Sentenza 31 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/2019, n. 24410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24410 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2019 |
Testo completo
guente P23 SENTENZA sul ricorso proposto da: RE LE nato il [...] avverso l'ordinanza del 18/07/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette/~4e le conclusioni del PG pt9 01, 0 eA víze 2,t €J4 3.4 p C (H i J-7-- o 1,/ LL() fr-T1 DU, '2 Kl); c, fr f).. (\74‘,18gluf“ Oi R-1/ft ik't/9 iier) r.d 11Q
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa in data 18 - 19 luglio 2018, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza proposta da AR RE di affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, di ammissione alla detenzione domiciliare. Il Tribunale ha considerato rilevante in senso contrario alla posizione dell'istante che, in relazione alla pena residua da espiare (anni tre, mesi sette di reclusione), RE, agli arresti domiciliari esecutivi in corso presso l'abitazione della sorella in Stazzano, era stato ritenuto colpevole della violazione plurima della normativa sugli stupefacenti per fatti del 26 gennaio 2017 e che pendevano altri due processi a suo carico per plurime resistenze a pubblico ufficiale e per rissa. Esaminato più specificamente il quadro di elementi oggetto di valutazione, il Tribunale ha escluso la concedibilità dell'affidamento in prova o anche della semilibertà, per non essere stata prospettata alcuna attività lavorativa o di reinserimento sociale da svolgere durante la misura. Per il resto, è stato ritenuto ostativo a ogni misura alternativa il rilievo della pericolosità sociale del condannato, reputata elevata e attuale per le pendenze giudiziarie penali, per le frequentazioni rilevate, per il tempo, recente (gennaio 2017), dei gravi fatti per cui la pena era in esecuzione e per la mancata spiegazione da parte sua delle condotte criminose perpetrate.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di RE chiedendone l'annullamento sulla scorta di due motivi.
2.1. Con il primo motivo si denunciano violazione degli artt. 47 e 47-ter Ord. pen. e violazione del diritto di difesa. Premesso che RE, arrestato per i fatti del gennaio 2017, resosi immediatamente conto dell'errore commesso, si era determinato a chiedere la pena concordata con il pubblico ministero, sicché la sua famiglia, in particolare il nucleo familiare della sorella, lo aveva aiutato accogliendolo in casa nel corso degli arresti domiciliari esecutivi, durati dal 20 marzo 2017 fino alla nuova carcerazione imposta dall'ordinanza impugnata, periodo nel corso del quale il condannato si era scrupolosamente attenuto alle prescrizioni, strutturate in modo tale da precludergli la ricerca di un'attività lavorativa, si evidenzia che per il periodo di custodia cautelare e per il tempo successivo egli aveva anche conseguito la liberazione anticipata dando prova di partecipazione all'opera di rieducazione. Inoltre, come cia dichiarazione agli atti del dott. Pavese, suo cognato, e del dott. Allegri, il condannato aveva cercato un'attività lavorativa e comunque si era attivato per ricambiare la fiducia e la disponibilità offertagli dai familiari collaborando fattivamente per la gestione della casa, svolgendo lavori di piccola manutenzione e collaborando nelle attività domestiche;
e, non riuscendo a reperire ancora un lavoro, egli si era reso disponibile a svolgere attività di volontariato, come da documentazione depositata all'udienza del 18 luglio 2018. Questi elementi - lamenta il ricorrente - sono stati del tutto obliterati dal Tribunale. Sotto altro aspetto i giudici di sorveglianza, secondo la difesa, per negare le chieste misure alternative hanno valutato soltanto elementi negativi risalenti al passato, senza motivare la loro ricaduta sull'attualità e hanno illogicamente svalutato le conclusioni a cui erano giunti i Servizi sociali chiamati a svolgere l'indagine socio-familiare, nonostante si fosse chiarito che le segnalazioni a carico di RE erano soltanto tre, una delle quali non aveva dato luogo nemmeno all'iscrizione nel registro degli indagati e le altre due erano corrispondenti ai processi ancora pendenti: e, peraltro, tutti i fatti erano stati commessi in epoca precedente a quella del reato la cui pene era in esecuzione e in luogo lontano da quello di arresti domiciliari in cui si era proposto di eseguire la detenzione domiciliare, le stesse frequentazioni rilevate erano tutte precedenti al fatto qui rilevante e quasi tutte riferite al territorio di altro circondario, quello di Monza. Ancora, la difesa ha dedotto che la relazione U.E.P.E. smentiva l'asserita carenza di spiegazioni da parte di RE sulla condotta deviante tenuta concludendo in senso favorevole alla posizione dell'istante, sicché immotivato era il giudizio dato dal Tribunale circa il carattere apodittico della valutazione formulata dai Servizi sociali, risultando invece che sia il condannato, sia tutta la sua famiglia si erano messi a disposizione dei Servizi per ogni tipo di accertamento e che RE era intervenuto all'udienza del 18 luglio 2018 anche per fornire ogni necessaria spiegazione. Illogico era anche l'argomento relativo al tempo, ritenuto ancora recente, in cui era stata commessa la violazione costituita dal reato la cui pena era in esecuzione per valutare il contegno positivo del condannato, il tempo essendo una variabile irrilevante nella scelta del soggetto di riprendere o meno i contatti con gli ambienti criminali. Quanto, infine, al rigetto della sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, come si era chiarito innanzi al Tribunale, tale provvedimento negativo era stato emesso dal Questore di Alessandria soltanto in data 4 luglio 2018 e l'unico dato che lo motivava era la condanna inflitta a RE oggetto dell'attuale esecuzione, provvedimento avverso il quale si intendeva proporre impugnazione.
2.2. Con il secondo motivo si prospetta mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione a base dell'ordinanza impugnata. La difesa sostiene che il Tribunale, nella sua valutazione, ha pretermesso gli elementi positivi man mano elencati, in contrasto con il principio di diritto secondo cui i precedenti penali e le informative sui trascorsi del condannato costituiscono il punto di partenza, senza che essi, però, possano limitare il rilievo da annettere ai risultati dell'osservazione della personalità successiva al fatto: ai giudici sorveglianza viene, quindi, fatto carico di aver impropriamente attribuito peso ai soli elementi ancorati al passato, senza svolgere adeguate argomentazioni riguardanti gli elementi di segno positivo addotti dal ricorrente 3. Il Procuratore generale ha prospettato l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, osservando che avrebbe dovuto tenersi conto del grado di consapevolezza e di rieducazione raggiunto dal condannato e dell'evoluzione della sua personalità successivamente al fatto, mentre, quanto alla riflessione da parte del reo sulla propria condotta deviante pregressa, avrebbe dovuto verificarsi se egli avesse o meno accettato la sentenza e la sanzione prestando la dovuta collaborazione nel percorso rieducativo, con la specificazione che, quanto al diniego della detenzione domiciliare, è apparso apodittico il giudizio di pericolosità sociale scaturente dall'ordinanza, poiché esso è collegato prevalentemente alla mancata attivazione da parte del reo di iniziative riabilitative favorevoli al reinserimento sociale, non alla manifestazione di concreti e attuali elementi di pericolosità, e che l'assenza di un valido titolo di soggiorno in Italia non potrebbe costituire elemento influente sulla prognosi di idoneità delle misure alternative a favorire il reinserimento sociale, nel rispetto dell'art. 27 Cost.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione è, per quanto di ragione, fondata e va accolta.
2. I giudici di merito, onde pervenire al provvedimento negativo oggetto del presente esame, oltre alle suindicate considerazioni, hanno anche affermato che dalla relazione U.E.P.E. emergeva che il condannato, cittadino albanese, aveva conseguito il primo permesso di soggiorno nel 2007 e per un certo periodo aveva abitato a Varedo dove aveva instaurato una relazione affettiva, ma alfine si era allontanato da quella zona perché, per circostanze non specificate, era finito in circuiti devianti, mentre attualmente era privo di attività lavorativa, era sostenuto economicamente dai familiari e si era dichiarato disponibile ad attività di volontariato, secondo modalità da precisarsi. Il Tribunale specializzato ha anche espresso l'avviso che la sufficiente revisione critica di cui aveva dato atto la relazione dell'U.E.P.E. fosse il frutto di un'affermazione apodittica, dal momento che RE nulla aveva dichiarato in ordine ai moventi e ai contesti delle condotte devianti. Ha altresì preso atto che le informazioni di polizia avevano escluso criticità in ordine all'abitazione che avrebbe dovuto ospitarlo, ma ha rilevato che esse avevano anche elencato frequentazioni con soggetti gravatiprecedenti penali e avevano segnalato la sua attuale posizione di irregolare sul territorio italiano, in quanto, dopo la scadenza del precedente permesso di soggiorno il 6 luglio 2016, la Questura di Alessandria gli aveva negato il rinnovo dello stesso. Con riferimento specifico alla detenzione domiciliare, secondo il Tribunale, essa non avrebbe potuto essere concessa per l'inesistenza dell'avvio di un processo rieducativo, dato che RE era agli arresti domiciliari da sedici mesi e non aveva svolto, né chiesto di svolgere alcuna attività di reinserimento sociale, per l'inadeguatezza della misura a garantire la finalità di prevenzione rispetto al pericolo di recidiva e per il fatto che tale situazione si era deteriorata, dato che attualmente egli non era più titolare di permesso di soggiorno e quindi non poteva accedere a rapporto lavorativo lecito.
3. Il raffronto fra la motivazione resa dai giudici di merito e gli elementi emergenti dalle specifiche censure articolate dal ricorrente fa emergere serie aporie e insufficienze del discorso giustificativo che ne determinano la complessiva carenza.
3.1. Deve muoversi dal consolidato principio secondo cui, con particolare riguardo alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, se certo non si può prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, deve reputarsi necessaria pure la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame dei comportamenti attuali del medesimo, in relazione all'esigenza di accertare - non soltanto l'assenza di indicazioni negative, bensì - anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 47040 del 10/01/2017, Marrone, n. m.; Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602). E' per tale ragione che - ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza - non possono assumere ex se decisivo rilievo in senso negativo elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza e nemmeno può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo invece sufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 27066 del 31/03/2017, Fuson, n. m.; Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, 2014, Naretto, Rv. 258402).
3.2. In questa cornice, analizzando in modo congiunto i due motivi di ricorso (data la loro intima connessione), occorre rilevare che il Tribunale, pur dovendo scrutinare un caso non facile e pur avendo fornito una motivazione articolata, ha di fatto circoscritto i dati analizzati in guisa da trascurare la valutazione effettiva degli elementi favorevoli che pure l'istante - accolto dalla famiglia della sorella e da tempo notevole e significativo agli arresti domiciliari esecutivi - aveva addotti, elementi peraltro riferibili al tempo susseguente al reato la cui pena è in esecuzione e, dunque, necessitanti, alla stregua degli indicati principi, di non secondario scrutinio valutativo. Così, il giudizio positivo scaturente dall'osservazione dell'U.E.P.E. appare essere stato dequotato come apodittico circa l'avvio del percorso rieducativo da parte di RE a cagione del rilevato mancato contributo in ordine ai moventi e ai contesti della pregressa condotta antigiuridica: rilievo effettuato, però, senza spiegare perché, all'esito della specifica analisi della relazione e degli atti dalla stessa richiamati, fosse da disattendersi l'affermazione, pure formulata dall'U.E.P.E., che il condannato si era relazionato con il Servizio in maniera corretta e collaborativa fornendo le informazioni richieste sulla storia personale e sul contesto di vita, nell'ambito del quale si era determinata la condotta deviante. Se, poi, il riferimento al mancato chiarimento di moventi e contesti dovesse sottendere la sfiducia nutrita dai giudici specializzati per la rilevazione di indici sintomatici di una mancata ammissione piena delle proprie responsabilità da parte di RE in ordine al reato definitivamente accertato, quale segnale di omesso avvio del processo di revisione critica, tale inquadramento sarebbe egualmente suscettibile di legittima critica. Si è già affermato - e va ribadito - che ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti, essendo invece da stabilire se il condannato abbia accettato la sentenza emessa e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale, dovendo dunque verificarsi se il condannato dia prova di prendere parte in modo attivo all'opera di rieducazione, accetti la condanna nei suoi contenuti afflittivi, acquisisca la consapevolezza della necessità di rispettare le leggi penali, e conformi, in genere, il proprio agire ai doveri inderogabili di solidarietà sanciti dall'ordinamento medesimo (Sez. 1, n. 45668 del 19/02/2016, Pizzonia, n. m.; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001). I dati riferibili al periodo, ovviamente successivo al reato, trascorso agli arresti domiciliari esecutivi, con la ricerca di un'attività lavorativa e l'impostazione di un'attività di volontariato, nel quadro della condotta serbata in questa fase, non appaiono aver formato oggetto di esplicita valutazione nell'ambito del quadro complessivo da esaminare per la formulazione della prognosi inerente a ciascuna delle misure alternative domandate. E la necessità di una disamina compiuta degli elementi, anche di segno positivo, riferiti al tempo successivo alla commissione del reato determinativo della pena in esecuzione appariva vieppiù necessaria in considerazione del rilievo che i restanti carichi pendenti, al pari dei riferimenti indicati dalle informazioni di polizia, apparivano collocati in tempo antecedente al reato suddetto. Pertanto, occorre prendere atto che, nell'ambito del discorso giustificato offerto dai giudici specializzati, la verifica della correttezza della prognosi circa il reinserimento del condannato nel contesto sociale non risulta essere stata affidata anche, e non secondariamente, alla valutazione approfondita dei risultati emersi dall'osservazione della sua personalità.
3.3. Nell'enucleata prospettiva, risultata inadeguata in quanto concentrata sull'analisi dei trascorsi antigiuridici del condannato, i giudici di sorveglianza hanno poi valorizzato anche elementi non decisivi leggendoli in chiave negativa, senza porli in concreta comparazione con i dati positivi pure addotti dall'istante. In tal senso pare annessa rilevanza impropria al mancato rinnovo del permesso di soggiorno, impregiudicata naturalmente la possibilità di valutare i fatti specifici che eventualmente siano stati posti alla base dei relativi provvedimenti. Al di là dell'addotta intenzione dell'interessato di impugnare il recente provvedimento di diniego indicato in ricorso, deve invero considerarsi che, in materia di esecuzione della pena, l'affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso, sempre che ricorrano le condizioni stabilite dall'ordinamento penitenziario, anche allo straniero irregolarmente presente nel territorio dello Stato che sia privo del permesso di soggiorno (Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, E. A., Rv. 256025). In definitiva, inquadrata la motivazione offerta dal Tribunale nei sensi progressivamente esposti, il discorso giustificativo si profila incompleto e complessivamente carente al fine di sorreggere la conclusione formulata dai giudici di merito, sostanzialmente inadeguata in ordine alla verifica, soprattutto relativamente al comportamento successivamente serbato dal condannato, degli elementi rilevanti per il giudizio prognostico sull'esito della prova e, più in generale, delle misure alternative richieste, nonché sulla prevenzione del pericolo di recidiva, dovendo essere ribadito il principio secondo cui, quando si verta in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità, con motivazione tesa a dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404).
3.4. Il rilevato vizio coinvolge anche l'approdo negativo inerente alla detenzione domiciliare. Posto, infatti, che la concessione della detenzione domiciliare non può essere esclusa sulla sola considerazione che, all'esito delle valutazioni sulla meritevolezza del beneficio, si riscontri la persistenza di un tasso di pericolosità sociale del condannato, sempre che, naturalmente, lo stato detentivo, anche se domiciliare, e le altre prescrizioni vengano ritenuti del tutto idonei a contenere in modo sicuro il rischio di recidiva, il vizio rilevato afferisce al procedimento logico- giuridico adottato dal Tribunale di sorveglianza per escludere la meritevolezza in capo a RE di entrambe le misure considerate, sulla scorta di una sua persistente pericolosità ritenuta in base all'inadeguato quadro valutativo suindicato.
4. Il ricorso, per tali ragioni, deve essere accolto con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di sorveglianza per il nuovo esame da svolgersi nell'osservanza degli indicati principi.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impug