Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2026, n. 10299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10299 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
Testo completo
Composta da:
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
Vito Di Nicola - Presidente-
Vittorio Pazienza - Relatore
AN CO
10299-26 Sent. n. sez. 92 CC - 20/01/2026 R.G.N. 33543/2025
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
SE AN, nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza emessa il 05/09/2025 dal Tribunale di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Margherita Musicco, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 05/09/2025, il Tribunale di Cagliari, adito da SE AN con richiesta di riesame ex art. 322 cod. proc. pen., ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso il 21/07/2025 dal P.M. presso il Tribunale di Cagliari, avente ad oggetto un tablet, due cellulari e un dispositivo SSD, nell'ambito del procedimento a suo carico per i reati di cui agli artt. 110, 600-ter, 600-quater cod. pen.: tale decreto era stato emesso contestualmente al
provvedimento di dissequestro (eseguito solo formalmente) che lo stesso P.M. aveva adottato dopo l'annullamento operato dal Tribunale di Cagliari, a seguito di riesame proposto dall'SE, del decreto di perquisizione e sequestro del 28/05/2025, per difetto di motivazione in ordine alle finalità probatorie, ai criteri di selezione dei dati e alla durata del vincolo.
2. Anche avverso tale provvedimento, ricorre per cassazione l'SE, deducendo:
2.1. Violazione di legge con riferimento alla carenza originaria di motivazione e alla inammissibilità di una "integrazione postuma orale" effettuata dal P.M. nel corso dell'udienza camerale, recepita nella motivazione del provvedimento. Si censura la ritenuta possibilità sia di sanare, in udienza, la carenza motivazionale del provvedimento, sia di modificare la durata del vincolo.
2.2. Violazione di legge per mancanza assoluta e contraddittorietà della motivazione. Si censura l'ordinanza per non avere il Tribunale chiarito le ragioni per cui l'integrazione orale del P.M. avrebbe sanato i vizi del provvedimento, essendo anzi quest'ultimo di contenuto incerto.
2.3. Violazione di legge con riferimento alla mancata restituzione del materiale dopo l'annullamento del precedente decreto. Si censura il provvedimento per la mancanza di ulteriori e diversi presupposti legittimanti l'apposizione di un nuovo vincolo.
2.4. Violazione di legge per carenza di motivazione in ordine alla condanna al pagamento delle spese processuali. Si deduce che tale motivazione risultava necessaria anche alla luce delle integrazioni operate dal P.G. nel corso dell'udienza camerale.
3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza delle questioni prospettate ed il difetto di interesse conseguente al decorso del termine di tre mesi indicato dal P.M., nel corso dell'udienza camerale, per la durata del vincolo.
4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore replica alle argomentazioni del P.G., insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. L'odierno ricorso ha ad oggetto il decreto di sequestro probatorio di due smartphone, un tablet e un dispositivo SSD, emesso dal P.M. presso il Tribunale di Cagliari, nei confronti dell'SE, nel procedimento a suo carico per il concorso nei reati di cui agli artt. 600-ter e 600-quater cod. pen. (contestati con
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riferimento alla condivisione e scambio di materiale pedopornografico con US ST). Tale provvedimento è stato emesso dal Pubblico Ministero dopo l'annullamento, per difetto di motivazione in ordine alle esigenze probatorie, del precedente decreto con cui era stato disposto il sequestro, all'esito di perquisizione, dei dispositivi in possesso dell'odierno ricorrente. Le censure rivolte al nuovo sequestro sono manifestamente infondate.
2.1. Con riferimento al primo motivo, è opportuno anzitutto richiamare il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui <in tema di sequestro probatorio, l'annullamento disposto in sede di riesame per carente indicazione delle esigenze di prova produce un limitato effetto preclusivo rebus sic stantibus, che non impedisce l'adozione di un nuovo decreto da parte del P.M. contenente la compiuta indicazione delle finalità di accertamento perseguite>> (così, tra le tante, Sez. 6, n. 3738 del 14/11/2013, dep. 2014, Zanetti, Rv. 258769 -01). La difesa ha censurato l'ordinanza del Tribunale per aver ritenuto legittimi gli interventi integrativi svolti in udienza camerale dal Pubblico Ministero, in presenza di un provvedimento ritenuto del tutto carente. L'assunto non può essere condiviso, da un lato - ovvero quanto alla possibilità di integrare il provvedimento all'udienza camerale - in forza delle considerazioni a contrario desumibili, da ultimo, da Sez. 6, n. 33849 del 01/10/2025, F., Rv. 288716 01, secondo cui il tribunale del riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale». D'altro lato, la prospettata carenza motivazionale originaria, quanto alle esigenze probatorie, deve senz'altro essere esclusa, dal momento che il decreto del P.M. individua tali esigenze nella necessità di accertare sia le tracce informatiche dello scambio di materiale pedopornografico con l'US, sia le modalità di acquisizione ed archiviazione del materiale medesimo (cfr. pag. 1 del decreto): tali necessità investigative sono state ulteriormente precisate dal P.M., all'udienza camerale fissata per la trattazione del riesame, con il richiamo all'esigenza di verifica dei dati contenuti in tutte le apparecchiature sequestrate all'US, onde risalire alla provenienza del materiale per cui è causa, e con la indicazione di un termine più breve - tre mesi, anziché i sei stabiliti nel decreto - di durata del vincolo (cfr. sul punto pag. 3 dell'ordinanza del Tribunale).
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Deve quindi escludersi la fondatezza dei rilievi formulati in ricorso, sia quanto alla asserita carenza motivazionale originaria, sia quanto alla illegittimità dell'intervento integrativo operato in udienza. Né si coglie l'interesse dell'SE a dolersi di una precisazione estremamente favorevole, quale quella operata dal P.M. in udienza circa la durata del vincolo, ridotto nella misura della metà di quanto inizialmente stabilito.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Secondo un indirizzo interpretativo del tutto consolidato, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, «l'obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita» (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348-01). In tale prospettiva ermeneutica, da cui non vi è motivo di discostarsi, il compendio argomentativo in precedenza richiamato risulta ampiamente idoneo, ai fini che qui specificamente interessano: il P.M. ha infatti adeguatamente prospettato, nel decreto e nell'integrazione successiva, tutti gli elementi indispensabili per ritenere l'intervento ablativo immune da censure.
4. Con riferimento al terzo motivo di ricorso, è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo la quale la già richiamata legittimità di un nuovo provvedimento di sequestro, dopo l'annullamento per vizi formali del precedente decreto (cfr. supra, § 2), rende possibile reiterare il vincolo anche prima di procedere alla restituzione del bene disposta dalla decisione di annullamento (sul punto, cfr. tra le altre Sez. 3, n. 31979 del 11/07/2024, Carnemolla;
Sez. 3, n. 6587 del 17/12/2024, dep. 2025, Scanavini. L'esclusione di qualsiasi nullità era stata esclusa, già in epoca risalente, da Sez. 3, n. 21318 del 17/04/2002, Pavirani, Rv. 222134-01).
5. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi quanto alla residua censura. Invero, la condanna al pagamento delle spese consegue necessariamente (cfr. art. 592, comma 1, cod. proc. pen.) all'integrale rigetto dell'impugnazione, come avvenuto nel giudizio di riesame proposto dall'SE avverso il nuovo decreto di sequestro.
6. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20 gennaio 2026
Il Consigliere estensore Vittoria Pazienza
A 2025
Il Presidente
Vito Di Nicola To ciniere
IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa Elisabeta Arrabito
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Dispone, a norma dell'art. 52 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che a tutela dei diritti e della dignità degli interessati sia disposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.
Il Presidente Vito Di Nicola van
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