CASS
Sentenza 6 ottobre 2023
Sentenza 6 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2023, n. 40834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40834 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA SI NI nato il [...] avverso l'ordinanza del 27/04/2023 del TRIB. LIBERTA di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40834 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 27/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di YO NS NI ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Torino che aveva confermato l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino di applicazione all'indagato della misura dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la persona offesa ME MO aveva dichiarato che YO aveva usato la catenina (e non una catena) che portava al collo contro l'auto del padre IG, e quindi non per picchiarlo, che YO si era introdotto nell'auto del padre prima che intervenisse ME MO e che quando YO aveva fatto il suo ingresso nell'auto, l'aggressione non era neppure iniziata COSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve innanzitutto ribadire che in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame (sez. 2, n. 39504 del 17 settembre 2008). Nel caso in esame, il Tribunale di Torino ha evidenziato non solo le dichiarazioni di ME MO, da cui risulta che YO aveva tentato di picchiare il padre IG utilizzando una catena (descritta in altre parti dell'ordinanza come collana in metallo), ma anche quelle di ME IG, che ha riferito di essere stato picchiato dall'indagato con una catena (si vedano le dichiarazioni di ME IG riportate nella nota di pagina 4, su cui il ricorso non si confronta): non essendovi contestazione sul fatto che YO si sia impossessato di un pacchetto di sigarette che si trovava nell'autovettura di ME IG, vi è congrua motivazione sulla sussistenza di indizi relativi al reato di rapina;
pertanto, non potendo sostenersi che la motivazione del Tribunale sia mancante o manifestamente illogica, sulla stessa non è ammesso sindacato di legittimità. 2 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/09/2023
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40834 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 27/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di YO NS NI ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Torino che aveva confermato l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino di applicazione all'indagato della misura dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la persona offesa ME MO aveva dichiarato che YO aveva usato la catenina (e non una catena) che portava al collo contro l'auto del padre IG, e quindi non per picchiarlo, che YO si era introdotto nell'auto del padre prima che intervenisse ME MO e che quando YO aveva fatto il suo ingresso nell'auto, l'aggressione non era neppure iniziata COSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve innanzitutto ribadire che in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame (sez. 2, n. 39504 del 17 settembre 2008). Nel caso in esame, il Tribunale di Torino ha evidenziato non solo le dichiarazioni di ME MO, da cui risulta che YO aveva tentato di picchiare il padre IG utilizzando una catena (descritta in altre parti dell'ordinanza come collana in metallo), ma anche quelle di ME IG, che ha riferito di essere stato picchiato dall'indagato con una catena (si vedano le dichiarazioni di ME IG riportate nella nota di pagina 4, su cui il ricorso non si confronta): non essendovi contestazione sul fatto che YO si sia impossessato di un pacchetto di sigarette che si trovava nell'autovettura di ME IG, vi è congrua motivazione sulla sussistenza di indizi relativi al reato di rapina;
pertanto, non potendo sostenersi che la motivazione del Tribunale sia mancante o manifestamente illogica, sulla stessa non è ammesso sindacato di legittimità. 2 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/09/2023