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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2024, n. 42268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42268 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TR IM, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/10/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Michele Vincelli in sostituzione dell'Avv.Claudia Serafini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 42268 Anno 2024 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 01/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame interposto dall'imputato IM CC avverso la sentenza emessa in data 8 gennaio 2019 dal Tribunale di Civitavecchia, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole del reato di cui al capo A) (art. 319 cod. pen. e del reato di cui agli artt. 73, comma 5, e 80, secondo comma, lett. g) d.P.R. n. 309/90, così diversamente qualificato il fatto di cui al capo B) della rubrica, e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce con unico motivo inosservanza degli artt. 63, 350, comma 7, 512, 526 cod. proc. pen. e 6, comma 3, lett. d) CEDU, art. 111 Cost. in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese da RG LE LU alla polizia penitenziaria in data 20 agosto 2015. Invero, nel rendere tali dichiarazioni etero e autoaccusatorie, spontanee o sollecitate che siano, il LU ha assunto la veste di indiziato sostanziale del reato di corruzione propria dovendo essere sentito con le garanzie difensive, diversamente verificandosi la inutilizzabìlità delle stesse ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. La sentenza impugnata ha omesso di considerare che la corruzione ptetista/(t e punita dal'art. 319 cod. pen. integra un reato-contratto, ove è proprio il raggiungimento dell'accordo illecito ad avere rilevanza penale, prevedendosi il concorso necessario tra il corruttore e il corrotto. Cosicchè, dal momento in cui il detenuto LU ha reso le sue prime dichiarazioni, etero ed auto accusatorie, egli ha automaticamente assunto la veste di indiziato sostanziale e come tale andava immediatamente sentito con le garanzie difensive. Quindi le dichiarazioni rese dal LU in data 20 agosto 2015 (come quelle rese successivamente e dichiarate inutilizzabili) potevano essere utilizzate per il prosieguo delle indagini, nella fase procedimentale, ma non potevano in alcun modo essere ultilizzate nel processo a carico di IM TR, perché prive di efficacia probatoria in dibattimento ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen. Pertanto, la Corte, nell'affermare la responsabilità dell'imputato, ha violato l'art. 526 cod. proc. pen. ponendo a base della condanna prove non legittimamente acquisite in dibattimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2 2. La sentenza impugnata ha riconosciuto la utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal detenuto LU alla polizia penitenziaria in data 20 agosto 2015, acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., sul rilievo che nel momento in cui egli si è presentato all'operatore della Polizia penitenziaria chiedendo di rendere dichiarazioni su fatti avvenuti all'interno del penitenziario egli era un dichiarante/denunciante e l'Ufficiale verbalizzante aveva il solo obbligo di redigere un verbale delle dichiarazioni ricevute. In tale sede, il detenuto ha dichiarato che due giorni prima - quindi, il 18 agosto 2015 - era stato avvicinato da una guardia carceraria (che poi sarebbe stata identificata nel TR) di cui non ha fornito il nome ma una sommaria descrizione fisica, che gli aveva proposto la consegna di un cellulare e di sostanza stupefacente in cambio di soldi. In particolare, per la consegna settimanale di hashish richiedeva 100 euro, per il telefono cellulare 2000 euro, con pagamento immediato al momento della consegna. La Corte di appello ha rilevato, inoltre, che la chiusura del verbale in tali termini e senza che fosse stato dato alcun avviso - ove dovesse essere considerata in contrasto con l'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. - comporterebbe una inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni unicamente contro chi le ha rese, non già erga omnes (Sez. 6, n. 29535 del 02/07/2013). 3. Costituisce jus receptum che, in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584). 4. Ritiene questa Corte che il giudizio posto a base della utilizzabilità delle dichiarazioni del LU nel dibattimento a carico del ricorrente sia privo di vizi logici e giuridici, sul decisivo rilievo secondo il quale le predette dichiarazioni non contenevano elementi indizianti a suo carico, non derivando quindi obbligo di interruzione del verbale e inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni precedentemente rese. E tale dato obiettivo non consente in alcun modo di proiettare retrospettivamente su tali dichiarazioni le conseguenze derivanti dalla successive emergenze investigative o, ancor di più, dal quadro di accusa successivamente definito in base alla fattispecie corruttiva. 5. Deve poi essere rilevato che fa censura del ricorrente - limitata alle sole dichiarazioni in questione - è del tutto genericamente proposta rispetto alle ragioni della affermazione di responsabilità. 3 Invero, la Corte di appello rileva che, nel contesto delle prove disponibili e che rendono evidente la sussistenza dei reati, la decisione a riguardo della utilizzabilità delle dichiarazioni del 20 agosto (e della inutilizzabilità di quelle del 31 agosto successivo) non incide sulla correttezza della valutazione finale di condanna operata dal primo giudice che già rimarcava come detta valutazione non era fondata «in modo esclusivo o determinante sulle sole dichiarazioni offerte dalla persona offesa poiché i fatti denunciati trovano riscontro sia nell'attività di intercettazione e di osservazione posta in arresto dalla polizia giudiziaria, culminata con l'arresto in flagranza dell'imputato, sia nel rinvenimento in suo possesso della somma di denaro ricevuta a titolo di compenso non dovuto per l'aver piegato abusivamente la propria pubblica funzione a soddisfare interessi illeciti di natura privatistica sia negli ulteriori elementi di prova» (v. pg. 9 della sentenza impugnata). Ebbene, con riguardo a tale complessivo contesto probatorio il ricorso assolutamente silente, così designandosi !a manifesta genericità del ricorso. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 01/10/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Michele Vincelli in sostituzione dell'Avv.Claudia Serafini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 42268 Anno 2024 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 01/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame interposto dall'imputato IM CC avverso la sentenza emessa in data 8 gennaio 2019 dal Tribunale di Civitavecchia, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole del reato di cui al capo A) (art. 319 cod. pen. e del reato di cui agli artt. 73, comma 5, e 80, secondo comma, lett. g) d.P.R. n. 309/90, così diversamente qualificato il fatto di cui al capo B) della rubrica, e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce con unico motivo inosservanza degli artt. 63, 350, comma 7, 512, 526 cod. proc. pen. e 6, comma 3, lett. d) CEDU, art. 111 Cost. in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese da RG LE LU alla polizia penitenziaria in data 20 agosto 2015. Invero, nel rendere tali dichiarazioni etero e autoaccusatorie, spontanee o sollecitate che siano, il LU ha assunto la veste di indiziato sostanziale del reato di corruzione propria dovendo essere sentito con le garanzie difensive, diversamente verificandosi la inutilizzabìlità delle stesse ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. La sentenza impugnata ha omesso di considerare che la corruzione ptetista/(t e punita dal'art. 319 cod. pen. integra un reato-contratto, ove è proprio il raggiungimento dell'accordo illecito ad avere rilevanza penale, prevedendosi il concorso necessario tra il corruttore e il corrotto. Cosicchè, dal momento in cui il detenuto LU ha reso le sue prime dichiarazioni, etero ed auto accusatorie, egli ha automaticamente assunto la veste di indiziato sostanziale e come tale andava immediatamente sentito con le garanzie difensive. Quindi le dichiarazioni rese dal LU in data 20 agosto 2015 (come quelle rese successivamente e dichiarate inutilizzabili) potevano essere utilizzate per il prosieguo delle indagini, nella fase procedimentale, ma non potevano in alcun modo essere ultilizzate nel processo a carico di IM TR, perché prive di efficacia probatoria in dibattimento ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen. Pertanto, la Corte, nell'affermare la responsabilità dell'imputato, ha violato l'art. 526 cod. proc. pen. ponendo a base della condanna prove non legittimamente acquisite in dibattimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2 2. La sentenza impugnata ha riconosciuto la utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal detenuto LU alla polizia penitenziaria in data 20 agosto 2015, acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., sul rilievo che nel momento in cui egli si è presentato all'operatore della Polizia penitenziaria chiedendo di rendere dichiarazioni su fatti avvenuti all'interno del penitenziario egli era un dichiarante/denunciante e l'Ufficiale verbalizzante aveva il solo obbligo di redigere un verbale delle dichiarazioni ricevute. In tale sede, il detenuto ha dichiarato che due giorni prima - quindi, il 18 agosto 2015 - era stato avvicinato da una guardia carceraria (che poi sarebbe stata identificata nel TR) di cui non ha fornito il nome ma una sommaria descrizione fisica, che gli aveva proposto la consegna di un cellulare e di sostanza stupefacente in cambio di soldi. In particolare, per la consegna settimanale di hashish richiedeva 100 euro, per il telefono cellulare 2000 euro, con pagamento immediato al momento della consegna. La Corte di appello ha rilevato, inoltre, che la chiusura del verbale in tali termini e senza che fosse stato dato alcun avviso - ove dovesse essere considerata in contrasto con l'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. - comporterebbe una inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni unicamente contro chi le ha rese, non già erga omnes (Sez. 6, n. 29535 del 02/07/2013). 3. Costituisce jus receptum che, in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584). 4. Ritiene questa Corte che il giudizio posto a base della utilizzabilità delle dichiarazioni del LU nel dibattimento a carico del ricorrente sia privo di vizi logici e giuridici, sul decisivo rilievo secondo il quale le predette dichiarazioni non contenevano elementi indizianti a suo carico, non derivando quindi obbligo di interruzione del verbale e inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni precedentemente rese. E tale dato obiettivo non consente in alcun modo di proiettare retrospettivamente su tali dichiarazioni le conseguenze derivanti dalla successive emergenze investigative o, ancor di più, dal quadro di accusa successivamente definito in base alla fattispecie corruttiva. 5. Deve poi essere rilevato che fa censura del ricorrente - limitata alle sole dichiarazioni in questione - è del tutto genericamente proposta rispetto alle ragioni della affermazione di responsabilità. 3 Invero, la Corte di appello rileva che, nel contesto delle prove disponibili e che rendono evidente la sussistenza dei reati, la decisione a riguardo della utilizzabilità delle dichiarazioni del 20 agosto (e della inutilizzabilità di quelle del 31 agosto successivo) non incide sulla correttezza della valutazione finale di condanna operata dal primo giudice che già rimarcava come detta valutazione non era fondata «in modo esclusivo o determinante sulle sole dichiarazioni offerte dalla persona offesa poiché i fatti denunciati trovano riscontro sia nell'attività di intercettazione e di osservazione posta in arresto dalla polizia giudiziaria, culminata con l'arresto in flagranza dell'imputato, sia nel rinvenimento in suo possesso della somma di denaro ricevuta a titolo di compenso non dovuto per l'aver piegato abusivamente la propria pubblica funzione a soddisfare interessi illeciti di natura privatistica sia negli ulteriori elementi di prova» (v. pg. 9 della sentenza impugnata). Ebbene, con riguardo a tale complessivo contesto probatorio il ricorso assolutamente silente, così designandosi !a manifesta genericità del ricorso. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 01/10/2024.