CASS
Sentenza 4 settembre 2024
Sentenza 4 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/09/2024, n. 33596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33596 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ON LO, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 14/03/2024 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IL RI, che ha concluso che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Milano dichiarava l'inammissibilità dell'atto di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. presentato nell'interesse di LO ON, nella veste di rappresentante legale della;
1Moloce Trustee s.a.r.l. iie di amministratore unico della società TO e Mercante (della quale tutte le quote erano di proprietà della Moloce). Con tale atto il difensore si opponeva alla decisione assunta dal medesimo Tribunale, in ordine all'imputazione del pagamento del compenso del liquidatore dell'amministrazione giudiziaria della Tritis sa, società confiscata in via non Penale Sent. Sez. 6 Num. 33596 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 03/07/2024 definitiva in sede di cognizione, su fondi giacenti sul conto corrente bancario intestato alla società TO e Mercadante. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di ON, nelle suddette qualità, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 666 e 667 cod. proc. pen. Il mezzo di impugnazione è stato correttamente proposto, sulla base della giurisprudenza di legittimità (tra tante, n. 16018 del 2015, n. 48495 del 2013), posto che irritualmente il Tribunale aveva assunto il provvedimento impugnato in forma camerale. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 568, comma 5 cod. proc. pen. per la mancata conversione della impugnazione in ricorso per cassazione. Nel caso in esame erroneamente non si è proceduto alla conversione dell'atto di impugnazione, sussistendone i presupposti (termini rispettati, difensore abilitato impugnante, i motivi avevano ad aggetto anche violazioni di legge). 2.3. Violazione di legge relativamente al provvedimento che ha autorizzato il prelievo di somme per ultra petitum. 2.4. Violazione di legge in relazione all'art. 42 d.lgs. n. 159 del 2011. 2.5. Vizio di motivazione in relazione agli atti processuali. 2.6. Violazione di legge in relazione alla fittizietà del conferimento delle quote di TO e Mercante nel Moloce Trust. 2.7. Violazione di legge quanto ai rapporti di controllo tra TE e TO e Mercante. 3. La difesa, avv. Vino Nuzzolesei ha presentato una memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è 1121 fondato e va pertanto accolto. 2. E' principio già affermato da questa Corte - e che va qui ribadito - che avverso il provvedimento di rigetto del giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, quarto 4, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista la facoltà di proporre opposizione (Sez. 3, n. 49317 del 2 27/10/2015, Rv. 265538; conf. tra tante, Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Rv. 284403). Pertanto, il Tribunale doveva dar seguito alla opposizione ex art. 676, comma 4, cod. proc. pen. avverso alla decisione assunta e va dunque annullata l'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso il 03/07/2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IL RI, che ha concluso che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Milano dichiarava l'inammissibilità dell'atto di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. presentato nell'interesse di LO ON, nella veste di rappresentante legale della;
1Moloce Trustee s.a.r.l. iie di amministratore unico della società TO e Mercante (della quale tutte le quote erano di proprietà della Moloce). Con tale atto il difensore si opponeva alla decisione assunta dal medesimo Tribunale, in ordine all'imputazione del pagamento del compenso del liquidatore dell'amministrazione giudiziaria della Tritis sa, società confiscata in via non Penale Sent. Sez. 6 Num. 33596 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 03/07/2024 definitiva in sede di cognizione, su fondi giacenti sul conto corrente bancario intestato alla società TO e Mercadante. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di ON, nelle suddette qualità, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 666 e 667 cod. proc. pen. Il mezzo di impugnazione è stato correttamente proposto, sulla base della giurisprudenza di legittimità (tra tante, n. 16018 del 2015, n. 48495 del 2013), posto che irritualmente il Tribunale aveva assunto il provvedimento impugnato in forma camerale. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 568, comma 5 cod. proc. pen. per la mancata conversione della impugnazione in ricorso per cassazione. Nel caso in esame erroneamente non si è proceduto alla conversione dell'atto di impugnazione, sussistendone i presupposti (termini rispettati, difensore abilitato impugnante, i motivi avevano ad aggetto anche violazioni di legge). 2.3. Violazione di legge relativamente al provvedimento che ha autorizzato il prelievo di somme per ultra petitum. 2.4. Violazione di legge in relazione all'art. 42 d.lgs. n. 159 del 2011. 2.5. Vizio di motivazione in relazione agli atti processuali. 2.6. Violazione di legge in relazione alla fittizietà del conferimento delle quote di TO e Mercante nel Moloce Trust. 2.7. Violazione di legge quanto ai rapporti di controllo tra TE e TO e Mercante. 3. La difesa, avv. Vino Nuzzolesei ha presentato una memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è 1121 fondato e va pertanto accolto. 2. E' principio già affermato da questa Corte - e che va qui ribadito - che avverso il provvedimento di rigetto del giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, quarto 4, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista la facoltà di proporre opposizione (Sez. 3, n. 49317 del 2 27/10/2015, Rv. 265538; conf. tra tante, Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Rv. 284403). Pertanto, il Tribunale doveva dar seguito alla opposizione ex art. 676, comma 4, cod. proc. pen. avverso alla decisione assunta e va dunque annullata l'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso il 03/07/2024.