Sentenza 24 maggio 2005
Massime • 1
La sottoscrizione della querela costituisce, ai sensi dell'art. 337, comma primo, cod. proc. pen., requisito essenziale per la sua validità; a tal fine, il segno della croce non può considerarsi una firma o una sottoscrizione né può ricollegarsi ad alcun effetto giuridico, salva l'ipotesi di colui che non sia in grado di scrivere ed, in tal caso, il pubblico ufficiale al quale l'atto sia presentato per iscritto o oralmente, accertata l'identità della persona, deve farne apposita annotazione. Ne deriva l'invalidità della querela che contenga l'indicazione del segno della croce cui faccia seguito un verbale privo della sottoscrizione del ratificante, in quanto, in relazione al segno di croce apposto in calce al verbale di ratifica, il pubblico ufficiale ricevente non operi la certificazione di cui all'art. 110, comma terzo, cod. proc. pen. e neppure provveda a controfirmare, siglare o timbrare l'atto contenente l'istanza punitiva, in guisa da non essere certo il collegamento con l'atto di ratifica.
Commentario • 1
- 1. Art. 110 c.p.p. - Forma degli attihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2005, n. 27975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27975 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 24/05/2005
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1206
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 36013/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALA CONSILINA;
avverso la sentenza emessa il l'8-7-04 dal Giudice di pace di Sapri;
nel procedimento a carico di:
NI NN RI nata il [...], di TO NI nato il 15- 10-37, di TO AN nata il [...].
Visti gli atti, la sentenza denunciata, il ricorso e la memoria difensiva degli imputati;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALOMBARINI Giovanni che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Udito il dif. Di P.C. Avv. ALECCE Patrizio.
Udito il difensore, avv. Vincenzo Daniello in sostituzione dell'avv. Giuseppe Agostini, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza l'8-7-04 il Giudice di pace di Sapri dichiarava non doversi procedere nei confronti di LA NN RI, di ET NI e di ET AN - imputati di lesioni e minaccia ai danni di TT ES - per mancanza di valida querela: rilevava il giudicante che la scrittura contenente l'istanza punitiva, avente data 31-7-04, recava in calce l'indicazione "segno di croce di TT ES" e che la ratifica, di cui al verbale dei CC in pari data, presentava a sua volta in luogo della sottoscrizione siffatto segno, senza alcuna spiegazione in ordine a questa circostanza. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo violazione degli artt. 337 c.p.p., 333 c. 2 c.p.p. e 110 c. 3 c.p.p. Il ricorso è infondato.
Ogni documento scritto per assumere rilevanza e produrre effetti giuridici deve recare in calce la firma del suo autore ed in particolare l'art. 337 c. 1 c.p.p. pone la sottoscrizione dell'atto che contiene l'istanza punitiva ovvero del verbale nel quale, in caso di presentazione orale, essa viene ricevuta, come requisito essenziale per la validità della querela.
D'altro canto, vista la disposizione di cui all'art. 110 c.p.p, è indubbio che il segno della croce non può considerarsi una firma o una sottoscrizione e che dal medesimo non scaturisce alcun effetto giuridico, salva l'ipotesi in cui chi deve firmare non sia in grado di scrivere ed il pubblico ufficiale a cui l'atto è presentato per iscritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne faccia apposita annotazione. È pur vero che una querela presentata alla polizia giudiziaria priva della sottoscrizione deve ritenersi equiparata alla presentazione orale della stessa e che l'atto di ratifica equivale ad una conferma della narrazione dei fatti contenuta nel documento (Cass. 24-9-02 n. 31646 RV. 222839;
Cass. 6-2-04 n. 0 4897 RV. 227915): a tal fine è peraltro imprescindibile che il verbale di ratifica venga sottoscritto in modo che detta sottoscrizione possa considerarsi equipollente a quella della querela orale prevista dal c. 2 dell'art. 337 c.p.p. Orbene, nella fattispecie in esame l'atto di querela contiene semplice indicazione "segno di croce di TT ES" e d'altro canto in relazione al segno della croce apposto in calce al verbale di ratifica il P.U. ricevente non operò la certificazione di cui all'art. 110 c. 3 c.p.p., per cui siffatto verbale risulta privo di sottoscrizione del ratificante;
a ciò aggiungasi che il documento in atti, contenente l'istanza punitiva, non è controfirmato ne' siglato o timbrato dal verbalizzante per cui neppure è certo il collegamento dell'atto di ratifica con il medesimo: di conseguenza, non potendo affermarsi che la ratifica ad esso si riferisca, questo rimane un documento anonimo e la ratifica risulta priva di contenuto. In conclusione deve riconoscersi che correttamente in sede di merito è stata esclusa la sussistenza di valida querela e pertanto s'impone il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2005