Art. 2.
L'art. 8 del Regio decreto-legge predetto e' sostituito dal seguente:
« Le giuocate si ricevono esclusivamente su bollettari a madre e figlia di valore determinato, formati con carta filogranata di diverso colore a seconda del prezzo.
« Le bollette del giuoco sono di centesimi 50 e di lire, 2, 3, 5, 10, 25 e 30
« Con decreto Ministeriale possono essere istituiti altri bollettari e soppressi quelli esistenti».
L'art. 8 del Regio decreto-legge predetto e' sostituito dal seguente:
« Le giuocate si ricevono esclusivamente su bollettari a madre e figlia di valore determinato, formati con carta filogranata di diverso colore a seconda del prezzo.
« Le bollette del giuoco sono di centesimi 50 e di lire, 2, 3, 5, 10, 25 e 30
« Con decreto Ministeriale possono essere istituiti altri bollettari e soppressi quelli esistenti».